Campi elettromagnetici in ambiente di lavoro: unapplicazione pratica (1/3)
Sono state misurate le emissioni di campo elettrico e magnetico da parte di un impianto a induzione per ruote tendicingolo, al fine di valutare il livello di esposizione ai campi elettrico e magnetico dei lavoratori.
Il decreto legislativo 626/94, e successive integrazioni e modifiche, prescrive le condizioni da rispettare al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro. In particolare all'art. 33 prescrive i requisiti di sicurezza e salute per i luoghi di lavoro.
La Norma Tecnica CEI 211- 6 “Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici nell'intervallo di frequenza 0 Hz – 10.000 Hz, con riferimento all'esposizione umana” prescrive come effettuare le misure e quale strumentazione utilizzare.
Per quanto riguarda i limiti di esposizione, attualmente non esiste una legge che imponga i limiti di esposizione in ambiente di lavoro.
La L. 22/2/01 n° 36 – Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici demanda ad uno specifico decreto attuativo la definizione dei limiti da rispettare in ambiente lavorativo. L'art. 4, Comma 2 di tale legge dice:
Art. 4. (Funzioni dello Stato)
2. I limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, le tecniche di misurazione e rilevamento dell'inquinamento elettromagnetico e i parametri per la previsione di fasce di rispetto per gli elettrodotti, di cui al comma 1, lettere a), e) e h), sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge: a) per la popolazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, sentiti il Comitato di cui all'articolo 6 e le competenti Commissioni parlamentari, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata «Conferenza unificata»; b) per i lavoratori e le lavoratrici, ferme restando le disposizioni previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, sentiti i Ministri dell'ambiente e del lavoro e della previdenza sociale, il Comitato di cui all'articolo 6 e le competenti Commissioni parlamentari, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Il medesimo decreto disciplina, altresí, il regime di sorveglianza medica sulle lavoratrici e sui lavoratori professionalmente esposti.
Questo decreto è in fase di emanazione. Quando sono state effettuate le misure, il decreto non esisteva.
In presenza di questo vuoto legislativo gli organi di controllo U.S.L. e A.R.P.A. ritengono validi i valori di riferimento pubblicati nel 1998 in:
ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) Guidelines 1998: GUIDELINES FOR LIMITING EXPOSURE TO TIME-VARYING ELECTRIC, MAGNETIC AND ELECTROMAGNETIC FIELDS (UP TO 300 GHz)
Linee guida dell'ICNIRP (Commissione internazionale sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti) del 1998: LINEE GUIDA PER LIMITARE L'ESPOSIZIONE A CAMPI ELETTRICI, MAGNETICI E ELETTROMAGNETICI (FINO A 300 GHz).
I valori di riferimento pubblicati nelle linee guida dell'ICNIRP del 1998 sono i seguenti:
Intervallo di frequenza |
Intensità di campo E
(V/m) |
Campo B
(µT) |
0-1 Hz |
- |
2 x 105 |
1-8 Hz |
20.000 |
2 x 105/f2 |
8 - 25 Hz |
20.000 |
2.5 x 104 /f |
0.025 - 0.82 kHz |
500/f |
25/f |
0.82 – 65 kHz |
610 |
30.7 |
0.065 - 1 MHz |
610 |
2.0 /f |
1 – 10 MHz |
610/f |
2.0 /f |
10 - 400 MHz |
61 |
0.2 |
400 - 2000 MHz |
3 f1/2 |
0.01 f1/2 |
2 - 300 GHz |
137 |
0.45 |
Tabella 1 - Livelli di riferimento per i campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (0 Hz - 300 GHz, valori efficaci (rms) non perturbati)
Nota: Il campo magnetico può essere specificato in due differenti modi – come densità di flusso magnetico (B) espresso in tesla (T), o come intensità di campo magnetico (H) espresso in Ampere/m. Le due grandezze sono legate dalla seguente espressione: B = mH dove m è una costante di proporzionalità, la permeabilità magnetica, che cambia al variare del materiale. In conclusione per descrivere il campo magnetico, per scopi di protezione delle persone, è necessario specificare solo una delle due grandezze. In seguito faremo sempre riferimento alla grandezza B indicandola come campo magnetico.
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