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IMPIANTI

 

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Guida al comando di emergenza negli impianti (4)

9. Locali e tipologie di impianto nei quali è prevista l'installazione del comando di emergenza

Premessa 1: normalmente quando esce una nuova disposizione legislativa, questa va ad abrogare (manifestamente cioè scrivendolo o tacitamente cioè sottointendendolo) le disposizioni legislative precedenti che erano in vigore precedentemente su quella materia tecnica. Per fare un esempio, nel caso degli alberghi, il DM 9/4/94 abroga le disposizioni tecniche precedenti, cioè quelle previste dal DM 8/3/85. Nonostante questo abbiamo preferito indicare ugualmente, in molti casi, anche la disposizione precedente in modo da avere un quadro più completo della situazione. Ci spieghiamo: sempre nel caso degli alberghi, la tipologia degli studentati non viene presa in considerazione dal decreto del 1994, ma solo da quello del 1985 ed è a questo quindi che ci si deve riferire in un caso del genere.

Premessa 2: spesso le terminologie delle disposizioni legislative non coincidono con quelle delle normative più recenti, per cui occorre fare a volte un lavoro di adattamento e interpretazione.

Premessa 3: i “luoghi di lavoro” sono una categoria trasversale a tutte le altre. Per cui se un certo locale è anche un luogo di lavoro, ad esso vanno applicate sia le disposizioni particolari del locale in questione, sia quelle relative ai luoghi di lavoro.

  • Alberghi e simili: motel, villaggi-albergo, villaggi turistici, affittacamere, case per vacanze, agroturismo, ostelli, residence, rifugi alpini
      • Negli alberghi, pensioni, motels, dormitori e simili con oltre 25 posti letto, il comando di emergenza è previsto dal DM 8/3/85 (attività n. 84 del DM 16/2/82). Nel numero di posti letto sono conteggiati soltanto quelli a disposizione degli ospiti con esclusione del personale addetto. Le attività comprese dal decreto sono: studentati, villaggi albergo, affittacamere, villaggi turistici, alloggi agroturistici, case per ferie, ostelli per la gioventù, mentre sono le attività escluse sono: comunità religiose, caserme, case di reclusione, istituti di prevenzione e pena, case albergo e residence quando non è prevista apposita licenza di pubblica sicurezza, condomini composti da piccoli appartamenti senza servizi e impianti comuni, case e appartamenti per vacanze, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, alloggi agroturistici, case per ferie, ostelli per la gioventù quando nel loro ambito non esistono unità immobiliari con oltre 25 posti letto ciascuna.
      • Il comando di emergenza è previsto solo per le attività con capacità ricettiva superiore a 25 posti letto, dall'art. 9 del DM 9/4/94 "...ai fini della prevenzione degli incendi gli impianti elettrici ..... devono disporre di apparecchi di manovra ubicati in posizioni protette e devono riportare chiare indicazioni dei circuiti cui si riferiscono" e dall'art. 17 dello stesso decreto "... all'ingresso della struttura ricettiva devono essere esposte bene in vista ....una planimetria dell'edificio ........che deve indicare la posizione.... dei dispositivi di arresto degli impianti di distribuzione del gas e dell'elettricità". Il DM 9/4/94 si applica ad alberghi, motel, villaggi-albergo, villaggi turistici, affittacamere, case per vacanze, alloggi agroturistici, ostelli, residence, rifugi alpini.
  • Attività il cui esercizio è soggetto a visita e controllo dei VVF ai fini del rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi
      • In base al punto 0-e) dell'allegato A del DM 8/3/85, in tutte le attività soggette al DM 16/2/82 (rilascio CPI) ad eccezione dell'attività n. 94 (edifici civili di altezza superiore a 24 m), "L'impianto deve essere provvisto di un interruttore generale munito di protezione contro le correnti di sovraccarico e di corto circuito installato in posizione segnalata, manovrabile sotto carico e atto a porre fuori tensione l'impianto elettrico dell'attività. Tale interruttore, nel caso di alimentazione effettuata con cabina di trasformazione, è da intendere quello installato sul quadro di manovra posto all'uscita del circuito secondario del trasformatore". Per l'elenco completo delle 97-1=96 attività sottoposte a questa disposizione occorre consultare il DM 16/2/82. Alcune delle voci successive coincidono con le predette attività.
  • Ascensori e montacarichi
      • In base al DM 8/3/85 il comando di emergenza è obbligatorio per i "vani di ascensori e montacarichi in servizio privato, aventi corsa sopra il terreno maggiore di 20 metri, installati in edifici civili aventi altezza in gronda maggiore di 24 metri e quelli installati in edifici industriali" (attività n. 95 del DM 16/02/82). Questo comando, richiesto dai Vigili del fuoco, deve interrompere l'alimentazione sia alla luce che alla forza motrice. La sua posizione, che deve essere adeguatamente segnalata, va concordata con il Comando Provinciale dei Vigili del fuoco.
      • Il comando di emergenza era previsto disposto al piano terreno, nei vecchi impianti installati negli edifici civili, collaudati in base al DPR 1497/63 (denunciati entro il 9/4/91) , e a quelli regolati dal DM 587/87 (denunciati dopo il 9/4/91) e dal DPR 268/94 (denunciati dopo il 29/10/94). Per i nuovi impianti, soggetti al DPR 162/99, sia che siano installati negli edifici civili che industriali, non occorre più questo comando di emergenza al pianoterra. L'obbligo precedente derivava dall'art. 6.5 del DPR 1497/63 che recita "Nel locale del macchinario deve essere disposto: a) un interruttore generale a mano, di tipo protetto contro contatti accidentali, per togliere tensione all'impianto, salvo che alla linea di illuminazione. L'interruttore deve essere disposto in posizione ben accessibile. Se nello stesso locale sono installati i macchinari di più impianti, gli interruttori generali relativi devono essere contraddistinti. .......
        Negli ascensori ..... e nei montacarichi .... installati in edifici civili nei quali vi sia personale di custodia, deve essere disposto un interruttore generale, o un comando per l'interruttore generale, in locale facilmente accessibile al personale di custodia. Dove non vi è personale di custodia, l'interruttore generale o il comando per l'interruttore generale deve essere disposto al piano terreno, in posizione facilmente accessibile, in una custodia sotto vetro". Quindi gli interruttori generali richiesti erano due: uno nel locale macchinario e uno al piano terreno ed entrambi non dovevano togliere tensione all'impianto di illuminazione. Nel regime attuale (DPR 162/99) l'interruttore del locale macchinario è rimasto, quello sotto vetro a piano terreno è sparito. Per quanto riguarda gli ascensori denunciati con i vecchi decreti, (DPR 1497/63 e successivi) fanno fede ancora i vecchi decreti e quindi il comando a pianoterra rimane.

