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Il DPR 462/01
(2/6)
Impianti elettrici di messa a terra e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche
Chi e cosa deve fare e in che ordine:
- L'Installatore realizza l'impianto (scusate la banalità, ma senza questo, tutto il resto non ha ragione di esistere).
- Una volta realizzato l'impianto, l'Installatore esegue le verifiche previste dalle norme e dalle disposizioni di legge sull'impianto stesso.
- L'Installatore rilascia al datore di lavoro, la dichiarazione di conformità ai sensi dell'art. 9 della legge 46/90 e compilata in base al modello previsto dal DM 20/2/92. La dichiarazione viene sottoscritta dall'installatore, è datata e riporta la descrizione dell'impianto e i riferimenti normativi, oltre che l'indirizzo dell'immobile presso cui è installato l'impianto.
- Solo dopo il ricevimento della dichiarazione di conformità (atto che, di fatto fornisce l'omologazione degli impianti) il datore di lavoro può mettere in esercizio l'impianto, cioè iniziare l'attività lavorativa.
- Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto il datore di lavoro invia una copia della dichiarazione di conformità all'ISPESL e una copia all'ASL/ARPA territorialmente competenti. Nei comuni in cui sia stato attivato lo Sportello Unico per le attività produttive, le due copie vanno inviate ad esso, che provvederà all'inoltro ai soggetti precedenti (ISPESL e ASL/ARPA). Non è necessario inviare, insieme alla dichiarazione di conformità, anche gli allegati obbligatori e facoltativi previsti dal DM 20/2/92. Questi allegati, conservati presso il luogo dell'impianto, devono essere resi disponibili in occasione delle visite periodiche del verificatore. Il datore di lavoro, pertanto, invia insieme alla dichiarazione (senza allegati, come detto) un modulo in cui si descrive localizzazione, tipologia e dimensioni dell'impianto.
- L'ISPESL rilascia un attestato di avvenuta ricezione della dichiarazione di conformità, trasmessa dal datore di lavoro o dallo sportello unico, al fine di documentare l'adempimento dell'obbligo.
- Anche l'ASL/ARPA deve rilasciare un attestato di avvenuta ricezione della dichiarazione di conformità, trasmessa dal datore di lavoro o dallo sportello unico, al fine di documentare l'adempimento dell'obbligo.
- La descrizione sommaria dell'impianto, fatta con il modulo di trasmissione della dichiarazione di conformità, serve all'ISPESL per effettuare delle verifiche a campione sulla conformità degli impianti alla normativa vigente, inserite in una programmazione concordata con la regione. Le risultanze di tali verifiche vengono inviate dall'ISPESL all'ASL/ARPA di competenza territoriale. Queste verifiche sono a carico del datore di lavoro.
- Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolare manutenzione degli impianti.
- Il datore di lavoro è tenuto a far sottoporre gli impianti a verifica periodica. La richiesta di verifica (tramite un apposito modulo) può essere fatta all'ASL/ARPA oppure ad organismi individuati dal Ministero delle attività produttive. Organismi che, per ora, non sono ancora stati individuati; si sa solo che per questi organismi sarà fondamentale la conoscenza della norma UNI CEI 45004 “Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione”, oltre alla conoscenza delle norme CEI dei comitati 11 “Impianti elettrici ad alta tensione e di distribuzione di bassa tensione”, 31 “Materiali antideflagranti”, 64 “Impianti elettrici utilizzatori di bassa tensione”, 81 “Protezione contro i fulmini”. Anche queste verifiche sono a carico del datore di lavoro. La richiesta di verifica deve essere:
- biennale: per gli impianti installati nei cantieri, nei locali ad uso medico, negli ambienti a maggior rischio di incendio.
- quinquennale: per gli impianti installati in tutti gli altri ambienti.
- Una volta eseguita la verifica, chi l'ha eseguita (ASL/ARPA od organismo abilitato) rilascia un verbale al datore di lavoro, il quale lo deve conservare in caso di controllo degli organi di vigilanza.
- Il datore di lavoro, in caso di cessazione, modifica sostanziale o trasferimento/spostamento degli impianti, comunica immediatamente la modifica all'ISPESL e all'ASL/ARPA.
- L'ASL/ARPA od organismo abilitato effettua una verifica straordinaria dell'impianto in caso di:
- esito negativo della verifica periodica
- modifica sostanziale dell'impianto
- richiesta del datore di lavoro

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