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IMPIANTI

Classificazione aree
pericolose per la presenza di gas, effettuata in base alla norma CEI EN 60079-10 (CEI 31-
30).
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Impianti EX (6)

3.2 Direttiva 99/92/CE

Dopo aver analizzato le conseguenze che porterà l'entrata in vigore della direttiva ATEX, andiamo a scoprire cosa dice l'altra direttiva che è diventata obbligatoria a partire dal 1° luglio 2003. Ricordiamo che, mentre la direttiva 94/9/CE (ATEX) è una direttiva che riguarda i prodotti e il loro utilizzo all'interno delle zone considerate pericolose, la direttiva 99/92/CE è una direttiva di politica sociale, che riguarda quindi le persone e la loro sicurezza quando devono agire e lavorare nei luoghi considerati a pericolo di esplosione. In estrema sintesi possiamo dire che è una specie di sotto-direttiva della 89/391/CEE (recepita in Italia attraverso il famoso DLgs 626/94), solo che invece di occuparsi di luoghi di lavoro in genere, detta le disposizioni specifiche da seguire nei luoghi sottoposti ad atmosfere potenzialmente esplosive.
Questa direttiva si applica agli stessi luoghi a cui si applica la ATEX, tranne che per le miniere; quindi è una direttiva valida solo per i luoghi in superficie, sia con pericolo gas che con pericolo polvere.
La direttiva 99/92/CE è stata da poco recepita in Italia con il Decreto legislativo 233/03.
Se la direttiva ATEX ripartisce in gruppi e categorie gli apparecchi, questa direttiva prevede la classificazione in zone, da parte del datore di lavoro, dei luoghi di lavoro in cui possono prodursi atmosfere esplosive e determina i gruppi e le categorie di apparecchi da utilizzare in ogni zona. Questa classificazione - ripresa dalla norma EN 60079-10 (CEI 31-30) - viene effettuata in base alla frequenza e alla durata della presenza di atmosfere esplosive.
Vediamo attraverso l'ausilio di due tabelle la classificazione in zone per i luoghi con pericolo esplosione per presenza di gas, e per presenza di polveri.

Ripartizione delle aree a rischio di esplosione per la presenza di gas, vapori o nebbie - secondo direttiva 99/92/CE
ZONA 0
Area in cui è presente in permanenza o per lunghi periodi o spesso un'atmosfera esplosiva consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapore o nebbia.
ZONA 1
Area in cui durante le normali attività è probabile la formazione di un'atmosfera esplosiva consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapore o nebbia.
ZONA 2
Area in cui durante le normali attività non è probabile la formazione di un'atmosfera esplosiva consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapore o nebbia e, qualora si verifichi, sia unicamente di breve durata.

Tabella 3.5 - Classificazione in zone dei locali con pericolo esplosione per presenza di gas

 

Ripartizione delle aree a rischio di esplosione per la presenza di polvere combustibile-secondo direttiva 99/92/CE
ZONA 20
Area in cui è presente in permanenza o per lunghi periodi o spesso un'atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile nell'aria.
ZONA 21
Area in cui occasionalmente durante le normali attività è probabile la formazione di un'atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile nell'aria.
ZONA 22
Area in cui durante le normali attività non è probabile la formazione di un'atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile e, qualora si verifichi, sia unicamente di breve durata.

Tabella 3.6 - Classificazione in zone dei locali con pericolo esplosione per presenza di polvere

La direttiva stabilisce le prescrizioni minime per il miglioramento della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive. Queste prescrizioni vengono esplicitate attraverso determinati obblighi che devono essere assolti dal datore di lavoro. In particolare, deve effettuare una valutazione dei rischi di esplosione, tenendo conto dei seguenti elementi:

  • probabilità e durata della presenza di atmosfere esplosive
  • probabilità della presenza, dell'attivazione e dell'efficacia di fonti di ignizione, comprese scariche elettrostatiche
  • caratteristiche dell'impianto, sostanze utilizzate, processo e loro possibili interazioni
  • entità degli effetti prevedibili
  • valutazione anche dei luoghi non pericolosi, ma che sono in collegamento tramite aperture con luoghi pericolosi

Il datore di lavoro, inoltre, ai fini della prevenzione ai sensi della direttiva 89/391/CEE (DLgs 626/94) ha il dovere di mettere in atto alcuni principi fondamentali per prevenire la formazione di atmosfere esplosive, per evitare l'ignizione di atmosfere esplosive e attenuare i danni di un'esplosione in modo da garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori. A questo fine il datore di lavoro deve prendere provvedimenti necessari affinchè dove possono svilupparsi atmosfere esplosive in quantità tale da mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori, gli ambienti siano strutturati in modo da permettere di svolgere il lavoro in condizioni sicure e ci sia un adeguato controllo per limitare il rischio durante il lavoro.

