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ILLUMINOTECNICA

 

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Illuminazione esterna e inquinamento luminoso
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6 – Le leggi regionali

Riassumiamo per sommi capi i principali requisiti di alcune leggi regionali:

Basilicata – legge regionale n. 41 del 10-04-2000

La legge della Basilicata si preoccupa di tutelare gli osservatori astronomici imponendo una fascia di rispetto di un chilometro, la distanza è aumentata a 5 km se l'osservatorio è di interesse internazionale, si vieta inoltre l'uso di fasci di luce fissi o rotanti rivolti verso il cielo entro una distanza di 30 km dagli osservatori (ad esclusione della sicurezza aerea, marittima e per scopi militari). Si da inoltre facoltà ai responsabili degli osservatori di richiedere, in occorrenza di particolari fenomeni e per un massimo di 30 giorni all'anno, lo spegnimento o la riduzione del flusso luminoso degli impianti di illuminazione pubblica esterni. Viene fissato il termine di 90 giorni per l'applicazione della legge e anche per l'adeguamento degli impianti esistenti. Sono indicate le sanzioni.

Mancano nella legge dei riferimenti tecnici chiari su come devono essere fatti gli impianti

Campania – legge regionale n. 37 del 05-08-2002

Molto più puntuale e precisa è la legge della Regione Campania che segue di due anni quella della Basilicata, evidentemente il tempo è stato un buon consigliere.

In Campania è vietata:

•  l'illuminazione diretta dal basso verso l'alto ad eccezione degli edifici di carattere monumentale (per i quali si in danno delle restrizioni);

•  l'illuminazione di elementi e monumenti naturali;

•  l'uso di fasci di luce rotanti o fissi per fini di richiamo o pubblicitari;

•  l'uso delle superfici di edifici superfici di edifici e di altri soggetti architettonici o naturali per la proiezione o l'emissione di immagini, messaggi o fasci luminosi;

Gli apparecchi e le lampade devono avere i seguenti requisiti:

•  efficienza luminosa nominale delle lampade: almeno 90 lm/w;

•  rendimento degli alimentatori delle lampade a scarica: almeno 90 per cento;

•  rendimento ottico degli apparecchi di illuminazione: almeno 90 per cento;

•  per l'illuminazione degli impianti sportivi e per l'illuminazione monumentale è consentito l'uso di lampade agli alogenuri; è, altresì, consentito l'uso di lampade elettroniche a basso consumo per piccoli impianti con al massimo 10 punti luce; è vietato l'uso di lampade al mercurio;

•  impianti di tipo stradale con impiego di armature stradali: emissione massima 5 cd/klm a 90° e 0 cd/klm a oltre 90°;

•  per il progetto di illuminazione di strade con traffico motorizzato si applicano i valori minimi riportati dalla norma UNI 10439/1995 recante disposizioni sui requisiti illuminotecnici delle strade con traffico motorizzato;

•  deve essere previsto un piano di manutenzione scelto in modo da minimizzare i consumi energetici;

•  altri parametri particolari si individuano nell'articolo 11 della stessa legge.

Per i centri storici si consentono valori di emissioni verso l'alto superori per favorire l'utilizzo di apparecchi di tipo ornamentali; si danno inoltre dei parametri ben precisi per l'illuminazione dei monumenti.

Si rende inoltre obbligatorio l'utilizzo dei riduttori di flusso luminoso da attivare dopo le ore 23 (ore 24 nei periodi di ora legale. Dopo le ore 24 dovranno essere spente anche le insegne luminose per le quali è peraltro vietata l'illuminazione dal basso verso l'alto.

Naturalmente la legge si applica integralmente per i nuovi impianti per i quali si introduce l'obbligo di progetto redatto da professionista abilitato. Per quanto riguarda i termini di adeguamento degli impianti esistenti si stabiliscono 24 mesi nei parchi nazionali e 48 mesi nelle altre zone di protezione; per il restante territorio si scrive che gli impianti dovranno essere sostituiti se soggetti a “obsolescenza”, ciò significa che andranno adeguati in occasione del loro rifacimento.

Si istituisce l'elenco degli osservatori astronomici e delle aree protette (allegato alla legge) e le modalità del loro aggiornamento; lo stesso viene fatto per l'elenco delle associazioni di astrofili chiamate a collaborare attivamente per l'applicazione della legge.

