Il DPR 462/01
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Come è ormai noto a tutti gli operatori del settore, il 23 gennaio 2002 è entrato in vigore il famigerato DPR 462/01 noto come “decreto semplifica-denunce”. E' iniziata da allora l'opera di informazione e di interpretazione delle nuove disposizioni che durerà ancora a lungo; basta pensare che ancora adesso si cavilla attorno alla legge 46/90. Fermo restando che è sempre meglio leggersi il decreto, proviamo a fare un po' di ordine e a piazzare alcuni punti fermi stabiliti dal decreto stesso, che, ricordiamolo, stabilisce le modalità di omologazione e verifica degli impianti di terra, degli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche e degli impianti nei luoghi con pericolo di esplosione. Ricordiamo inoltre che il 10 maggio 2002 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la direttiva sulle caratteristiche che devono possedere gli organismi abilitati, per poter effettuare le verifiche.
Ambito di applicazione del DPR 462/01
PUNTO FERMO
Il decreto si riferisce solo ed esclusivamente agli impianti realizzati nei luoghi di lavoro intendendo con questi i luoghi in cui si è in presenza di un lavoratore subordinato dove (art. 3 del DPR 547/55) …per lavoratore subordinato si intende colui che fuori del proprio domicilio presta il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione altrui, con o senza retribuzione, anche al solo scopo di apprendere un mestiere, un'arte o una professione….Quindi sono inclusi anche i luoghi in cui sono presenti solo stagisti o praticanti.
PUNTO INFERMO
Se la localizzazione “lavorativa” del decreto è abbastanza chiara, non lo è altrettanto per quanto riguarda cosa si intenda per dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, per impianti di messa a terra e per impianti relativi alle installazioni elettriche in luoghi con pericolo di esplosione. No, non siamo impazziti: sappiamo che conoscete questi impianti, è solo che il decreto afferma (art. 1 comma 2) che l'individuazione degli impianti che sono oggetto del decreto verrà effettuata con successivi decreti. In parole povere a quali impianti di terra, a quali dispositivi di protezione per le scariche atmosferiche, a quali impianti in luoghi con pericolo di esplosione deve essere applicato il decreto, il decreto stesso non lo dice, passando la palla a vari ministeri che dovranno in futuro individuarli. Nel frattempo, è ovvio far funzionare il buon senso pensando di applicare secondo logica il DPR 462/01:
- Agli impianti di terra “classici” cioè di protezione e non a quelli funzionali.
- Ai dispositivi di protezione dalle scariche atmosferiche per quanto riguarda le strutture elencate negli articoli non abrogati del DPR 547/55 cioè il 38 e il 39 e, di conseguenza nelle tabelle A e B del DPR 689/59.
- Ai luoghi con pericolo di esplosione secondo gli articoli 329 e 331 del DPR 547/55 e, di conseguenza secondo le tabelle A e B del DM 22/12/58.
Per quanto riguarda l'identificazione dei cantieri, dei locali adibiti ad uso medico e dei luoghi a maggior rischio in caso d'incendio, per i quali si prevede una cadenza di verifica differente, si può far riferimento a:
- Impianti elettrici nei cantieri: DPR 494/96 e Norma CEI 64/8, art. 704.1
- Impianti elettrici nei locali adibiti ad uso medico: Norma CEI 64-8/7/V2
- Impianti nei luoghi a maggior rischio in caso d'incendio: Norma CEI 64-8/7/V3 e DM 16/02/82
GLI ATTORI DELLA SCENA
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L'installatore |
Il datore di lavoro |
L' ASL |
L' ARPA |
L'Organismo abilitato |