Il datore di lavoro deve inoltre procedere a ripartire in zone (0, 1, 2 per i gas o 20, 21, e 22 per le polveri) le aree in cui si possono formare atmosfere esplosive e deve assicurare che in queste aree siano garantite le prescrizioni minime di sicurezza. Se necessario, queste aree vengono segnalate da un apposito segnale (figura 6) che contraddistingue un'area in cui può formarsi un'atmosfera esplosiva.

Figura 6 - Cartello che identifica un'area in cui può formarsi un'atmosfera esplosiva


Vediamo in sintesi quali devono essere le prescrizioni minime da adottare, secondo l'allegato II della direttiva, per migliorare la protezione della sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi a rischio di atmosfere esplosive:

  1. Il datore di lavoro deve garantire un'adeguata formazione professionale in materia di protezione dalle esplosioni dei lavoratori impiegati in luoghi pericolosi.
  2. Il lavoro nelle aree a rischio si effettua secondo istruzioni scritte da parte del datore di lavoro secondo un sistema di autorizzazioni ai lavori potenzialmente pericolosi, rilasciati da una persona responsabile prima dell'inizio dei lavori.
  3. Fughe, intenzionali o no, di gas o polveri devono essere sviate verso un luogo sicuro.
  4. Per prevenire rischi di ignizione da scariche elettrostatiche, i lavoratori vengono equipaggiati con adeguati indumenti di lavoro.
  5. Si adottano tutte le misure necessarie per ridurre al minimo i rischi rappresentati per i lavoratori dalle conseguenze fisiche di un'esplosione.
  6. Prima che si verifichino le condizioni per un'esplosione i lavoratori sono avvertiti con segnalatori ottici e/o acustici.
  7. Se un'interruzione dell'alimentazione può dar luogo ad una estensione del pericolo, gli apparecchi e sistemi di protezione devono poter essere mantenuti in condizioni sicure di funzionamento indipendentemente dal resto dell'impianto in caso di interruzione dell'alimentazione.
  8. Gli apparecchi e sistemi di protezione a funzionamento automatico che si discostano dalle condizioni di funzionamento previste, devono poter essere disinseriti manualmente, purchè ciò non comprometta la sicurezza.
  9. In caso di arresto di emergenza, l'energia accumulata deve essere dissipata nel modo più rapido e sicuro possibile o isolata in modo da non costituire più una fonte di pericolo.

Una delle innovazioni più salienti introdotte dalla direttiva sarà quella di prevedere l'obbligo, da parte del datore di lavoro, di elaborare e tenere aggiornato un documento chiamato "documento sulla protezione contro le esplosioni". Questo documento specifica:

  • che sono stati individuati e valutati i rischi di esplosione
  • che saranno prese misure atte a raggiungere gli obiettivi della direttiva
  • i luoghi nei quali è stata effettuata la ripartizione in zone
  • i luoghi nei quali si applicano le prescrizioni minime di sicurezza
  • che i luoghi e le attrezzature di lavoro sono ideati, usati e mantenuti in efficienza pensando alla sicurezza
  • che, a norma della direttiva 89/655/CEE, sono stati adottati gli accorgimenti necessari per l'uso sicuro di attrezzature di lavoro

Questo documento deve essere compilato prima dell'entrata in funzione dell'impianto, e aggiornato ogni qual volta ci sia un cambiamento dei luoghi di lavoro, nelle attrezzature o nell'organizzazione del lavoro.

Quali sono le scadenze di adeguamento alla direttiva ? Per i luoghi di lavoro in cui possono formarsi atmosfere esplosive, che vengono utilizzati per la prima volta (o che vengono trasformati da luoghi ordinari a luoghi esplosivi) dopo il 30 giugno 2003, le prescrizioni minime stabilite devono essere soddisfatte da subito. Per i luoghi pericolosi, invece, già utilizzati prima del 30 giugno 2003, ci sono tre anni di tempo per adeguarsi alla direttiva.

Come già detto nell' introduzione, la direttiva 99/92/CE fornisce i criteri per la scelta degli apparecchi in relazione alle zone di installazione. Vediamoli in questa tabella.

Corrispondenza apparecchi - zone di installazione
Zona potenzialmente pericolosa
Categoria di appartenenza dell'apparecchiatura secondo direttiva 94/9/CE (ATEX)
Zona 0 - Zona 20
Apparecchi di categoria 1
Zona 1 - Zona 21
Apparecchi di categoria 1 o di categoria 2
Zona 2 - Zona 22
Apparecchi di categoria 1 o di categoria 2 o di categoria 3

Tabella 3.7 - Quali tipi di apparecchi vanno installati nelle zone potenzialmente esplosive

 

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