Sono previste deroghe per manifestazioni temporanee, piccoli impianti e impianti relativi all'ordine pubblico e della giustizia. Le sanzioni sono previste dopo 90 giorni dall'entrata in vigore.

Si tratta di una legge molto articolata per il rispetto della quale si rimanda ad una completa e accurata lettura, di là dagli aspetti tecnici e amministrativi vorrei sottolineare due aspetti fin qua innovativi come il coinvolgimento delle associazioni di astrofili e il rispetto dei bioritmi naturali degli esseri viventi.

Emilia Romagna – legge regionale n. 19 del 19-09-2003

In Emilia Romagna tutti i nuovi impianti di illuminazione esterna pubblica e privata devono essere corredati di certificazione di conformità alla presente legge e devono essere costituiti da apparecchi illuminanti aventi un'intensità massima di 0 candele (cd) per 1000 lumen a 90 gradi ed oltre; devono essere utilizzate lampade al sodio ad alta e bassa pressione, ovvero di lampade con almeno analoga efficienza. Bisogna inoltre utilizzare dispositivi in grado di ridurre, entro l'orario stabilito con atti delle Amministrazioni comunali, l'emissione di luci degli impianti in misura non inferiore al trenta per cento rispetto al pieno regime di operatività.

Sono esclusi gli impianti di piccola potenza (impianti con 2500 lumen complessivi dispersi verso l'alto oppure realizzati con lampade con emissione complessiva di1500 lumen)

Per gli impianti sportivi è consentito l'uso di lampade diverse ma bisogna evitare la dispersione di luce verso l'alto.

Sono vietati permanente fasci di luce roteanti o fissi a scopo pubblicitario.

L'illuminazione degli edifici deve avvenire dall'alto verso il basso, mentre l'illuminazione dal basso verso l'alto è consentita solo per edifici classificati di interesse storico-architettonico e monumentale e di quelli di pregio storico, culturale e testimoniale.

La legge si applica ad impianti nuovi, ma è prevista la redazione e la pubblicazione dell'elenco degli osservatori astronomici attorno ai quali i responsabili potranno richiedere interventi di bonifica anche sugli impianti esistenti.

Lazio – legge regionale n. 23 del 13-04-2000

Nel Lazio, nell'attesa del regolamento d'attuazione, i principali parametri da rispettare sono contenuti nell'articolo 12 “Norme transitorie” della legge, che ritengo opportuno riportare integralmente:

Art. 12 (Disposizioni transitorie)

•  Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5, per la progettazione, installazione e gestione dei nuovi impianti di illuminazione esterna pubblici e privati, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 per le zone di particolare protezione di cui all'articolo 6, comma 4 riportate negli allegati A e B, devono essere osservati i seguenti criteri tecnici:

a) per gli impianti di illuminazione con impiego di ottiche ed armature di tipo stradale: massima emissione luminosa consentita 5 cd/klm a 90° - 0 cd/klm a 95° ed oltre;

b) per gli impianti di illuminazione con impiego di lanterne: massima emissione consentita 5 cd/klm a 90° - 0 cd/klm a 95° ed oltre;

c) per gli impianti con ottiche aperte ed ornamentali di qualsiasi tipo: massima emissione consentita 35 cd/klm a 90° - 5 cd/klm a 100°;

d) per gli impianti di illuminazione con impiego di fari asimmetrici e simmetrici, proiettori di qualsiasi tipo e torrifaro: massima emissione consentita 10 cd/klm a 90° - 0 cd/klm a 95° ed oltre;

e) per gli impianti di illuminazione di facciata di edifici privati o pubblici che non abbiano carattere monumentale o particolare e comprovato valore artistico: impiego di sistemi ad emissione rigorosamente controllata del flusso entro il perimetro o le sagome degli stessi con luminanza massima di 1 cd/klm e spegnimento o riduzione della potenza impegnata di almeno il trenta per cento, alle ore 23.00 nel periodo di ora solare ed alle ore 24,00 nel periodo di ora legale;

f) per gli impianti di illuminazione di facciata di edifici di particolare e comprovato valore artistico e di monumenti: rispetto delle disposizioni di cui alla lettera e) con spegnimento o riduzione di potenza impegnata alle ore 24,00, ovvero, in occasione di particolari manifestazioni o ricorrenze e per non più di trenta giorni all'anno, oltre tale orario, previa espressa autorizzazione del comune;

