
Guida all’installazione degli ascensori antincendio
(e degli ascensori di soccorso)
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8. Fasi operative di utilizzo dell’ascensore antincendio
Una volta assunto il controllo dell’ascensore antincendio operando sul commutatore a chiave triangolare, i Vigili del fuoco eseguono il loro intervento passando attraverso due fasi operative, la prima di chiamata e la seconda di utilizzo vero e proprio dell’ascensore.
La fase 1 che inizia con l’attivazione deve assicurare che siano rispettate le seguenti disposizioni:
I tasti di chiamata di piano e in cabina devono essere disattivati e cancellate le chiamate esistenti;
Il pulsante di apertura porte, la chiamata di emergenza ed il sistema di comunicazione devono restare attivi;
All’arrivo al livello di accesso dei Vigili del Fuoco (il richiamo dell'ascensore antincendio può essere automatico se esso è collegato con un sistema di rivelazione incendio: in questo caso l'ascensore antincendio deve sostare senza funzionare al livello di accesso dei Vigili del Fuoco finché non viene azionato il commutatore dell'ascensore antincendio), l'ascensore antincendio deve esservi trattenuto con le porte di cabina e di piano in posizione di apertura;
L’illuminazione nel vano di corsa e nel locale macchine deve accendersi automaticamente;
Nel vano dell'ascensore, nella cabina e nel locale macchine devono essere installati dispositivi di allarme acustici e visivi che informano sull'attivazione dell'interruttore dell'ascensore antincendio.
La fase 2 inizia quando l’ascensore antincendio è in sosta al livello di accesso dei Vigili del Fuoco ed il suo comando è affidato unicamente ai tasti della cabina:
Non deve essere possibile accettare più di una chiamata per volta all'interno della cabina;
Mentre l'ascensore è in movimento deve essere possibile effettuare una nuova chiamata dalla cabina. La chiamata precedente viene annullata. La cabina deve avviarsi il più rapidamente possibile verso l'ultimo piano richiesto;
Dopo l'accettazione di una chiamata, la cabina deve andare al piano selezionato e fermarvisi con le porte chiuse;
Se la cabina è ferma a una fermata, la porta deve potersi aprire solo premendo a lungo il pulsante "APERTURA". Se il pulsante "APERTURA" viene rilasciato prima dell'apertura completa delle porte, queste devono richiudersi automaticamente. Non appena le porte sono completamente aperte, devono restare aperte finché viene registrata una nuova chiamata dall'interno della cabina;
I dispositivi di comando delle porte e il pulsante "APERTURA" devono restare pronti per il funzionamento come nella fase 1;
La chiamata in corso deve essere visualizzata sul pannello della cabina;
Quando vengono rimessi i commutatori dell’ascensore antincendio in posizione “0“, il sistema di comando dell'ascensore antincendio deve riportarsi al servizio normale solo quando l'ascensore è stato riportato al livello di accesso dei Vigili del Fuoco;
La chiave del commutatore deve essere estraibile solo in posizione "0".
9. Protezione dall’acqua delle apparecchiature elettriche dell’ascensore antincendio
Una volta giunti al piano dell’edificio interessato dall’incendio, i Vigili del Fuoco utilizzeranno una certa quantità di acqua per spegnerlo. Una parte di questa acqua si andrà ad infiltrare nel vano dell’ascensore cadendo all’interno dello stesso e sul tetto della cabina (ricordiamo infatti che la cabina viene fermata al piano sottostante quello dell’incendio dove viene formata la testa di ponte).
Da qui nasce l’esigenza di proteggere da gocce e spruzzi d’acqua le apparecchiature elettriche situate all’interno dell’ascensore antincendio e sopra la cabina: la norma UNI EN 81-72 richiede una protezione almeno IPX3 per le apparecchiature elettriche (nel vano e dentro e sopra la cabina) poste entro la distanza di 1 m dalla parete dove è posizionata la porta di piano e dalla quale può arrivare l’acqua (figura 11).

Figura 11 – Situazione di protezione dall’acqua delle apparecchiature elettriche
nell’ascensore e nella fossa (UNI EN 81-72)
Un grado di protezione ben superiore, IP67, debbono averlo le apparecchiature elettriche poste a meno di 1 m dal pavimento della fossa, potendone prevedere anche l’immersione temporanea. Inoltre la presa a spina e la lampada posizionate più in basso nella fossa, non possono comunque essere installate a meno di 0,5 m sopra il massimo livello di acqua previsto nella fossa. Devono essere previsti dei dispositivi per far si che questo livello massimo non venga mai superato e l’acqua non vada a provocare malfunzionamenti ad esempio salendo oltre l’ammortizzatore della cabina in stato completamente compresso.
