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Guida al comando di emergenza negli impianti (5)
- Centrali termiche e generatori di aria calda alimentati a gas
- Per gli impianti termici di portata termica complessiva maggiore di 35 kW (circa 30.000 kcal/h), alimentati da combustibili gassosi, il DM 12 aprile 1996 prevede che "l'interruttore generale nei locali di installazione di apparecchi per la climatizzazione di edifici ed ambienti, per la produzione centralizzata di acqua calda, acqua surriscaldata e/o vapore, deve essere installato all'esterno dei locali, in posizione segnalata ed accessibile. Negli altri casi deve essere collocato lontano dall'apparecchio utilizzatore, in posizione facilmente raggiungibile e segnalata".
- Negli impianti per la produzione del calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 100.000 kcal/h (circa 116 kW), il comando di emergenza è previsto dal DM 8/3/85 (attività 91 del DM 16/2/82). In queste attività sono compresi anche i forni da pane.
- Se la centrale termica è classificata come luogo con pericolo di esplosione devono essere rispettate le disposizioni della norma CEI 31-33, che all'art. 8.1 afferma "per motivi di emergenza, al di fuori del luogo pericoloso devono essere previsti uno o più dispositivi atti ad interrompere le alimentazioni elettriche del luogo pericoloso. La costruzione elettrica che deve continuare a funzionare per prevenire pericoli aggiuntivi non deve essere compresa nel circuito di arresto di emergenza; essa deve costituire un circuito separato". E' da notare che in questo caso il comando di emergenza va installato indipendentemente dalla potenza della centrale termica.
- Segnaliamo per completezza che la norma CEI 64-8, nel commento all'art. 464.1, riporta esempi di impianti in cui sono usati dispositivi per il comando di emergenza e fra questi indica le centrali termiche.
- Centrali termiche e generatori di aria calda alimentati a gasolio
- Per gli impianti termici di potenzialità superiore alle 30.000 Kcal/h (circa 35 kW) e sino a 4.000.000 di Kcal/h, alimentati con combustibili liquidi derivati dal petrolio (oli combustibili e gasoli), la Circolare ministeriale n. 73 del 29 luglio 1971 prevede che "tutti i circuiti devono far capo ad un interruttore generale, da installarsi all'esterno sia del locale caldaia che del locale serbatoio e in posizione facilmente e sicuramente raggiungibile".Come precisato nella circolare sono comprese le centrali termiche per: riscaldamento di ambienti, produzione di acqua calda per edifici civili, cucine e lavaggio stoviglie, sterilizzazione e disinfezione mediche, lavaggio biancheria e simili, distruzione rifiuti (fino a 1 tonnellata al giorno), forni da pane e forni di altre imprese artigiane trattanti materiali non combustibili nè infiammabili, considerate tali ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860. Sono invece escluse le centrali termiche inserite in cicli di produzione industriale (esempio: in raffinerie di petrolio, industrie chimiche, industrie tessili, ecc.).
Negli impianti per la produzione del calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 100.000 kcal/h (circa 116 kW), il comando di emergenza è previsto dal DM 8/3/85 (attività 91 del DM 16/2/82).
Segnaliamo per completezza che la norma CEI 64-8, nel commento all'art. 464.1, riporta esempi di impianti in cui sono usati dispositivi per il comando di emergenza e fra questi indica le centrali termiche.
- Centri commerciali ed altri locali di vendita
- Nei locali adibiti a esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio (come i centri commerciali) con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva dei servizi e depositi, il comando di emergenza è previsto dal DM 8/3/85 (attività 87 del DM 16/2/82).
- Segnaliamo anche che la norma CEI 64-8, nel commento all'art. 464.1, riporta esempi di impianti in cui sono usati dispositivi per il comando di emergenza e fra questi indica i grandi magazzini di vendita e similari. Anche la guida CEI 64-51 sui centri commerciali riprende l'argomento all'art. 7.2.1 affermando che "nelle medie e grandi strutture commerciali deve essere sempre possibile, per ragioni di sicurezza, mettere fuori tensione i circuiti elettrici, con l'esclusione dei circuiti di sicurezza, con manovre chiaramente indicate e concentrate in un unico posto. Tale operazione deve poter essere effettuata anche dall'esterno o da un locale di disimpegno direttamente accessibile dall'esterno. Il dispositivo di apertura deve essere facilmente e non soggetto danneggiamenti o manomissioni. L'azionamento di questo dispositivo di apertura non deve provocare l'entrata in servizio automatica della sorgente autonoma di riserva, ove esista. In caso di alimentazione da sistemi di II categoria è ammesso agire o sull'interruttore principale in bassa tensione, o, simultaneamente, su tutti gli interruttori posti sul quadro generale che proteggono i singoli circuiti".
- Centri di elaborazione dati
- Nelle centrali elettroniche per l'archiviazione e l'elaborazione di dati con oltre 25 addetti, il comando di emergenza è previsto dal DM 8/3/85 (attività n. 82 del DM 16/2/82).
