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Impianti elettrici nelle centrali termiche
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Centrali termiche con apparecchi e componenti rispondenti al DPR 661/96

 

L'Art. 1 definisce il campo di applicazione del DPR 661/96:

a) gli apparecchi utilizzati per la cottura, il riscaldamento, la produzione di acqua calda, il raffreddamento, l'illuminazione ed il lavaggio, che bruciano combustibili gassosi e hanno una temperatura normale dell'acqua, se impiegata, non superiore a 105 °C; essi sono di seguito denominati "apparecchi". Sono assimilati agli apparecchi i bruciatori ad aria soffiata nonché i corpi di scambio di calore destinati ad essere attrezzati con tali bruciatori;
b) i dispositivi di sicurezza, di controllo e di regolazione e i sottogruppi, diversi dai bruciatori ad aria soffiata e dai corpi di scambio di calore destinati ad essere attrezzati con tali bruciatori, commercializzati separatamente per uso professionale e destinati ad essere incorporati in un apparecchio a gas o montati per costituire un apparecchio a gas; essi sono di seguito denominati "dispositivi".

2. Ai fini del presente regolamento si intende per combustibile gassoso" qualsiasi combustibile che sia allo stato gassoso alla temperatura di 15 °C e alla pressione di 1 bar.
3. Sono esclusi dal campo di applicazione di cui al comma 1, lettera a ), gli apparecchi realizzati e destinati specificamente ad essere utilizzati in processi industriali in stabilimenti industriali.
4. Ai fini del presente regolamento un apparecchio si considera "usato normalmente" quando ricorrono tutte le seguenti condizioni:

a) è correttamente installato e sottoposto a regolare manutenzione, conformemente alle istruzioni del fabbricante;

b) è usato nel normale campo di variazione della qualità del gas e della pressione di alimentazione;

c) è usato per gli scopi per cui è stato costruito o in modi ragionevolmente prevedibili.

Ai fini dell'impianto elettrico, utilizzando apparecchi rientranti nel campo d'impiego del DPR 661/96 , in genere si può dunque escludere il pericolo di esplosione. Anche il maggior ri­schio in caso d'incendio è normalmente assente, non presentandosi quasi mai una delle tre tipologie di ambienti individuate dalla norma CEI 64-8/7 in relazione alle cause che possono determinare un maggior rischio in caso d'incendio:

•  elevata densità di affollamento o elevato tempo di sfollamento in caso di incendio o per l'elevato danno ad animali e cose;
  strutture portanti combustibili;
•  presenza di materiale infiammabile o combustibile in lavorazione, convogliamento, manipolazione o deposito di detti materiali .

Non riguardano solitamente le centrali termiche le prime due tipologie di ambienti, ma nemmeno la terza, essendo il gas contenuto e convogliato attraverso un idoneo sistema di distribuzione. L'impianto elettrico può essere ordinario, infatti, un incendio provocato dall'impianto elettrico stesso, non avrebbe in questo caso esiti particolarmente gravi.

 

Centrali termiche con apparecchi e componenti non rispondenti al DPR 661/96

 