10. Uscita di soccorso per i Vigili del Fuoco
Deve essere previsto un sistema di salvataggio dei Vigili del Fuoco che potrebbero rimanere intrappolati all’interno della cabina dell’ascensore antincendio, quando quest’ultimo non sia più in grado di funzionare. A tale scopo deve essere prevista sul tetto della cabina una botola di soccorso le cui dimensioni minime devono essere di 0,5 m x 0,7 m. All’interno della cabina, in un armadio chiuso, viene posta una scala che permette di salire sul tetto. Il Vigile del Fuoco intrappolato apre la porta dell’armadio e rimuove la scala, apre poi la botola di soccorso e si arrampica sul tetto della cabina usando la scala. Giunto sul tetto, il Vigile usa la scala per sbloccare dall’interno il dispositivo di blocco della porta di piano ed uscire (figura 12).
Figura 12 – Procedura di soccorso impiegando una scala conservata in un armadio chiuso in cabina (vkf.ch)
11. Ascensori di soccorso
Un ascensore di soccorso, come detto è un tipo particolare di ascensore antincendio (Allegato, articolo 8, DM 15/09/05) che è utilizzabile solo in caso di incendio per il trasporto delle attrezzature del servizio antincendio ed eventualmente per l’evacuazione di emergenza delle persone, ma non è utilizzabile per il trasporto di passeggeri in condizioni normali.
Agli ascensori di soccorso, oltre alle disposizioni già viste per gli ascensori antincendio, viene richiesto che siano ascensori elettrici e non idraulici. Le dimensioni interne della cabina devono essere di almeno 1,1 m x 2,1 m con accesso sul lato più corto ed altezza di almeno 2,15 m.
Il commutatore a chiave per chiamare l’ascensore di soccorso, deve essere posizionato ad ogni piano servito.
Al fine di assicurare la disponibilità dell'impianto, anche in caso di uso improprio, deve essere previsto un dispositivo che, quando il tempo di sosta della cabina ad un piano diverso di quello di accesso dei vigili del fuoco supera i due minuti, riporti automaticamente la cabina al piano di accesso. Un allarme luminoso ed acustico, a suono intenso non inferiore ai 60 dB(A), deve segnalare il fallimento di questa manovra al personale dell'edificio; tale allarme non deve essere operativo quando l'ascensore e' sotto il controllo dei vigili del fuoco
12. Edifici nei quali è prevista (da disposizioni legislative e/o norme e guide CEI) la presenza di un ascensore antincendio o di soccorso
Premessa 1: normalmente quando esce una nuova disposizione legislativa, questa va ad abrogare (manifestamente cioè scrivendolo o tacitamente cioè sottintendendolo) le disposizioni legislative precedenti che erano in vigore precedentemente su quella materia tecnica. Per fare un esempio, nel caso degli alberghi, il DM 9/4/94 abroga le disposizioni tecniche precedenti, cioè quelle previste dal DM 8/3/85.
Premessa 2: spesso le terminologie delle disposizioni legislative non coincidono con quelle delle normative più recenti, per cui occorre fare a volte un lavoro di adattamento e interpretazione.
Premessa 3: i “luoghi di lavoro” sono una categoria trasversale a tutte le altre. Per cui se un certo locale è anche un luogo di lavoro, ad esso vanno applicate sia le disposizioni particolari del locale in questione, sia quelle relative ai luoghi di lavoro.
Premessa 4: Può essere che, nonostante non ci siano obblighi legislativi e/o normativi specifici che richiedono l'ascensore antincendio, esso venga comunque previsto dalle linee guida di prevenzione incendi del Comando Provinciale locale dei Vigili del Fuoco. E' il caso, ad esempio, degli edifici di grande altezza.
