Impianti EX (5)
3.3 Dichiarazione di conformità alla direttiva ATEX
Anche nel settore dell'emissione di certificati, dichiarazioni, esami di tipo, che devono accompagnare i prodotti siamo di fronte ad un periodo di transizione da vecchie a nuove regole, il che, come sempre, comporta disagi e idee poco chiare. Si passa da una procedura di valutazione della conformità ad un'altra. Quando una procedura non è ancora consolidata occorre tempo perchè questa entri nel modo comune di fare. Cerchiamo dunque di contrarre questi tempi, spiegando il più semplicemente possibile quali certificati devono accompagnare i prodotti da usare nei luoghi a pericolo di esplosione, se vogliamo seguire la direttiva.
Dal 1° luglio 2003, come più volte detto data in cui è diventata obbligatoria l'applicazione della direttiva ATEX, il certificato attuale di conformità a norme tecniche, dovrà essere sostituito da un certificato di esame CE di tipo da parte di un organismo notificato (come il CESI), che diventa il primo passo per l'apposizione della marcatura CE e conseguente emissione della dichiarazione CE di conformità alla direttiva ATEX (94/9/CE).
Ovviamente esistono procedure diverse a seconda del tipo di apparecchio, cioè a seconda del gruppo e della categoria di appartenenza.
Specifichiamo, a scanso di equivoci, che la dichiarazione CE di conformità deve essere redatta dal costruttore dell'apparecchiatura e non dall'Organismo notificato. L'Organismo si limita, in termini generali, ad effettuare delle prove sull'apparecchiatura ed a rilasciare, in caso di esito positivo, un'attestato.
Figura 5 - Esempio di certificato di esame di tipo rilasciato dal CESI
Sintetizziamo in una tabella, quelle che sono le procedure di valutazione della conformità come previste dalla direttiva 94/9/CE e dal DPR 126/98 che l' ha recepita (gli allegati a cui fa riferimento la tabella sono quelli del DPR 126/98).
Procedure di valutazione della conformità dei prodotti alla direttiva 94/9/CE (ATEX) |
Apparecchiatura appartenente a |
Procedura da seguire |
Gruppo I Categoria M1
Gruppo II Categorie 1G e 1D
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1) Far eseguire un esame CE di tipo, con rilascio di attestato di esame CE da parte di un organismo notificato (allegato III).
2a) Il fabbricante utilizza un sistema di qualità della produzione e lo sottopone alla valutazione da parte di un organismo notificato (allegato IV). OPPURE
2b) Il fabbricante garantisce la rispondenza di ogni singola apparecchiatura al prototipo.Un organismo notificato effettua prove per accertare la conformità al prototipo e rilascia un attestato di conformità (allegato V). OPPURE
2c) Nel caso di un unico prodotto, il fabbricante sottopone l'apparecchiatura all'esame di un organismo notificato, il quale eseguire prove per accertare la rispondenza alla direttiva. L'organismo notificato rilascia un attestato di conformità (allegato IX).
3) Il costruttore redige la dichiarazione di conformità e appone la marcatura CE sul prodotto.
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Gruppo I Categoria M2
Gruppo II Categorie 2G e 2D |
1) Far eseguire un esame CE di tipo, con rilascio di attestato di esame CE da parte di un organismo notificato (allegato III).
2a) Il fabbricante utilizza un sistema di garanzia della qualità dei prodotti, che sia approvato da parte di un organismo notificato (allegato VII). OPPURE
2b) Il fabbricante garantisce la rispondenza della produzione al prototipo. Lo stesso produttore effettua prove per accertare la conformità al prototipo sotto la sorveglianza di un organismo notificato (allegato VI). OPPURE
2c) Nel caso di un unico prodotto, il fabbricante sottopone l'apparecchiatura all'esame di un organismo notificato, il quale eseguire prove per accertare la rispondenza alla direttiva. L'organismo notificato rilascia un attestato di conformità (allegato IX).
3) Il costruttore redige la dichiarazione di conformità e appone la marcatura CE sul prodotto. |
Gruppo II Categorie 3G e 3D |
1a) Il fabbricante mette in atto un controllo interno sull'apparecchiatura, e garantisce che il processo di produzione risponde a quanto richiesto dalla direttiva (allegato VIII). OPPURE
1b) Nel caso di un unico prodotto, il fabbricante sottopone l'apparecchiatura all'esame di un organismo notificato, il quale eseguire prove per accertare la rispondenza alla direttiva. L'organismo notificato rilascia un attestato di conformità (allegato IX).
2) Il costruttore redige la dichiarazione di conformità e appone la marcatura CE sul prodotto. |
Tabella 3.4 - Come arrivare a redigere la dichiarazione di conformità
Il produttore deve quindi redigere una dichiarazione di conformità in ogni caso, sia che sia previsto un certificato di esame CE di tipo da parte di un organismo notificato (primi due casi della tabella), sia che non sia previsto (ultimo caso della tabella). Questa dichiarazione deve contenere:
- Marchio identificativo ed indirizzo del fabbricante o del suo mandatario
- Descrizione dell'apparecchio
- Nome, indirizzo e numero di identificazione dell'organismo notificato e del numero dell'attestato CE di tipo rilasciato
- Riferimento alle norme armonizzate di riferimento
- Eventuali riferimenti a norme, specifiche tecniche, od altre direttive applicate
In conclusione, si può dire che i prodotti destinati ad essere installati nelle zone maggiormente pericolose (zone 0 e 1 per i luoghi pericolosi per il gas, e zone 20 e 21 per i luoghi pericolosi per le polveri) hanno bisogno di questo esame di tipo effettuato su un prototipo, da parte di un organismo notificato, mentre per i prodotti destinati alle zone meno pericolose (zone 2 e 22 rispettivamente per gas e polveri) ci si affida ad un controllo di fabbricazione interno.
Continua...