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Impianti elettrici nelle autorimesse private
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Autorimesse aventi capacità di parcamento non superiore a nove autoveicoli

L'altezza minima dell'autorimessa non deve essere inferiore a 2 m e deve essere garantita un'aerazione naturale mediante aperture permanenti, di superficie complessiva non inferire a 1/30 della superficie in pianta dell'autorimessa.

Ogni box deve essere dotato di aperture permanenti di aerazione, in alto e in basso, aventi una superficie non inferiore a 1/100 della superficie in pianta dello stesso box. L'aerazione può essere ottenuta anche praticando adeguate aperture nel serramento di chiusura del box. Tali aperture possono affacciarsi anche verso la corsia di manovra dell'autorimessa.

Per quanto riguarda la resistenza al fuoco delle strutture di una autorimessa a box con ca pacità di parcamento non superiore a nove autoveicoli, o ccorre distinguere fra autorimesse di tipo misto (figura 5) e di tipo isolato (tabella 2). Se l'autorimessa è di tipo misto l e strutture portanti orizzontali e verticali devono essere almeno del tipo REI 60 e, se di separazione, almeno REI 60. Le porte che comunicano con locali a diversa destinazione d'uso devono essere metalliche, piene ed a chiusura automatica, ( in ogni caso sono vietate le comunicazioni con locali destinati a deposito o ad uso di sostanze esplosive e/o infiammabili ). Le pareti divisorie fra un box e l'altro devono essere realizzate con strutture almeno REI 30.

Le strutture portanti e le eventuali suddivisioni interne delle autorimesse di tipo isolato è invece sufficiente che siano costituite da materiale non combustibile.

Figura 5 - DM 01/02/86 , resistenza al fuoco delle strutture di una autorimessa a box, di tipo misto, con ca pacità di parcamente non superiore a nove autoveicoli.

Autorimesse aventi capacità di parcamento superiore a nove autoveicoli

Ai fini della sicurezza antincendio, le prescrizioni per le autorimesse, a box che non si affacciano su spazio a cielo libero, che possono contenere più di nove autoveicoli sono più severe rispetto a quelle con meno di nove veicoli e sono soggette al controllo di prevenzione incendi da parte dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco (le autorimesse a box che si affacciano su spazio a cielo libero non devono essere sottoposte ai controlli dei VV.F. - Circolare n. 1800/4108 del 1° febbraio 1988 ).

In particolare si richiede il rispetto delle seguenti prescrizioni:

•  una separazione dagli edifici adiacenti per mezzo di strutture con resistenza al fuoco almeno REI 120 che può essere ridotta a REI 90 quando l'autorimessa è protetta da un impianto automatico di estinzione incendi; la separazione deve, invece, essere almeno REI 180 (DM 01/02/86, art. 3.4.1) nei confronti di quei locali nei quali si svolgono alcune delle attività soggette al controllo V V.F. di cui al decreto ministeriale 16 febbraio 1982 (ad esempio: stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze esplodenti, alberghi, pensioni, motel, dormitori e simili con oltre 25 posti letto, scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre 100 persone presenti, ecc.)

•  una resistenza al fuoco REI 90 per le strutture che separano l'autorimessa da altre parti dello stesso edificio e REI 90 per le strutture interne, quando si tratta di autorimesse di tipo misto, mentre se le autorimesse sono di tipo isolato è sufficiente che le strutture non siano combustibili;

•  un'altezza dei piani di almeno 2,4 m, con un minimo di 2 m sotto trave.

•  nelle autorimesse su più piani sono ammessi fino sei piani interrati e sette piani fuori terra (il parcamento degli autoveicoli alimentati a GPL, dotati di impianto con idoneo sistema di sicurezza, D.M. 1 febbraio 1986 art. 10.6, è consentito soltanto nei piani fuori terra e al primo piano interrato delle autorimesse, anche se disposte su più piani interrati, D.M. 22 novembre 2002, art. 1 comma 1 );

•  nelle autorimesse private fino a 15 autovetture le aperture di comunicazione con locali di abitazione di edifici con altezza inferiore a 24 m devono essere munite di porte metalliche piene fornite di congegno di autochiusura. Per le autorimesse che ospitano fino a 40 autovetture, poste non oltre il secondo piano interrato, è possibile la comunicazione con altri locali dove si praticano attività non elencate nel D.M. 16 febbraio 1982 e/o fabbricati di civile abitazione, di altezza antincendi non superiore a 32 m, atraverso aperture con porte almeno REI 120 dotate di congegno di autochiusura. Per quanto riguarda le comunicazioni verso locali destinati ad attività comprese nel D.M. 16 febbraio 1982 si veda il punto 3.5.2 del D.M. 1 febbraio 1986, mentre per le comunicazioni con altri locali attraverso filtri a prova di fumo , come definiti dal decreto ministeriale 30 novembre 1983, si vedano gli articoli 3.5.2 e 3.5.3 del D.M. 1 febbraio 1986;

•  le autorimesse devono essere provviste di un sistema organizzato di vie di uscita per il deflusso rapido ed ordinato degli occupanti verso l'esterno o in luogo sicuro ;

•  la superficie specifica di parcamento deve essere di almeno 20 m2 per le autorimesse non sorvegliate e di10 m2 per quelle sorvegliate (si consideri un' equivalenza di 1 a 4 tra autoveicoli e motocicli o ciclomotori );

•  Gli ingressi alle autorimesse devono essere ricavati su pareti attestate su vie, piazze pubbliche o private, o su spazi a cielo scoperto. Le rampe di accesso devono avere ampiezza e pendenza definite ( art. 3.7.2 del D.M. 1 febbraio 1986)
( Nel caso di autorimesse interrate, con capacità di parcamento non superiore a 30 autoveicoli, a particolari condizioni (ad esempio presenza di alimentazione di sicurezza, illuminazione di emergenza con autonomia di 30 minuti, presenza di impianto fisso di spegnimento automatico del tipo a pioggia con sprinkler) , è consentito l'accesso tramite montauto.

Le aperture di aerazione naturale devono occupare una superficie corrispondente ad almeno 1/25 della superficie in pianta del compartimento. Quando non è presente l'impianto di ventilazione artificiale, una porzione di tale superficie, almeno 30 cm2 per ogni metro quadrato di pavimento, deve essere completamente sprovvista di serramenti.

Quando le autorimesse sono a box, la ventilazione naturale deve essere garantita in ogni box da aperture permanenti in alto e in basso aventi una superficie pari ad almeno 1/100 di quella in pianta. Tale aerazione può essere ottenuta anche tramite aperture sulla corsia di manovra, realizzate ad esempio nel serramento di chiusura del box, figura 5.

 

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