Abitazioni (condomini)
Nonostante il DM 246/87 “Norme di sicurezza antincendio per gli edifici di civile abitazione” non richieda la presenza di ascensori antincendio, è logico ipotizzare che per gli edifici di una certa altezza esso possa essere essenziale ai fini della sicurezza. Un riferimento normativo lo si ritrova all'appendice A.2 della norma UNI 81-72 dove si afferma che “nelle costruzioni di grande altezza è essenziale la previsione di un ascensore antincendio”. E' consuetudine considerare edifici di grande altezza quelli classificati di tipo “d” ed “e” dal DM 246/87, ovvero quelli che hanno altezza antincendio superiore ai 54 m . Ricordiamo che l'altezza ai fini antincendio degli edifici civili è definita come l'altezza massima misurata dal livello inferiore dell'apertura più alta (in genere una finestra) dell'ultimo piano abitabile e/o agibile, escluse quelle dei vani tecnici, al livello del piano esterno più basso (in genere il piano terreno);
Alberghi e simili: motel, villaggi-albergo, villaggi turistici, affittacamere, case per vacanze, agriturismo, ostelli, residence, rifugi alpini
Per le attività con capacità ricettiva superiore a 25 posti letto, l'art. 6.8 del DM 9/4/94 (modificato dal DM 15/09/05), relativo agli ascensori antincendio, afferma che “nelle strutture ricettive, ubicate in edifici aventi altezza antincendio superiore a 54 m , devono essere installati ascensori di soccorso , da realizzare in conformità alle specifiche disposizioni vigenti”. Il DM 9/4/94 si applica ad alberghi, motel, villaggi-albergo, villaggi turistici, affittacamere, case per vacanze, alloggi agrituristici, ostelli, residence.
L'articolo 9 dello stesso DM 9/4/94 riporta: “I seguenti sistemi utenza devono disporre di impianti di sicurezza: a) …….. e) ascensori antincendio. … L'alimentazione di sicurezza deve essere automatica … ad interruzione media (= 15 s) per ascensori antincendio . Il dispositivo di carica degli accumulatori deve essere di tipo automatico e tale da consentire la ricarica completa entro 12 ore . L'autonomia dell'alimentazione di sicurezza deve consentire lo svolgimento in sicurezza del soccorso e dello spegnimento per il tempo necessario; in ogni caso l'autonomia minima viene stabilita per ogni impianto come segue: …. Ascensori antincendio: 1 ora .
La valutazione dei 25 posti letto deve essere fatta per ogni compartimento antincendio e nel numero di posti letto sono conteggiati soltanto quelli a disposizione degli ospiti con esclusione del personale addetto.
La guida CEI 64-55, agli articoli 17 e 18, riprende le disposizioni del DM 9/4/94.
- Costruzioni di grande altezza
L'appendice A.2 della norma UNI 81-72 afferma che “nelle costruzioni di grande altezza è essenziale la previsione di un ascensore antincendio”. Non essendo specificato in forma numerica cosa si intenda per grande altezza, è possibile ragionevolmente fissare tale quota dai 24 m di altezza antincendio considerati per i locali di pubblico spettacolo, fino ai 54 m considerati per gli alberghi. Ricordiamo che l'altezza antincendio è definita come l'altezza massima misurata dal livello inferiore dell'apertura più alta (in genere una finestra) dell'ultimo piano abitabile e/o agibile, escluse quelle dei vani tecnici, al livello del piano esterno più basso (in genere il piano terreno). Un altro criterio per definire ciò che significa “grande altezza” può derivare dal significato che in genere ne danno i Vigili del Fuoco: tutti quegli edifici che hanno piani al di fuori della portata delle loro attrezzature.
Edifici ad uso prevalentemente residenziale (condomini con locali destinati anche ad altri usi)
Vedi la voce “Abitazioni”.
Edifici pregevoli per rilevanza storica o artistica (edifici che contengono biblioteche, musei, archivi, gallerie, collezioni, esposizioni, mostre e simili)
La norma CEI 64-15, all'art. 4.2 afferma che : “…. tutti i circuiti con finalità di tutela del patrimonio artistico e storico sono da considerarsi servizi di sicurezza. Pertanto si devono disporre impianti di sicurezza per tutti i seguenti sistemi di utenza, quando richiesti da disposizioni di legge o da Enti competenti : ….. ascensori antincendio ; … Nel commento allo stesso articolo vengono richiamate le caratteristiche dell'alimentazione di sicurezza: “E' preferibile che l'alimentazione di sicurezza sia automatica:….. ad interruzione media (?= 15 s) per impianti di estinzione incendi, ascensori antincendio e climatizzazione con finalità di tutela del patrimonio”.
La norma CEI 64-15 si applica agli edifici pubblici o privati, monumentali o meno, pregevoli per rilevanza storica o artistica sia dal punto di vista della struttura che del contenuto o di entrambe, destinati ad abitazione (es. castelli, ville, etc), al culto (es. cattedrali, chiese, cappelle private, etc), a bene demaniale (es. palazzi adibiti ad uffici pubblici, etc), oppure adibiti a musei, gallerie, mostre o esposizioni di oggetti d'arte o collezioni, biblioteche, archivi storici, teatri e simili.
