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L'installazione dei gruppi elettrogeni
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3.3 Interazione col distributore di energia elettrica

La messa in servizio di un gruppo elettrogeno deve essere comunicata anche alla società distributrice di energia elettrica della zona. Per i gruppi elettrogeni di emergenza è sufficiente inviare una comunicazione con indicazioni riguardanti l'avvenuta installazione dei dispositivi necessari ad evitare il parallelo del gruppo con la rete di distribuzione pubblica. Se il gruppo elettrogeno è previsto per funzionare in parallelo con la rete pubblica si devono applicare le regole tecniche stabilite dal distributore. Solitamente le società distributrici forniscono un regolamento per l'esercizio con tutte le indicazioni relative alle caratteristiche richieste, alla taratura delle protezioni e agli obblighi del cliente nei confronti del distributore e viceversa. A cura del cliente sarà, dopo aver eseguito le opportune verifiche, l'invio al distributore di una certificazione con i valori di taratura dei dispositivi di protezione, una attestazione del corretto funzionamento dell'impianto e la lista delle perone autorizzate ad effettuare le manovre sull'impianto.

3. 4 Autorizzazione UTF a produrre energia elettrica

L'iter burocratico non è ancora concluso perché, in alcuni casi, è necessario richiedere all'Ufficio Tecnico della Finanza (UTF) una licenza d'esercizio che autorizza a produrre energia elettrica. L'autorizzazione è finalizzata al pagamento delle imposte sull'energia elettrica prodotta. L'imposta può essere calcolata forfetariamente oppure in relazione all'energia effettivamente prodotta che può essere misurata mediante un gruppo di misura le cui caratteristiche sono indicate dall'UTF. Per quanto concerne la denuncia all'UTF occorre distinguere fra gruppi elettrogeni in servizio di emergenza e in servizio ordinario ( DLgs 504/95 ). Se si tratta di gruppo elettrogeno di emergenza la denuncia è richiesta per potenze superiori a 200 kW (ad esclusione di quelli alimentati con gas biologico) mentre non è richiesta per potenze inferiori. Se il gruppo elettrogeno funziona in servizio ordinario la denuncia all'UTF è necessaria per potenze superiori a 1 kW (30 kW nei territori montani) ad esclusione, qualunque sia la potenza, dei gruppi alimentati a metano biologico e di quelli, con potenza fino a 20 kW, alimentati da fonti rinnovabili ed assimilate. Fonti di energia rinnovabili sono ad esempio l'energia solare, eolica, idroelettrica, ecc.. oppure scarti del legno, rifiuti solidi urbani, ecc.. ( Legge 342/00 e DLgs 387/03 ). Dalla denuncia sono esclusi anche i gruppi elettrogeni in dotazione alle Forze Armate dello Stato e ai gruppi ad esse assimilati. Nulla è dovuto anche per l'energia elettrica prodotta ed impiegata per aeromobili, autoveicoli, navi e quella utilizzata come materia prima nei processi industriali elettrochimici, elettromettallurgici ed elettrosiderurgici ( Legge 388/00 ).
Se si cessa l'attività oppure si verificano variazioni della ragione sociale occorre farlo presente all'UTF entro un mese. In alcuni casi è possibile ottenere una riduzione delle accise sul combustibile, secondo un coefficiente stabilito dall'UTF, in relazione alla quantità di energia elettrica prodotta.

3. 5 Autorizzazione ad emettere sostanze inquinanti

I prodotti della combustione scaricati dai gruppi elettrogeni vengono emessi in atmosfera inquinando l'aria e di questo deve essere avvertita la provincia ( DPR 53/98, DPR 25/07/91 e DLgs 112/98 ). Se il gruppo elettrogeno è di emergenza, o se è in servizio ordinario ed è alimentato mediante metano bilologico, fonti rinnovabili ad emissione zero, gasolio e benzina di potenza termica fino a 1 MW, a metano o GPL di potenza termica fino a 3 MW è sufficiente una semplice comunicazione alla provincia. Per tutti gli altri casi di funzionamento in servizio ordinario si deve richiedere alla provincia l'autorizzazione all'installazione e all'emissione in atmosfera di sostanze inquinanti (attenzione perché le procedure da seguire possono essere diverse da regione a regione). La richiesta di autorizzazione deve essere presentata, se esiste, allo sportello unico comunale che si occuperà di inviare copia della domanda agli enti preposti che solitamente sono la Provincia, il Comune e l'Arpa. Qualora lo sportello unico non fosse presente la domanda dovrà essere inoltrata direttamente ad ognuno degli enti competenti di cui sopra. La pratica (in ogni caso per i modelli di domande e l'elenco dei documenti e bene rivolgersi alle singole province) da inviare è relativa alla richiesta di:

•  autorizzazione ad installare il gruppo elettrogeno e ad emettere sostanze inquinanti in atmosfera;

•  compatibilità ambientale dell'impianto relativamente al luogo di installazione (previo parere favorevole da parte del sindaco);

La domanda dovrà essere accompagnata da alcuni allegati composti da (DPR 203/88 e DPCM 21/07/89):

•  scheda riassuntiva con informazioni riguardanti ragione sociale, descrizione dell'attività, ecc..;

•  documenti tecnici inerenti l'installazione utili a valutare la richiesta (progetto, relazione tecnica, carburante utilizzato e caratteristiche delle emissioni in atmosfera, ecc..)

Una volta ottenuta l'autorizzazione ad emettere sostanze inquinanti in atmosfera , almeno quindici giorni prima della messa in funzione, si deve dare comunicazione alla Provincia e al Comune che entro 120 giorni possono intervenire in loco per eventuali accertamenti.

3.6 Obblighi derivanti da direttive europee

Il gruppo elettrogeno presenta pericoli di natura elettrica e come tale, quando la tensione nominale è compresa fra 50 V e 1000 V in c.a. o fra 75 V e 1500 V in C.C., deve sottostare alla direttiva bassa tensione ( 73/23/CEE ). Il gruppo elettrogeno però è anche una macchina perché possiede organi in movimento e quindi è soggetto anche alle direttive europee sulla sicurezza delle macchine recepite in Italia dal DPR 459/96 . Vista la complessità del problema ai fini della sicurezza, una Norma, la UNI EN 12601 si occupa proprio della sicurezza dei gruppi elettrogeni mossi da motori alternativi a combustione interna. Se necessario si dovrà applicare anche la direttiva sulla compatibilità elettromagnetica EMC 89/336/ CEE , recepita dal DLgs 615/96 , e la direttiva 2000/14/CE , recepita dal DLgs 262/02 , sull'inquinamento acustico per le macchine che funzionano all'aperto. Si ricorda per finire che ogni gruppo elettrogeno deve sempre riportare la marcatura CE ed essere accompagnato dalla dichiarazione di conformità CE alle suindicate direttive.

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