g) per gli impianti di illuminazione di facciata di edifici o di monumenti con sagoma irregolare: flusso diretto verso l'emisfero superiore, e non intercettato dalla struttura illuminata, purché non superiore del dieci per cento del flusso nominale fuoriuscente dal corpo illuminato; spegnimento o riduzione di potenza impegnata alle ore 24,00;

h) per le insegne pubblicitarie. di non specifico e di indispensabile uso notturno: spegnimento alle ore 24,00; per quelle di esercizi commerciali od altro genere di attività che si svolgono dopo tale orario: spegnimento all'orario di chiusura degli stessi; in caso di insegne non dotate di luce interna: illuminazione dall'alto verso il basso e divieto, per meri fini pubblicitari o di richiamo, dell'uso di fasci roteanti o fissi di qualsiasi tipo e potenza.

•  Tutti gli impianti di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), devono essere obbligatoriamente muniti di dispositivi in grado di ridurre i consumi energetici in misura non inferiore al trenta per cento e non superiore al cinquanta per cento dopo le ore 23,00 nel periodo di ora solare e dopo le ore 24,00 in quello di ora legale e di lampade con rapporto l/w non inferiore a 90.

•  Nelle zone di particolare protezione di cui all'articolo 6, comma 4, riportate negli allegati A e B devono essere rispettati, per la realizzazione di nuovi impianti di illuminazione esterna pubblici e privati, i seguenti parametri:

a) per gli impianti di illuminazione con impiego di ottiche ed armature di tipo stradale: massima emissione luminosa consentita 0 cd/klm a 90° ed oltre;

b) per gli impianti di illuminazione con impiego di lanterne: massima emissione consentita 2 cd/klm a 90° - 0 cd/klm a 95° ed oltre;

c) per gli impianti con ottiche aperte ed ornamentali di qualsiasi tipo: massima emissione consentita 25 cd/klm a 90° - 5 cd/klm a 95°;

d) per gli impianti di illuminazione con impiego di fari asimmetrici e simmetrici, proiettori di qualsiasi tipo e torrifaro: massima emissione consentita 0 cd/klm a 90° ed oltre;

e) per gli impianti di illuminazione di facciata di edifici privati o pubblici che non abbiano carattere monumentale o particolare e comprovato valore artistico: divieto assoluto di illuminare dal basso verso l'alto con obbligo di spegnimento alle ore 24,00 luminanza massima 1 cd/mq

f) per gli impianti di illuminazione di facciata di edifici di particolare e comprovato valore artistico e di monumenti e per gli impianti di facciata di edifici o monumenti con sagoma irregolare: ricorso in via prioritaria di sistemi ad emissione rigorosamente controllata dall'alto verso il basso con fasci di luce entro il perimetro delle superfici illuminate e spegnimento totale alle ore 23,00 nel periodo di ora solare e alle ore 24,00 in quello di ora legale o, qualora ciò non risulti possibile, flusso diretto verso l'emisfero superiore, e non intercettato dalla struttura illuminata, purché non superiore del cinque per cento del flusso nominale fuoriuscente dal corpo illuminato nel caso di superficie o sagoma irregolare e del due per cento in caso di superficie regolare;

g) per le insegne pubblicitarie: spegnimento alle ore 23,00 nel periodo di ora solare ed alle ore 24,00 nel periodo di ora legale.

•  Tutti gli impianti di cui al comma 3, lettere a), b), c) e d), devono essere obbligatoriamente muniti dei dispositivi indicati dal comma 2 per il risparmio energetico, ma con orario di applicazione dopo le ore 23,00 e con l'uso di sole lampade al sodio.

•  Fino alla data di cui al comma 1, nelle zone di particolare protezione di cui all'articolo 6, comma 4, riportate negli allegati A e B, i comuni promuovono, anche di concerto con i gestori degli osservatori astronomici e con le locali associazioni di astrofili, l'adeguamento degli impianti pubblici e privati di illuminazione esterna ai criteri tecnici di cui ai commi 3 e 4.