Locali di pubblico spettacolo (teatri, cinematografi, cinema-teatri, auditori e sale convegno, locali di intrattenimento con capienza superiore a 100 persone, sale da ballo e discoteche, case da gioco, drive-in, teatri tenda, teatri di posa per riprese cinema e TV, circhi, luoghi destinati a spettacoli viaggianti e parchi di divertimento, luoghi all'aperto destinati a spettacoli e con strutture apposite per il pubblico, locali multiuso utilizzati occasionalmente per pubblico spettacolo)
Il DM 19/08/96, al titolo 4, articolo 4.6 afferma: “Gli ascensori e i montacarichi non devono essere utilizzati in caso d'incendio ad eccezione degli ascensori antincendio. Negli edifici di altezza antincendio superiore a 24 m , deve essere previsto almeno un ascensore antincendio da realizzarsi secondo quanto disposto al punto 6.8 del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994 (Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994)”.
Sempre il DM 19/08/96, al titolo 13 prescrive: “ I seguenti sistemi di utenza devono disporre di impianti di sicurezza : a) …… e) ascensori antincendio . La rispondenza alle vigenti norme di sicurezza deve essere attestata con la procedura di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46 e successivi regolamenti di applicazione….. L'alimentazione di sicurezza deve essere automatica ….. ad interruzione media (= 15 s) per ascensori antincendio …. Il dispositivo di carica degli accumulatori deve essere di tipo automatico e tale da consentire la ricarica completa entro 12 ore . L'autonomia dell'alimentazione di sicurezza deve consentire lo svolgimento in sicurezza del soccorso e dello spegnimento per il tempo necessario; in ogni caso l'autonomia minima viene stabilita per ogni impianto come segue: -- ascensori antincendio: 1 ora ; ….
Senza fornire obblighi di installazione (legati eventualmente all'altezza dell'edificio adibito a luogo di lavoro), il DM 10/3/98, all'articolo 8.3.4 richiama l'utilizzo degli ascensori antincendio per persone disabili: “Persone disabili possono utilizzare un ascensore solo se è un ascensore predisposto per l'evacuazione o è un ascensore antincendio, ed inoltre tale impiego deve avvenire solo sotto il controllo di personale pienamente a conoscenza delle procedure di evacuazione ”.
- Ospedali, Case di cura, ambulatori medici, poliambulatori e locali ad uso medico in generale
Il DM 18/9/02, regola tecnica di prevenzione incendi delle strutture sanitarie pubbliche e private, si applica a tre tipologie di strutture sanitarie: gli ospedali, le case di cura e gli ambulatori medici. Il decreto distingue due situazioni relativamente alle strutture nuove ed alle strutture esistenti (da adeguare entro il 26/12/07 a meno che non si sia già in possesso del CPI o di un progetto approvato dai VVF):
- Strutture sanitarie nuove :
- Per ospedali e case di cura si applicano le prescrizioni del decreto se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
- Struttura con capacità ricettiva di oltre 25 posti letto;
- Struttura con capacità ricettiva inferiore o uguale ai 25 posti letto, ma che eroga prestazioni di ricovero a ciclo continuativo (cioè non solo day hospital);
- Struttura con capacità ricettiva inferiore o uguale ai 25 posti letto, che eroga prestazioni di ricovero solo a ciclo diurno (cioè solo day hospital), ma con una superficie superiore ai 500 mq.
- Per gli ambulatori medici si applicano le prescrizioni del decreto se è soddisfatta la seguente condizione:
- La superficie è superiore ai 500 mq.
- Strutture sanitarie esistenti :
- Per gli ospedali si applicano le prescrizioni del decreto se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
- Struttura con capacità ricettiva di oltre 25 posti letto;
- Struttura con capacità ricettiva inferiore o uguale ai 25 posti letto, ma che eroga prestazioni di ricovero a ciclo continuativo (cioè non solo day hospital);
- Struttura con capacità ricettiva inferiore o uguale ai 25 posti letto, che eroga prestazioni di ricovero solo a ciclo diurno (cioè solo day hospital), ma con una superficie superiore ai 500 mq.
- Per le case di cura si applicano le prescrizioni del decreto se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
- Struttura con capacità ricettiva di oltre 25 posti letto;
- Struttura con capacità ricettiva inferiore o uguale ai 25 posti letto, ma con una superficie superiore ai 500 mq.