•  Autorimesse e autosilo

    • Il comando di emergenza va installato se:
      • l'autorimessa è pubblica;
      • l'autorimessa è privata con capacità di parcamento superiore a 9 autoveicoli e i box non si affacciano su spazio a cielo libero;
      • l'autorimessa è un autosilo;
      • l'autorimessa è stata classificata come luogo con pericolo di esplosione (CEI 31-33).
    • Il comando di emergenza non è richiesto quindi nei casi di autorimesse aperte, di autorimesse con capacità di parcamento al massimo di 9 autoveicoli, e di autorimesse a box con capacità superiore ai 9 autoveicoli, ma con i box affacciantesi su spazio a cielo libero.
  • Autofficine, carrozzerie, elettrauto, gommista
    • Installare il comando di emergenza se:
      • l'autofficina ha una capienza superiore a 9 autoveicoli;
      • l'autofficina è stata classificata come luogo con pericolo di esplosione (CEI 31-33)
  • Autosaloni
      • Installare il comando di emergenza se l'autosalone ha una superficie lorda, comprensiva di depositi e servizi, superiore ai 400 mq, indipendentemente dal numero di autoveicoli in esposizione (attività 87 del DM 16/2/82).
  • Aziende e uffici di grandi dimensioni
      • Nelle aziende e uffici nei quali siano occupati oltre 500 addetti, il comando di emergenza è previsto dal DM 8/3/85 (attività n. 89 del DM 16/2/82).
  • Cabine elettriche d'utente MT/BT
      • Occorre installare il comando di emergenza se l'attività alimentata dalla cabina rientra fra quelle soggette al controllo da parte dei Vigili del fuoco (DM 16/2/82). Ad esempio un ospedale con più di 25 posti letto (attività 86 del DM 16/2/82). L'interruzione può avvenire sull'interruttore generale di bassa tensione, ma in questo caso rimane in tensione tutto ciò che sta a monte in cabina, trasformatore e sezionatore di media tensione. Va meglio se il comando di emergenza interrompe invece i dispositivi di media tensione, in quanto l'unica parte di impianto, all'interno della cabina, che rimane in tensione è la linea di alimentazione all'interruttore di media. Una soluzione ancora migliore è quella di far si che l'apparecchiatura di MT si trova in un altro locale; solo in questo caso i Vigili del fuoco possono essere certi che il locale è privo di parti in tensione. Va ricordato comunque che, in alcuni casi non è effettuabile il comando sulla MT, in quanto l'emergenza potrebbe richiedere l'alimentazione delle pompe antincendio alimentate dalla stessa cabina.
      • Fino ad ora nessuna normativa CEI prescriveva il comando di emergenza per le cabine MT/BT. Il progetto C.882 destinato a diventare la seconda edizione della guida CEI 11-35 sull'esecuzione delle cabine utente MT/BT, introduce invece il seguente suggerimento: “All'esterno di ognuno dei locali cabina di ricezione e di trasformazione, in posizione facilmente accessibile, possibilmente vicino alla porta d'ingresso è opportuno installare un pulsante di sgancio d'emergenza che consenta con un'unica azione d'interrompere l'alimentazione elettrica. Il comando dovrà pertanto agire sulla bobina d'apertura dell'interruttore generale di MT. La funzione del comando di emergenza dovrà essere chiaramente segnalata installando presso il medesimo un idoneo cartello, di colore rosso, recante la scritta (bianca) “interruttore generale, attivare in caso d'emergenza”, o un'altra scritta similare. Per il collegamento del pulsante di sgancio si dovrà utilizzare una conduttura in cavo multipolare, ad esempio del tipo FG7OR 2x2,5 mm2, in tubo protettivo”. Il progetto, poi, fornisce questa indicazione: nel caso si utilizzino gruppi statici di continuità per l'alimentazione in emergenza dei circuiti di sgancio e dei circuiti ausiliari della cabina, occorre ricordare che l'UPS rimane in tensione anche quando si aziona lo sgancio di emergenza. Questa situazione andrebbe quindi corretta togliendo tensione anche agli ausiliari e segnalando attraverso cartelli monitori e/o segnalatori ottici la presenza di tensione sull'UPS.
