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L'installazione dei gruppi elettrogeni
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3. Disposizioni legislative e adempimenti burocratici

3.1 Generalità

Per la posa in opera e la messa in servizio di un gruppo elettrogeno è necessario adempiere ad alcune procedure burocratiche che permettono di ottenere le autorizzazioni per l'installazione e la messa in funzione.

3.2 Richiesta del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI)

Occorre distinguere fra gruppi con potenza elettrica inferiore a 25 kW e gruppi con potenza maggiore ( DM 10/2/82) per i quali è richiesto il CPI ( DM 4/5/98 ), Certificato di Prevenzione Incendi, rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco (VV.F.). Per i gruppi compresi fra 25 e 1200 kW ci si riferisce all'appendice A della circolare ministeriale n. 31 del 31/08/1978 e successive integrazioni . Oltre questi valori di potenza, anche se solitamente i si riferisce alle medesime prescrizioni, è bene sentire il parere del comando provinciale dei VV.F. Sono esclusi dall'applicazione della circolare i gruppi elettrogeni dedicati esclusivamente agli impianti idrici antincendio anche se, rientrando in ogni caso nelle attività assoggettate al controllo dei VV.F., si deve applicare quanto prescritto dall' art. 3 del DPR 577/82 , occorre quindi richiedere comunque il rilascio del CPI e di conseguenza applicare la succitata circolare. Per la richiesta del CPI è necessario trasmettere regolare domanda al comando provinciale dei VV.F. (o sportello unico comunale se presente) che, se non ci sono impedimenti, rilasciano prima il parere di conformità del progetto e successivamente il CPI. In presenza di altre attività che devono essere sottoposte al controllo dei VV.F. la documentazione riguardante i gruppi elettrogeni dovrà essere allegata alla documentazione di carattere generale inerente l'attività principale.

La documentazione di progetto necessaria è composta dai seguenti documenti:

•  domanda di parere di conformità antincendio (originale in bollo più una copia) – si utilizza la prima parte del modello PIN1 previsto dalla Circ. Min. P559/4101 del 22/03/04 .

•  scheda informativa generale (due copie) – si utilizza la seconda parte del modello PIN1 sul quale devono essere riportate informazioni generali riguardanti l'attività principale ed eventuali attività secondarie soggette ai controlli di prevenzione incendi e descrizione del tipo di intervento operato, ad esempio se si tratta di nuova installazione, modifica, ampliamento, ecc..

•  relazione tecnica (due copie) – deve specificare i rischi di incendio e la descrizione delle misure di prevenzione e protezione adottate.

•  elaborati grafici (due copie) – consistono in: una planimetria generale con evidenziato lo stato di accessibilità e viabilità, gli impianti tecnologici esterni, la collocazione dei dispositivi di manovra degli impianti di protezione antincendio, del comando di emergenza previsto per il locale del gruppo elettrogeno e qualsiasi elemento utile ai fini antincendio; una pianta del locale gruppo elettrogeno sulla quale sia descritta la collocazione del gruppo e dei relativi componenti, la posizione delle uscite con il verso di apertura delle porte e attrezzature di estinzione incendio; eventuali particolari del locale gruppo elettrogeno (sezioni e prospetti) con indicazioni della posizione degli estintori.

•  attestazione di versamento – il versamento deve essere operato a favore della tesoreria dello stato.

Il parere di conformità antincendio viene formulato dai VV.F entro quarantacinque giorni dalla data di presentazione della domanda. A volte, quando il progetto si presenta particolarmente complesso, il pronunciamento sulla conformità può essere rinviato al novantesimo giorno, ma la proroga deve essere comunicata all'interessato entro quindici giorni dalla presentazione del progetto. Può accadere che la documentazione presentata sia ritenuta non regolare o incompleta o che semplicemente sia richiesta un'integrazione. In questo caso, per una volta soltanto, il termine suddetto non è più valido e viene ricalcolato a partire dalla data di ricevimento dell'integrazione. Il parere può essere positivo, si può procedere con l'esecuzione dei lavori, oppure negativo, si devono apportare le modifiche richieste e si deve ripetere la procedura per il conseguimento del parere di conformità.
Qualora non fosse possibile rispettare integralmente le prescrizioni della normativa vigente può essere presentata al comando provinciale una domanda di deroga. Alla domanda deve essere allegato il progetto, la descrizione dei motivi che non permettono il rispetto delle disposizioni normative e legislative e le alternative proposte. Per la domanda di deroga, da presentare in triplice copia di cui una in bollo, occorre utilizzare il modello PIN2 al quale deve essere allegata la documentazione tecnica (in triplice copia) e l'attestazione del versamento alla tesoreria dello stato. Entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di deroga sarà possibile ottenere il parere di conformità. Il comando provinciale esamina la domanda e la invia entro trenta giorni al comando regionale che a sua volta entro sessanta giorni formula un parere che viene comunicato contemporaneamente al comando provinciale e al diretto interessato. L'ottenimento del parere di conformità permette di dare il via ai lavori di installazione. Al termine dei lavori, prima della messa in servizio dell'impianto, occorre richiedere al comando provinciale dei VV.F. un sopralluogo e, in conclusione, conseguire il Certificato di Prevenzione Incendi. Per richiedere il sopralluogo è necessario presentare i seguenti documenti:

•  domanda di richiesta sopralluogo – si utilizza il modello PIN3 e si presentano due copie di cui una in bollo;

•  copia del parere di conformità – una copia del parere favorevole di conformità del progetto rilasciato dal comando provinciale dei VV.F.;

•  dichiarazioni di conformità alla normativa antincendio – servendosi dell'apposita modulistica fornita dai VV.F. , le dichiarazioni e le certificazioni riguardanti il rispetto delle normative antincendio nella realizzazione e installazione di impianti e attrezzature;

•  dichiarazione di conformità CE – la dichiarazione di conformità CE rilasciata dal costruttore del gruppo;

•  dichiarazione di conformità della valvola limitatrice di carico del serbatoio ;

•  dichiarazione di conformità per gli impianti elettrici – dichiarazione di conformità ai sensi della legge 46/90 degli impianti elettrici del locale gruppo elettrogeno;

•  dichiarazione di inizio attività in attesa del sopralluogo – utilizzare il modello PIN4, due copie di cui una in bollo;

•  ricevuta di versamento alla tesoreria dello stato.

Il CPI è valido per sei anni dopo di che occorre richiedere il rinnovo. La domanda prevede l'utilizzo del modello PIN5, in due copie di cui una in bollo, al quale si devono allegare i seguenti documenti:

•  il CPI che sta per scadere;

•  dichiarazione del responsabile, su modello PIN 6, che non sono state operate modifiche di alcun genere;

•  perizia giurata resa da professionista su modello PIN7, abilitato e regolarmente iscritto nella lista del Ministero dell'Interno in cui alla legge 818/84, sull'efficienza degli impianti destinati alla protezione attiva antincendio;

•  ricevuta di versamento alla tesoreria dello stato.

Se il Comando provinciale non ravvisa irregolarità di alcun genere, entro quindi giorni dalla data di presentazione della domanda il CPI viene rinnovato. Altrimenti, seguendo le indicazioni dello stesso Comando, non resta che ripetere la procedura ripresentando la documentazione opportunamente corretta.
Parere di conformità e rilascio del CPI devono comunque essere richiesti ogniqualvolta si operino modifiche strutturali o impiantistiche che vadano a modificare i sistemi di protezione antincendio.

Fig. 2 – Procedura da seguire per l'ottenimento del CPI

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