•  Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data. di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5, la Regione, nei limiti dello stanziamento del capitolo di bilancio istituito ai sensi dell'articolo 11, previa determinazione con deliberazione di Giunta regionale di specifici criteri e modalità, può concedere contributi per l'adeguamento alle norme della presente legge degli impianti pubblici di illuminazione esistenti

•  I contributi di cui al comma 6 sono concessi in via prioritaria:

a) ai comuni che hanno già approvato propri regolamenti in materia di inquinamento luminoso;

b) ai comuni il cui territorio ricade tutto od in parte all'interno delle zone di particolare protezione di cui all'articolo 6, comma 4, riportate negli allegati A e B.

 

Lombardia – legge regionale n. 17 del 27-03-2000

In Lombardia agli impianti nuovi si applicano le seguenti prescrizioni:

•  un'intensità luminosa massima di 0 cd per 1000 lumen a 90° ed oltre;

•  devono essere equipaggiati di lampade con la più alta efficienza possibile;

•  le superfici illuminate non superino il livello minimo di luminanza media mantenuta previsto dalle norme di sicurezza, qualora esistenti;

•  devono essere provvisti di appositi dispositivi in grado di ridurre, entro le ore ventiquattro, l'emissione di luci degli impianti in misura non inferiore al trenta per cento rispetto al pieno regime di operatività;

•  l'illuminazione delle insegne non dotate di illuminazione propria deve essere realizzata dall'alto verso il basso;

•  l'illuminazione di impianti sportivi e grandi aree di ogni tipo devono essere impiegati criteri e mezzi per evitare fenomeni di dispersione di luce verso l'alto e al di fuori dei suddetti impianti;

•  divieto di utilizzare, per meri fini pubblicitari fasci di luce roteanti o fissi di qualsiasi tipo;

•  nell'illuminazione di edifici e monumenti devono essere privilegiati sistemi di illuminazione dall'alto verso il basso. Solo nel caso in cui ciò non risulti possibile e per soggetti di particolare e comprovato valore architettonico, i fasci di luce devono rimanere di almeno un metro al di sotto del bordo superiore della superficie da illuminare e, comunque, entro il perimetro degli stessi provvedendo allo spegnimento parziale o totale, o alla diminuzione di potenza impiegata entro le ore ventiquattro

•  E' concessa deroga per le sorgenti di luce internalizzate e quindi non inquinanti, per quelle con emissione non superiore ai 1500 lumen cadauna in impianti di modesta entità (fino a tre centri con singolo punto luce), per quelle di uso temporaneo che vengano spente entro le ore venti nel periodo di ora solare e entro le ore ventidue nel periodo di ora legale.

Un aspetto nuovo introdotto dalla regione Lombardia è la certificazione di idoneità degli apparecchi illuminanti alla presente legge attraverso la dicitura “ottica antinquinamento luminoso e a ridotto consumo ai sensi delle leggi della Regione Lombardia'' da applicare sui prodotti da parte delle case costruttrici.

Anche in Lombardia viene redatto l'elenco degli osservatori nelle cui aree di protezione si dovrà procedere alla bonifica entro 4 anni, mediante soluzioni sostanzialmente simili a quelle già elencate per i nuovi impianti.

Marche – legge regionale n. 98 del 17-07-2002

Anche nella legge regionale della regione marche è prevista la partecipazione delle associazioni di astrofili e delle associazioni Cielo Buio ed International Dark Sky Association (IDA).

Vengono individuate le zone di rispetto che dovranno essere riportate su apposita cartografia, e va notato che si permette di aumentare i prezzi delle opere pubbliche attinenti fino al 30% per contenere l'inquinamento luminoso.

Riportiamo integralmente l'allegato B che contiene le disposizioni tecniche.

Allegato B

DISPOSIZIONI TECNICHE

1. Per gli impianti di illuminazione esterna di strade a traffico veicolare o pedonale, parcheggi, svincoli stradali o ferroviari, porti, impianti sportivi e grandi aree di ogni tipo: intensità luminosa massima consentita 0 cd/klm a 90° ed oltre e luminanza media mantenuta non superiore ai livelli minimi consigliati dalle norme di sicurezza, qualora esistenti, o in assenza di norme, non superiore a 1 cd/m2.

