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Ambienti a maggior rischio in caso d'incendio 
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1. Definizioni

Definizioni tratte dal D.M. del Ministero dell'interno 30-11-83 (G.U. del 12-12-83 n° 339) E 26-06-84 (s.o. ALLA g.u. DEL 25-08-84 n° 234)

a)    Carico d'incendio - Potenziale termico della totalità dei materiali combustibili contenuti in uno spazio, ivi compresi i rivestimenti dei muri, delle pareti provvisorie, dei pavimenti e dei soffitti. Convenzionalmente è espresso in chilogrammi di legna equivalente ( potere calorifico  o  )

b)    Carico d'incendio specifico  -  Carico d'incendio riferito all'unità di superficie lorda.

c)    Classe del compartimento antincendio - Numero indicativo che esprime in minuti primi la durata minima di resistenza al fuoco da richiedere alla struttura del compartimento in esame. Sono previste sette classi : 15, 30, 45, 60, 90, 120, 180. Più alta è la classe più pericoloso è il compartimento e quindi le misure di protezione devono essere più restrittive. 

d)    Luogo sicuro - Spazio coperto ovvero compartimento antincendio,  separato da altri compartimenti mediante spazio coperto o filtri a prova di fumo, avente caratteristiche idonee a ricevere e contenere un predeterminato numero di persone  (luogo sicuro statico), ovvero a consentirne il movimento (luogo sicuro dinamico).

e)    Materiale combustibile - Il componente o i componenti variamente associati che può/possono partecipare alla combustione in dipendenza della propria natura chimica e delle effettive condizioni di messa in opera per l'utilizzazione. Si considerano combustibili i materiali non appartenenti alla Classe 0 in relazione al fuoco.

f)     Sistema di vie d'uscita - Percorso senza ostacoli al deflusso che consente alle persone che occupano un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro. La lunghezza massima del sistema di vie d'uscita è stabilita da apposite Norme.

g)    Compartimento antincendio - Parte di edificio delimitata da elementi di resistenza al fuoco predeterminata ed organizzata per rispondere alle esigenze della prevenzione incendi.

h)    Capacità di deflusso o di sfollamento - Numero massimo di persone che,  in un sistema di vie di uscita, si assume possano defluire attraverso l'uscita di “modulo uno”. Tale dato, stabilito dalla Norma, tiene conto del tempo occorrente per lo sfollamento ordinato di un compartimento.

i)      Volume del materiale combustibile - Volume occupato dal materiale combustibile presente e da quello la cui presenza è prevista, tenendo conto dell'utilizzazione dell'ambiente, delle reali delimitazioni di deposito e di quelle di spandimento sia allo stato liquido sia allo stato solido non compatto (per es. fibre o trucioli) provocate dalle lavorazioni, dal convogliamento e dalle manipolazioni od anche da guasti e rotture del sistema di contenimento dovute ad eventi non catastrofici. 

2. Ambienti a maggior rischio in caso d'incendio

Norma CEI 64-8/7sez. 751

Sono definiti a maggior rischio in caso d'incendio tutti quegli ambienti che, a differenza di quelli ordinari, presentano nei confronti dell'incendio un rischio maggiore. Il compito di individuare i luoghi a maggior rischio in caso d'incendio spetta al datore di lavoro nell'ambito delle fasi operative di valutazione dei rischi. Il progettista riceve il risultato di queste valutazioni come dato d'ingresso per la stesura del progetto. Il rischio può essere inteso come il prodotto della probabilità che si verifichi l'incendio per la presunta entità del danno a cose persone o animali. Il rischio può, infatti, essere identico se con probabilità elevate che si sviluppi un incendio i danni sono modesti oppure se con probabilità minime di sviluppo d'incendio i danni possono essere rilevanti. ( ad esempio : un locale di pubblico spettacolo il rischio d'incendio è limitato ma la notevole presenza di persone rende elevata l'entità del danno in perdita di vite umane; un deposito di combustibili senza presenza di persone ma con un elevato carico d'incendio è ugualmente da considerare un luogo a maggior rischio in caso d'incendio). Per questo motivo si parla di luoghi a maggior rischio in caso d'incendio (e non di luoghi a maggior rischio d'incendio) come di un luogo in cui il rischio d'incendio è rilevante indipendentemente dalla più o meno elevata probabilità che un incendio possa svilupparsi. Individuare gli ambienti a maggior rischio in caso d'incendio non è più compito del progettista dell'impianto elettrico, ma del proprietario dell'impianto che nei casi più complessi può avvalersi di esperti (anche lo stesso progettista) e del parere dei Vigili del Fuoco.