Sono esclusi dall'applicazione del DPR 661/96, come indicato nell'art. 1, gli apparecchi che utilizzano acqua ad una temperatura superiore a 105 °C e gli apparecchi realizzati per essere utilizzati in un processo industriale. Sono esclusi anche gli impianti costruiti con apparecchi che rientrano nell'art. 1 ma che sono stati immessi sul mercato prima della entrata in vigore del decreto e che potrebbero quindi essere sprovvisti del marchio CE.
In questi casi il pericolo di esplosione potrebbe essere effettivo e si rende oltremodo necessario determinare l'eventuale presenza di zone con pericolo di esplosione. La valutazione può essere condotta secondo le prescrizioni della norma EN 60079-10-1 (CEI 31-87) e con l'ausilio della guida CEI 31-35. In particolare, per quanto concerne le centrali termiche alimentate a metano, utili informazioni possono essere ricavate dall'esempio GF-3 della guida CEI 31-35/A che permette di determinare le condizioni che devono essere soddisfatte affinchè le centrali stesse non debbano essere considerate luoghi con pericolo di esplosione. A tal fine, l'esempio presuppone che tali centrali termiche, soggette al D. Lgs. 233/03, siano costruite a regola d'arte e ben mantenute, alimentate a metano, con pressioni nominali di esercizio non superiori a 50 000 Pa (0,5 bar), che siano rispettate, in relazione alla pressione di alimentazione dell'impianto termico, le aperture minime di ventilazione e che le eventuali sorgenti di emissione abbiano fori di guasto fino a 0,25 mm 2 . L'esempio si riferisce a centrali termiche ubicate a non più di 1500 m sul livello del mare. A d altitudini superiori, diminuendo la densità dell'aria, potrebbe rendersi necessario aumentare la superficie delle aperture di ventilazione.
Le aperture, anche se è accettabile un'apertura su di un'unica parete, sarebbe bene fossero ricavate in parte in alto ed in parte in basso e su opposte pareti, in modo da favorire la circolazione naturale d'aria per effetto camino . A l fine di evitare la formazione di sacche di gas, l e aperture di aerazione devono essere poste nella parte più alta possibile della parete esterna, possibilmente a filo del soffitto . Non è comunque tassativo che l'apertura sia a filo del soffitto (Circ. Min. 30.11.2000, n. P1275 / 4134): “ In presenza di travi o altre strutture portanti emergenti, la prescrizione è ugualmente soddisfatta con la collocazione delle aperture immediatamente sottotrave e comunque mai al di sotto della met à superiore della parete” . Le aperture devono invece essere obbligatoriamente collocate nel punto pi ù alto della parete o a soffitto quando il locale caldaia è adiacente ad un locale di pubblico spettacolo o a locale con affollamento superiore a 0,4 persone/m 2 . L'esempio riportato nella guida si riferisce ad ambientii con aperture verticali sulle pareti, nel caso specifico non si valuta la possibilità di aperture ricavate a soffitto.

Figura 2 – Esempio di centrale termica con aperture di ventilazione.
E' accettabile un'unica apertura su di una parete anche se aperture su pareti opposte e ricavate in parte in basso ed in parte in alto assicurano una migliore aerazione in virtù di una circolazione naturale d'aria per effetto camino

Nell’esempio in esame, per poter trascurare il pericolo di esplosione, le aperture di ventilazione, per le pressioni di esercizio in Pascal (p) comunemente utilizzate ( 2000 e 4000 Pa), devono avere un'area libera in metri quadrati (A), al netto di eventuali grigliati metallici e/o alette antipioggia, di almeno: · A = 0,3 m2 per p = 2000 Pa (0,02 bar), · A = 0,5 m2 per p = 4000 Pa (0,04 bar), In tutti i casi devono essere rispettate le aperture minime (tabella 1) di cui al DM 12/4/96, le quali dipendono dalla potenza termica e dal tipo di locale (fuori terra, interrato o seminiterrato, ecc.). Come detto, se sono rispettate tutte le prerogative stabilite, applicando le indicazioni fornite nell’esempio è possibile stabilire per le centrali termiche alimentate a metano l’esistenza o meno di zone pericolose. Se non è possibile rispettare le prerogative richieste, ad esempio non è possibile rispettare le aperture minime, oppure la centrale termica non è alimentata a metano, ad esempio è alimentata a GPL, le indicazioni fornite dalla guida non sono più utilizzabili e diventa quindi indispensabile accertare l’esistenza del pericolo d’esplosione con l’ausilio della norma EN 60079-10-1 (CEI 31-87) I gas di alimentazione delle centrali termiche possono essere più leggeri (metano) o più pesanti dell'aria (GPL). Come è noto, in un caso il gas tende a salire verso l'alto, nell’altro tende ad accumularsi e a stazionare al livello del pavimento influenzando forma ed estensione della zona pericolosa. Se si evidenziano zone pericolose l'impianto elettrico dovrà essere conforme alle prescrizioni della norma EN 60079-14 (CEI 31-33) ed i componenti dovranno essere marcati CE ai sensi della direttiva Atex 94/9/CE (DPR 126/98). Fuori dalle zone pericolose è sufficiente un impianto elettrico normale, distanziando i componenti elettrici almeno venti o trenta centimetri da eventuali sorgenti di emissione. Per finire si rammenta che se la centrale termica, con apparecchi a gas non soggetti al DPR 661/96, è inserita in un luogo di lavoro, il datore di lavoro deve otttemperare agli obblighi di cui al Dlgs 81/08, Titolo XI “protezione da atmosfere esplosive”. In particolare deve elaborare e a tenere aggiornato un documento sulla protezione contro le esplosioni (Art. 294).

Tabella 1 - Caratteristiche del locale centrale termica a metano interno ad un edificio

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