2. Per gli impianti di illuminazione di facciata di edifici privati e pubblici che non abbiano carattere

monumentale o particolare e comprovato valore artistico: impiego di sistemi luminosi con intensità luminosa di 0 cd/klm a 90° ed oltre, rivolti dall'alto verso il basso ad emissione rigorosamente controllata del flusso entro il perimetro o le sagome degli stessi con luminanza massima di 1 cd/m2 con spegnimento o riduzione della potenza di almeno il 30 per cento entro le ore ventiquattro.

3. Per gli impianti di illuminazione di facciata di edifici di particolare e comprovato valore artistico e di

monumenti: si deroga rispetto alle disposizioni di spegnimento o riduzione di potenza in occasione di

particolari manifestazioni o ricorrenze e per non più di trenta giorni all'anno, previa espressa autorizzazione del Comune; in caso di impossibilità ad ottenere impianti dall'alto verso il basso, solo per l'illuminazione di edifici di particolare e comprovato valore artistico e storico, è possibile l'illuminazione dal basso, purché i fasci di luce ricadano comunque all'interno della sagoma dell'edificio e in questo caso la luminanza massima consentita sarà di 0,5 cd/m2.

4. Per gli impianti di illuminazione di monumenti con sagoma irregolare: il flusso diretto verso l'emisfero superiore che non viene intercettato dalla struttura illuminata non deve superare il 10 per cento del flusso nominale fuoriuscente dall'impianto di illuminazione con spegnimento o riduzione di potenza impegnata entro le ore ventiquattro; luminanza massima consentita 0,5 cd/m2 salvo quanto previsto dall'articolo 3, lettera i).

5. Per le insegne pubblicitarie di non specifico e indispensabile uso notturno: spegnimento entro le ore

ventiquattro; per quelle di esercizi commerciali od altro genere di attività che si svolgono dopo tale orario:

spegnimento all'orario di chiusura degli stessi; in caso di insegne non dotate di luce interna: è consentita la sola illuminazione dall'alto verso il basso e divieto, per meri fini pubblicitari o di richiamo, dell'uso di fasci roteanti o fissi di qualsiasi tipo di potenza.

6. Per l'illuminazione di impianti sportivi e grandi aree di ogni tipo devono essere impiegati criteri e mezzi

per evitare fenomeni di dispersione di luce verso l'alto e al di fuori dei suddetti impianti.

7. Le case costruttrici, importatrici o fornitrici devono certificare, tra le caratteristiche tecniche degli apparecchi illuminanti commercializzati, la rispondenza degli apparecchi alla presente legge.

8. Tutti gli impianti di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 devono essere obbligatoriamente muniti di dispositivi in grado di ridurre i consumi energetici in misura non inferiore al 30 per cento entro le ore ventiquattro e di lampade con rapporto lm/w non inferiore a 90.

9. Nelle zone di particolare protezione di cui all'articolo 7, comma 3, deve essere rispettato, per la realizzazione di nuovi impianti di illuminazione esterna pubblici e privati, quanto detto ai numeri da 1 a 7 del presente allegato, fatte salve le norme più restrittive stabilite dalle leggi in materia di aree protette e dalle disposizioni fissate dagli organismi di gestione delle aree protette; inoltre:

a) per gli impianti di illuminazione di facciata di edifici privati o pubblici che non abbiano carattere monumentale o particolare e comprovato valore artistico: divieto assoluto di illuminare dal basso verso l'alto con obbligo di spegnimento entro le ore ventiquattro con luminanza massima di 1 cd/m2;

b) per gli impianti di illuminazione di facciata di edifici di particolare e comprovato valore artistico e di monumenti: spegnimento totale entro le ore ventiquattro, salvo quanto previsto all'articolo 3, lettera i);

c) per le insegne pubblicitarie: spegnimento entro le ore ventiquattro;

d) per le insegne di negozi o esercizi vari: spegnimento alla chiusura dell'esercizio e comunque entro le ore ventiquattro;

e) entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge tutti gli apparecchi illuminanti altamente inquinanti già esistenti, come globi, lanterne o similari, devono essere schermati o comunque dotati di idonei dispositivi in grado di contenere e dirigere a terra il flusso luminoso, nonché di vetri di protezione trasparenti. L'intensità luminosa non dovrà comunque eccedere le quindici candele per 1.000 lumen a 90 ed oltre. E' concessa deroga, secondo specifiche indicazioni concordate tra i Comuni interessati e gli osservatori astronomici competenti per le sorgenti di luce internalizzate e quindi, in concreto, non inquinanti, per quelle con emissione non superiore a 1.500 lumen cadauna (fino a un massimo di tre centri con singolo punto luce) per quelle di uso temporaneo o che vengano spente normalmente entro le ore venti nel periodo di ora solare ed entro le ore ventidue nel periodo di ora legale, per quelle di cui sia prevista la sostituzione entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

f) tutti gli apparecchi non a norma con i criteri tecnici indicati nel regolamento regionale di cui all'articolo 4, già esistenti all'entrata in vigore della presente legge, vanno adattati, sostituiti o comunque uniformati ai suddetti criteri entro e non oltre i cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Piemonte – legge regionale n. 31 del 24-03-2002

La legge Piemonte è piuttosto generica sui requisiti tecnici, limitandosi a rimandare alle nome CEI e UNI, dobbiamo pensare quindi che si applichi la norma UNI 10819.

Vengono esclusi:

•  sorgenti di luce già strutturalmente protette: porticati, logge, gallerie e in generale quelle installazioni che per loro posizionamento non possono diffondere luce verso l'alto;

•  sorgenti di luce non a funzionamento continuo che non risultino comunque attive oltre due ore dal tramonto del sole;

•  gli impianti che non impiegano sorgenti luminose superiori ai 25 mila lumen;

•  gli impianti di uso saltuario od eccezionale, purché destinati ad impieghi di protezione, sicurezza o per interventi di emergenza;

•  gli impianti destinati all'illuminazione di monumenti, edifici e siti monumentali tutelati dalla normativa in materia di beni culturali e gli impianti sportivi.

Vengono costituite le “aree a più elevata sensibilità” ma i termini di adeguamento sono rimandati ad altre delibere della giunta.

Valle D'Aosta – legge regionale n. 17 del 28-04-1998

La legge della regione Valle D'Aosta prevede che

•  divieto di utilizzare, per l'illuminazione pubblica e privata, fasci orientati dal basso verso l'alto siano essi fissi, roteanti o comunque mobili;

•  fino all'entrata in vigore della normativa tecnica (di cui al punto successivo) tutti i centri luminosi, la cui progettazione sia ancora da affidare o comunque non abbia superato la fase preliminare, devono contenere entro il tre per cento, rispetto al flusso luminoso emesso dalle lampade, il flusso luminoso che viene inviato nell'emisfero superiore;

•  entro dodici mesi dall'emanazione delle norme dell'UNI e del CEI che definiscono i requisiti di qualità dell'illuminazione stradale e delle aree esterne in generale per la limitazione dell'inquinamento luminoso, tutti gli impianti di illuminazione esterna, di nuova realizzazione o in rifacimento, dovranno essere adeguati a tale normativa tecnica

Sono previste deroghe per manifestazioni temporanee, cantieri, edifici o siti monumenti, impianti sportivi.

È previsto il rilascio di un certificato di conformità alla presente legge da parte dell'installatore.

Veneto – legge regionale n. 22 del 27-06-1997

ALLEGATO C (previsto dall'articolo 11)

Criteri tecnici per la progettazione, realizzazione e gestione di impianti di illuminazione esterna.

•  Impiegare preferibilmente sorgenti luminose a vapori di sodio ad alta pressione.

•  Per le strade con traffico motorizzato, selezionare ogniqualvolta ciò sia possibile i livelli minimi di luminanza ed illuminamento consentiti dalle normative UNI 10439.

•  Evitare per i nuovi impianti l'adozione di sistemi di illuminazione a diffusione libera o diffondenti o che comunque emettano un flusso luminoso nell'emisfero superiore eccedente il tre per cento del flusso totale emesso dalla sorgente.

•  Limitare l'uso dei proiettori ai casi di reale necessità, in ogni caso mantenendo l'orientazione del fascio verso il basso, non oltre i sessanta gradi dalla verticale.

•  Adottare sistemi automatici di controllo e riduzione del flusso luminoso, fino al cinquanta per cento del totale, dopo le ore ventidue, e adottare lo spegnimento programmato integrale degli impianti ogniqualvolta ciò sia possibile, tenuto conto delle esigenze di sicurezza.

10-10-2005

Fine

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