- Segnaliamo anche che la norma CEI 64-8, nel commento all'art. 464.1, riporta esempi di impianti in cui sono usati dispositivi per il comando di emergenza e fra questi indica i grandi calcolatori.
- Depositi di GPL
- Nei depositi e rivendite di gas combustibili in bombole, compressi per capacità complessiva a partire da 0,75 mc, e nei depositi e rivendite di gas combustibili, in bombole o bidoni, disciolti o liquefatti per quantitativi complessivi superiori a 75 kg, il comando di emergenza è previsto dal DM 8/3/85 (attività n. 3 del DM 16/2/82). In queste attività sono compresi anche gli impianti di stoccaggio di bombolette spray pressurizzate con g.p.l.
- Nei depositi di gas combustibili in serbatoi fissi compressi per capacità complessiva a partire da 0,75 mc, e nei depositi di gas combustibili in serbatoi fissi disciolti o liquefatti per capacità complessiva a partire da 0,3 mc, il comando di emergenza è previsto dal DM 8/3/85 (attività n. 4 del DM 16/2/82).
- Nei depositi di gas comburenti in serbatoi fissi compressi per capacità complessiva superiore a 3 mc, e nei depositi di gas comburenti in serbatoi fissi liquefatti per capacità complessiva superiore a 2 mc, il comando di emergenza è previsto dal DM 8/3/85 (attività n. 5 del DM 16/2/82).
- Nei depositi di g.p.l. in serbatoi fissi di capacità complessiva superiore a 5 mc e/o in recipienti mobili di capacità complessiva superiore a 5.000 kg, si applica il DM 13/10/94 che al punto 10.1.2 dell'allegato afferma "I comandi principali di distribuzione di energia elettrica devono essere accentrati in un unico quadro di comando adeguatamente segnalato, collocato in prossimità dell'ingresso, e comunque all'esterno della zona di rispetto degli elementi pericolosi", e al punto 11.7.5 "Gli eventuali motori elettrici per l'azionamento delle pompe devono avere l'alimentazione indipendente e preferenziale rispetto a tutti gli altri impianti elettrici del deposito". In sostanza viene richiesto un interruttore generale che in caso di emergenza mantenga l'alimentazione delle pompe antincendio.
- Depositi, stabilimenti, impianti e rivendite di liquidi infiammabili
- Questa voce comprende molte attività previste dal DM 16/2/82: attività n. 12, 13, 15, e 16, per le quali è dunque previsto il comando di emergenza in base al punto 0-e dell'allegato A del DM 8/3/85.
- Segnaliamo per completezza che la norma CEI 64-8, nel commento all'art. 464.1, riporta esempi di impianti in cui sono usati dispositivi per il comando di emergenza e fra questi indica i sistemi di pompaggio dei liquidi infiammabili.
- Depositi, stabilimenti, impianti e rivendite di oli lubrificanti
- Questa voce comprende due attività previste dal DM 16/2/82: attività n. 14 e 17, per le quali è dunque previsto il comando di emergenza in base al punto 0-e dell'allegato A del DM 8/3/85.
- Edifici pregevoli per arte o storia ed edifici che contengono biblioteche, musei, archivi, gallerie, collezioni e simili
- Negli edifici pregevoli per arte o storia e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni o comunque oggetti di interesse culturale sottoposti alla vigilanza dello Stato di cui al Regio decreto 7 novembre 1942, n. 1564, il comando di emergenza è previsto dal DM 8/3/85 (attività n. 90 del DM 16/2/82).
- Il comando di emergenza viene previsto anche dal DM 569 del 20/5/92 dove afferma all'art. 11 che "all'ingresso dell'attività va esposta una pianta dell'edificio corredata delle seguenti indicazioni: ....... dispositivi di arresto degli impianti di distribuzione del gas, dell'energia elettrica e dell'eventuale impianto di ventilazione e di condizionamento". Il decreto in oggetto viene applicato negli edifici storici ed artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre. La stessa identica disposizione, parola per parola, viene ripreso dal DPR 418/95 che si applica agli edifici pubblici e privati che, nella loro globalità, risultino formalmente sottoposti a tutela ai sensi della legge 1º giugno 1939, n. 1089, destinati a contenere biblioteche ed archivi.