Indicativamente si possono considerare i seguenti elementi :

-    densità di affollamento ;

-     massimo affollamento ipotizzabile ;

-     capacità di deflusso o di sfollamento ;

-     entità del danno per animali e/o  cose ; 

-     comportamento al fuoco delle strutture dell'edificio ;

-     presenza di materiali combustibili ;

-     tipo di utilizzazione dell'ambiente ;

-     situazione organizzativa per quanto riguarda la protezione antincendio (adeguati mezzi di segnalazione ed estinzione incendi, piano di emergenza e sfollamento, addestramento del personale, distanza dal più vicino distaccamento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, esistenza di Vigili del fuoco aziendali ecc...).

3.  Identificazione dei luoghi a maggior rischio in caso d'incendio

Sostanzialmente quasi tutti gli ambienti del terziario e anche una piccola parte di quelli  industriali  sono da considerare luoghi a maggior rischio in caso d'incendio. Gli impianti devono possedere particolari requisiti, alcuni comuni a tutti i luoghi a maggior rischio in caso d'incendio, altri specifici per le tre tipologie indicate dalle norme. Le norme descrivono tre tipologie di luoghi rispettivamente agli articoli 751.03.02, 751.03.03, 751.03.04 che per per comodità, riferendoci al numero degli articoli, chiameremo di tipo 02, 03, 04 (ex A, B, C). La nuova norma in appendice indica le 97 attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco. Salvo diverse considerazioni tali attività sono normalmente da ritenersi luoghi a maggior rischio in caso d'incendio. Gli altri luoghi dovranno essere valutati caso per caso.

Luoghi di tipo 02 -  Luoghi con elevata densità di affollamento o con elevato tempo di sfollamento in caso d'incendio o per l'elevato danno ad animali e  cose. La probabilità che si sviluppi un incendio è bassa ma elevato potrebbe essere l'entità del danno.

Luoghi di tipo 03  - Ambienti con strutture portanti combustibili, come ad esempio edifici con strutture portanti in legno dove la  probabilità che si sviluppi un incendio è alta.

Luoghi di tipo 04 - Luoghi con presenza di materiale infiammabile o combustibile in lavorazione, convogliamento, manipolazione o deposito, quando la classe del compartimento antincendio è uguale o superiore a 30. Il numero indicativo della classe, secondo l'art. 3 della circolare n. 91 del 14/09/61 del Mistero degli Interni, esprime sia il carico d'incendio virtuale in kg/m2 di legna standard sia, in minuti primi, la durata minima di resistenza al fuoco da richiedere alla struttura o all'elemento costruttivo in esame. Per semplicità, a favore della sicurezza, si può considerare di classe 30 un comparto che contiene più di 15 kg/m2 di materiale combustibile standard.

Se un luogo appartiene a più di una delle tipologie su menzionate l'impianto elettrico deve avere le caratteristiche richieste per ciascun tipo. Ad esempio gli impianti in un luogo a maggior rischio in caso d'incendio per elevata densità di affollamento (tipo 02) che contenesse elevate quantità di combustibile con una classe del compartimento uguale o maggiore di trenta (tipo 04) devono possedere i requisiti relativi sia al tipo 02 sia al tipo 04.

 

continua...

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