- Per gli ambulatori medici si applicano le prescrizioni del decreto se è soddisfatta la seguente condizione:
- La superficie è superiore ai 500 mq.
Le prescrizioni riguardo agli ascensori antincendio sono le seguenti:
- Strutture sanitarie nuove :
- L'articolo 3.6.1 (modificato dall'articolo 5 del DM 15/09/05) del DM 18/09/02 afferma: “Montalettighe utilizzabili in caso di incendio. Gli edifici destinati anche in parte ad aree di tipo D (aree destinate a ricovero in regime ospedaliero e/o residenziale nonché aree adibite ad unità speciali - terapia intensiva, neonatologia, reparto di rianimazione, sale operatorie, terapie particolari, ecc.) devono disporre di almeno un ascensore montalettighe antincendio , da realizzare in conformità alle specifiche disposizioni vigenti. Negli edifici, destinati anche in parte ad aree di tipo D, aventi altezza antincendio superiore a 24 m , deve essere installato almeno un ascensore di soccorso da realizzare in conformità alle specifiche disposizioni vigenti;
- Strutture sanitarie esistenti :
- L'articolo 15.7 (modificato dall'articolo 5 del DM 15/09/05) del DM 18/09/02 afferma: “Montalettighe utilizzabili in caso di incendio. Gli edifici di altezza antincendio superiore a 12 m , destinati anche in parte ad aree di tipo D (aree destinate a ricovero in regime ospedaliero e/o residenziale nonché aree adibite ad unità speciali - terapia intensiva, neonatologia, reparto di rianimazione, sale operatorie, terapie particolari, ecc.), devono disporre di almeno un ascensore montalettighe antincendio , da realizzare in conformità alle specifiche disposizioni vigenti;
La norma CEI 64-8 sezione 710 sui locali ad uso medico accenna ad alcune prescrizioni sugli ascensori antincendio. La norma si applica principalmente ad ospedali, a cliniche private, a studi medici e dentistici, a locali ad uso estetico ed a locali dedicati ad uso medico nei luoghi di lavoro. Le disposizioni si trovano all'articolo 710.564.2 e sono le seguenti:
I servizi diversi dalla illuminazione, che richiedono una alimentazione di sicurezza con un tempo di commutazione non superiore a 15 s comprendono, per esempio: ascensori destinati a funzionare in caso di incendio;
Le guida CEI 64-56 sui locali ad uso medico, all'articolo 4.10.1 relativo all'alimentazione dei servizi di sicurezza, dice che:
Alcuni servizi ed altri apparecchi elettromedicali per i quali è necessaria una alimentazione di sicurezza entro un tempo di 15 s risultano, ad esempio, i seguenti: ascensori destinati a funzionare in caso di incendio;
Scuole, collegi, accademie, asili nido
La guida CEI 64-52, relativa agli impianti elettrici negli edifici scolastici, all'articolo 4.16 afferma, a ragione, che generalmente le aule magne delle scuole vengono impiegate non solo per i collegi accademici e docenti ma anche per conferenze, proiezioni, spettacoli, assemblee, etc. In questo caso, secondo la guida CEI 64-52, l'aula magna assume le caratteristiche tipiche di un locale di pubblico spettacolo e quindi ad essa vanno applicate le disposizioni del DM 19/08/96 (vedi la voce “Locali di pubblico spettacolo”);
Il DM 22/02/06, regola tecnica di prevenzione incendi negli uffici con oltre 25 persone presenti, detta disposizioni per gli uffici nuovi (realizzati dopo il 1 aprile 2006) e per quelli esistenti (se negli edifici esistenti si insediano uffici di nuova realizzazione, oppure se gli edifici esistenti già adibiti ad ufficio alla data del 1 aprile 2006 sono oggetto di interventi che comportino modifiche sostanziali):
Solo per gli uffici nuovi con un numero di presenze superiore a 100, viene prevista l'installazione degli ascensori antincendio e di soccorso:
Art. 6.10 “Ascensori antincendio e di soccorso.
1. Negli edifici aventi altezza antincendi superiore a 32 metri devono essere previsti ascensori antincendio ubicati in modo tale da poter raggiungere ogni locale dei singoli piani.
2. Negli edifici aventi altezza antincendi superiore a 54 metri , in aggiunta agli ascensori antincendio, devono essere previsti ascensori di soccorso ubicati in modo tale da poter raggiungere ogni locale dei singoli piani.
Fine
Aprile 2008