  • Cantieri
      • Nei cantieri soggetti al Dlgs 494/96, le scale e i marciapiedi mobili devono essere dotati di dispositivi di arresto di emergenza facilmente identificabili e accessibili (art. 8 allegato II). I cantieri soggetti al Dlgs 494/96 sono quelli relativi a lavori edili o di genio civile elencati all'allegato I del decreto stesso. Spesso questo arresto di emergenza è inglobato direttamente nelle macchine mobili dal costruttore, ma se così non fosse occorre predisporlo sulla linea di alimentazione.
      • Nei cantieri soggetti alla sezione 704 della norma CEI 64-8 (cantieri di costruzione e di demolizione) "devono essere previsti dispositivi per l'interruzione di emergenza dell'alimentazione di tutti gli apparecchi utilizzatori per i quali possa essere necessario interrompere tutti i conduttori attivi per eliminare un pericolo". La guida CEI 64-17, all'art. 6.9 afferma "Tutte le macchine che possono causare pericolo quali ad esempio gru, betoniere e sistemi di pompaggio devono essere dotati singolarmente di dispositivi per l'arresto di emergenza installato dal relativo costruttore come prevede la Direttiva Macchine. Non è richiesta l'installazione di dispositivi di arresto di emergenza sui quadri ASC in quanto le apparecchiature e le macchine che possono causare pericolo devono essere dotate di tale dispositivo. Nota: Dispositivi di arresto aggiuntivi possono essere installati sui quadri ASC più vicini alle apparecchiature da proteggere prevedendo che l'azionamento non provochi ulteriori pericoli, ad esempio mancanza dell'illuminazione del cantiere . Riassumiamo: la norma CEI 64-8 prevede l'installazione del comando di emergenza, la Guida CEI 64-17 ne smentisce la richiesta con la giustificazione che questo comando è già installato sulle macchine; a sua volta la nota della guida CEI 64-17 smentisce quanto precedentemente affermato e dà ragione alla CEI 64-8. La chiarezza non abbonda, la conclusione qual è ? Occorre il comando di emergenza o no ? In realtà la norma CEI 64-8 si riferisce all'interruzione d'emergenza dell'alimentazione dal quadro generale di cantiere, mentre la guida CEI 64-17 si riferisce all'arresto di emergenza delle macchine. Possiamo comunque dire che è fortissimamente consigliata l'installazione di un comando di emergenza sul quadro generale, soprattutto quando le dimensioni del cantiere sono notevoli. In questo caso, poiché i quadri di cantiere sono normalmente chiusi a chiave, il dispositivo di emergenza deve essere installato all'esterno del quadro stesso per rispettare il criterio di accessibilità del comando; se invece il quadro è aperto, come comando di emergenza è utilizzabile l'interruttore generale del quadro, a patto che sia adeguatamente segnalato. In ogni caso è preferibile la soluzione con il pulsante esterno.
      • Nei cantieri navali con più di 5 addetti il comando di emergenza è esplicitamente previsto dal DM 8/3/85 (attività n. 69 del DM 16/2/82).
  • Cave e miniere
      • Il DPR 128/59 all'art. 359, dice "All'esterno della miniera o cava deve essere installato un interruttore generale, in modo da potersi togliere la tensione all'intero impianto sotterraneo. All'interno, ogni importante ramo derivato dall'impianto deve essere provvisto di interruttore atto a mettere, in ogni momento, fuori tensione il ramo stesso. Tutti gli interruttori suddetti devono essere onnipolari. Gli apparecchi di interruzione devono essere chiaramente riconoscibili, facilmente accessibili e sistemati in posizione protetta da urti. Ciascuno di essi deve portare in modo evidente l'indicazione della parte di impianto da esso comandata".
      • Un'analoga disposizione viene richiamata dall'art. 43 del più recente Dlgs 624/96: " Il direttore responsabile provvede all'impiego .... dei sistemi automatici di allarme e dei dispositivi per l'arresto automatico degli impianti elettrici e dei motori a combustione interna".


continua...

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