 
Il DPR 462/01
(3/6)
Impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione
Chi e cosa deve fare e in che ordine:
- L'Installatore realizza l'impianto (scusate la ripetizione).
- Una volta realizzato l'impianto, l'Installatore esegue le verifiche previste dalle norme e dalle disposizioni di legge sull'impianto stesso.
- L'Installatore rilascia al datore di lavoro, la dichiarazione di conformità ai sensi dell'art. 9 della legge 46/90 e compilata in base al modello previsto dal DM 20/2/92. La dichiarazione viene sottoscritta dall'installatore, è datata e riporta la descrizione dell'impianto e i riferimenti normativi, oltre che l'indirizzo dell'immobile presso cui è installato l'impianto.
- Solo dopo il ricevimento della dichiarazione di conformità, il datore di lavoro può mettere in esercizio l'impianto, cioè iniziare l'attività lavorativa (in questo caso, al momento attuale l'impianto non è ancora omologato).
- Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto il datore di lavoro invia una copia della dichiarazione di conformità all'ASL/ARPA territorialmente competenti. Nei comuni in cui sia stato attivato lo Sportello Unico per le attività produttive, la copia va inviata ad esso, che provvederà all'inoltro al soggetto precedente (ASL/ARPA). In questo caso, poiché l'omologazione dell'impianto è subordinato alla prima verifica dell'ASL/ARPA, è meglio inviare, insieme alla dichiarazione di conformità, anche gli allegati obbligatori e facoltativi previsti dal DM 20/2/92, cioè eventuale progetto, relazione con tipologie dei materiali utilizzati, schemi, riferimenti a dichiarazioni di conformità precedenti, copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali. Il datore di lavoro, pertanto, invia insieme alla dichiarazione ed agli allegati, un modulo in cui si descrive localizzazione, tipologia e dimensioni dell'impianto.
- L'ASL/ARPA rilascia un attestato di avvenuta ricezione della dichiarazione di conformità, trasmessa dal datore di lavoro o dallo sportello unico, al fine di documentare l'adempimento dell'obbligo.
- L'ASL/ARPA, entro due anni, effettua la prima verifica sull'impianto, che ha valore di omologazione.
- Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolare manutenzione degli impianti.
- Il datore di lavoro è tenuto a far sottoporre gli impianti a verifica periodica. La richiesta di verifica (tramite un apposito modulo) può essere fatta all'ASL/ARPA oppure ad organismi individuati dal Ministero delle attività produttive. Organismi che, per ora, non sono ancora stati individuati; si sa solo che per questi organismi sarà fondamentale la conoscenza della norma UNI CEI 45004 “Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione”, oltre alla conoscenza delle norme CEI dei comitati 11 “Impianti elettrici ad alta tensione e di distribuzione di bassa tensione”, 31 “Materiali antideflagranti”, 64 “Impianti elettrici utilizzatori di bassa tensione”, 81 “Protezione contro i fulmini”. Queste verifiche sono a carico del datore di lavoro. La richiesta di verifica deve essere:
- Una volta eseguita la verifica, chi l'ha eseguita (ASL/ARPA od organismo abilitato) rilascia un verbale al datore di lavoro, il quale lo deve conservare in caso di controllo degli organi di vigilanza.
- Il datore di lavoro, in caso di cessazione, modifica sostanziale o trasferimento/spostamento degli impianti, comunica immediatamente la modifica all'ASL/ARPA.
- L'ASL/ARPA od organismo abilitato effettua una verifica straordinaria dell'impianto in caso di:
· esito negativo della verifica periodica
· modifica sostanziale dell'impianto
· richiesta del datore di lavoro

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