- La necessità del comando di emergenza in questo tipo di locali viene ripresa anche dalla norma CEI 64-15, all'art. 5.1.1 dove viene affermato "deve essere previsto un comando di emergenza atto a porre fuori tensione l'intero impianto elettrico, con l'eccezione dei servizi di sicurezza, posto in ambiente segnalato e facilmente raggiungibile dall'esterno in caso di emergenza". Data la particolarità del luogo, la norma consiglia alcune soluzioni per l'installazione differenti da quelle tradizionali. Ad esempio ammette la possibilità di utilizzare più comandi, ad esempio uno per gli impianti di sicurezza legati all'evacuazione delle persone ed uno per gli impianti di sicurezza legati alla tutela delle opere contenute nell'edificio. Questo a patto che i diversi comandi siano simultaneamente accessibili da un unico punto. Un'altra particolarità ammessa riguarda l'ubicazione del comando di emergenza, che, per ovvi motivi, viene richiesta in luoghi non accessibili al pubblico, o se ciò non fosse possibile, in luoghi comunque sorvegliati e non a portata di mano del pubblico. La solita custodia sotto vetro in un luogo accessibile e non sorvegliato, non viene ritenuta una soluzione accettabile.
- Grandi cucine a gas
- Per gli impianti termici di portata termica complessiva maggiore di 35 kW (circa 30.000 kcal/h), alimentati da combustibili gassosi, il DM 12 aprile 1996 prevede che "l'interruttore generale nei locali di installazione di apparecchi per la climatizzazione di edifici ed ambienti, per la produzione centralizzata di acqua calda, acqua surriscaldata e/o vapore, deve essere installato all'esterno dei locali, in posizione segnalata ed accessibile. Negli altri casi deve essere collocato lontano dall'apparecchio utilizzatore, in posizione facilmente raggiungibile e segnalata". Le grandi cucine a gas rientrano in questi altri casi e quindi il comando di emergenza deve essere collocato lontano dall'apparecchio utilizzatore, in posizione facilmente raggiungibile e segnalata, ma non all'esterno dei locali.
- Negli impianti per la produzione del calore (fra le quali quindi anche le cucine) alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 100.000 kcal/h (circa 116 kW), il comando di emergenza è previsto dal DM 8/3/85 (attività 91 del DM 16/2/82).
- Se la grande cucina a gas è classificata come luogo con pericolo di esplosione devono essere rispettate le disposizioni della norma CEI 31-33, che all'art. 8.1 afferma "per motivi di emergenza, al di fuori del luogo pericoloso devono essere previsti uno o più dispositivi atti ad interrompere le alimentazioni elettriche del luogo pericoloso. La costruzione elettrica che deve continuare a funzionare per prevenire pericoli aggiuntivi non deve essere compresa nel circuito di arresto di emergenza; essa deve costituire un circuito separato". E' da notare che in questo caso il comando di emergenza va installato indipendentemente dalla potenza della cucina.
- Segnaliamo per completezza che la norma CEI 64-8, nel commento all'art. 464.1, riporta esempi di impianti in cui sono usati dispositivi per il comando di emergenza e fra questi indica le grandi cucine.
- Gruppi elettrogeni
- Per i gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici di potenza complessiva superiore a 25 kW, il comando di emergenza è previsto dal DM 8/3/85 (attività n. 64 del DM 16/2/82). Un dubbio è sorto sul fatto che i gruppi elettrogeni che alimentano servizi antincendio siano effettivamente soggetti al controllo dei vigili del fuoco. Un parere del Ministero dell'interno (Prot. nr. P761 Sott. 4 del 21/06/01) considera i gruppi elettrogeni a servizio esclusivo per gli impianti idrici antincendio rientranti tra quelle di cui al punto 64 del DM 16.02.82, specificando che le per quanto riguarda le norme di sicurezza antincendio applicabili, deve farsi riferimento ai criteri generali di cui all'art. 3 del DPR 577/82. A questo punto non è chiaro se ai gruppi elettrogeni che alimentano servizi antincendio si debba applicare il DM 8/3/85, e quindi conseguente comando di emergenza. Poichè la circolare di cui parliamo al punto successivo (n. 31/78) lo esclude, la logica suggerisce di seguire questa interpretazione.
- La circolare del Ministero dell'Interno n. 31 del 31/8/78, modificata dalla circolare M.I. n. 12 dell'8/7/03, al punto 4.2 afferma "l'arresto del motore deve provocare l'esclusione della corrente elettrica dei circuiti di alimentazione del motore stesso fatta eccezione della illuminazione di sicurezza del locale ove il gruppo è ubicato, la quale deve, in ogni caso, essere garantita", mentre al punto 7.1 dice che "I comandi dei circuiti, esclusi quelli incorporati nell'impianto, devono essere centralizzati su quadro da situare il più lontano possibile dai gruppi e in posizione facilmente accessibile". Il campo di applicazione di questa circolare è il seguente: installazioni aventi potenza elettrica compresa tra 25 KW e 1200 kW nel caso di accoppiamento a macchina generatrice elettrica e di potenza di targa del motore accoppiato a macchina operatrice elettrica compresa tra 25 kW e 1200 kW. Non si applicano ad installazioni inserite in processi di produzione industriale, ad installazioni antincendio e ad installazioni impiegate per il movimento di qualsiasi struttura. Quindi questa circolare esclude esplicitamente dal proprio campo di applicazione i gruppi elettrogeni a servizio di impianti idrici antincendio.
continua...
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