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Impianti elettrici nelle autorimesse private
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Generalità

Le autorimesse sono luoghi particolari per quanto riguarda le sollecitazioni ambientali; in particolare le sollecitazioni meccaniche dovute alla movimentazione dei veicoli, ed in alcuni casi perché classificate come luoghi a maggior rischio in caso d'incendio. Ai fini antincendio, i l pericolo deriva principalmente dal carburante contenuto nel serbatoio di una qualsiasi macchina munita di motore a combustione parcheggiata nell'autorimessa (automobile, autocarro, macchina agricola, motociclo, barca a motore, ecc). Dal punto di vista dell'impianto elettrico, infatti, un'autorimessa può essere un luogo ordinario oppure, in relazione al numero di autoveicoli parcheggiati, un luogo a maggior rischio in caso d'incendio. Se si tratta di luogo ordinario si applicano le regole della norma generale, la CEI 64-8, viceversa, se si tratta di luogo a maggior rischio in caso d'incendio, le regole generali devono essere integrate con le prescrizioni della sezione 751, norma CEI 64-8/7. Relativamente alla sicurezza antincendio, le autorimesse sono soggette al DM 1 febbraio 1986 (figura 1), e successive modifiche e integrazioni, “Norme di sicurezza anticendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili”, che a tal proposito, in relazione alle caratteristiche costruttive, fornisce alcune definizioni, riportate in tabella 1, e una classificazione, riportata nella tabella 2.

Figura 1 – Ai fini antincendio le autorimesse sono soggette al DM 1 febbraio 1986

 

Ai fini delle presenti norme valgono le seguenti definizioni:

  • ALTEZZA DEI PIANI : è l'altezza libera interna tra pavimento e soffitto, per i soffitti a volta l'altezza è determinata dalla media aritmetica tra l'altezza del piano d'imposta e l'altezza massima all'intradosso della volta, per i soffitti a cassettoni o comunque che presentano sporgenze di travi, l'altezza è la media ponderale delle varie altezze riferite alle superfici in pianta.
  • AUTOFFICINA O OFFICINA DI RIPARAZIONE AUTOVEICOLI : area coperta destinata alle lavorazioni di riparazione e manutenzione di autoveicoli.
  • AUTORIMESSA : area coperta destinata esclusivamente al ricovero, alla sosta e alla manovra degli autoveicoli con i servizi annessi. Non sono considerate autorimesse le tettoie aperte almeno su due lati.
  • AUTOSALONE O SALONE DI ESPOSIZIONE AUTOVEICOLI : area coperta destinata all'esposizione e alla vendita di autoveicoli.
  • AUTOSILO : volume destinato al ricovero, alla sosta e alla manovra degli autoveicoli, eseguita a mezzo di dispositivi meccanici.
  • AUTOVEICOLO : veicolo o macchina muniti di motore a combustione interna.
  • BOX : volume delimitato da strutture di resistenza al fuoco definita e di superficie non superiore a 40 m2.
  • CAPACITÀ DI PARCAMENTO : è data dal rapporto tra la superficie netta del locale e la superficie specifica di parcamento.
  • PIANO DI RIFERIMENTO : piano della strada, via, piazza, cortile o spazio a cielo scoperto dal quale si accede.
  • RAMPA : piano inclinato carrabile destinato a superare dislivelli.
  • RAMPA APERTA : è la rampa aerata almeno ad ogni piano, superiormente o lateralmente, per un minimo del 30% della sua superficie in pianta con aperture di aerazione affacciantisi su spazio a cielo libero oppure su pozzi di luce o cave di superficie non inferiore a quella sopra definita e a distanza non inferiore a m 3,5 da pareti, se finestrate, di edifici esterni che si affacciano sulla stessa rampa.
  • RAMPA A PROVA DI FUMO : rampa in vano costituente compartimento antincendio avente accesso per ogni piano mediante porte di resistenza al fuoco almeno RE predeterminata e dotata di congegno per la chiusura automatica in caso di incendio - da spazio scoperto o da disimpegno aperto per almeno un lato su spazio scoperto.
  • SERVIZI ANNESSI : officine di riparazione di parti meccaniche e di carrozzerie, stazioni di lavaggio e di lubrificazione, esercizi di vendita di carburanti, uffici, guardiania, alloggio custode.
  • SUPERFICIE SPECIFICA DI PARCAMENTO : area necessaria alla manovra e al parcamento di ogni autoveicolo.

Tabella 1 – Definizioni relative alle autorimesse secondo il DM 1 febbraio 1986

Rispetto ad altri edifici adiacenti:

•  isolate , quando sono ricavate in edifici destinati unicamente per tale scopo, o comunque adiacenti ad edifici destinati ad altri usi ma strutturalmente e funzionalmente separati da questi;
•  miste , in tutti gli altri casi.

I piani delle autorimesse possono essere:

•  interrati, quando il piano di parcamento è a quota inferiore a quello di riferimento;
•  fuori terra, quando il piano di parcamento è a quota non inferiore a quello di riferimento.

Sono da considerare fuori terra anche le autorimesse aventi piano di parcamento a quota inferiore a quello di riferimento, purché l'intradosso del solaio o il piano che determina l'altezza del locale sia a quota superiore a quella del piano di riferimento di almeno 0,6 m e purché le aperture di aerazione abbiano altezza non inferiore a 0,5 m.

In relazione alla configurazione delle pareti perimetrali:

•  aperte, autorimesse munite di aperture perimetrali su spazio a cielo libero che realizzano una percentuale di aerazione permanente non inferiore al 60% della superficie delle pareti stesse e comunque superiore al 15% della superficie in pianta.
•  chiuse, tutte le altre.

In base alle caratteristiche di esercizio e/o di uso:

•  sorvegliate , quando dotate di sistemi automatici di controllo antincendi, o provviste di sistema di vigilanza continua almeno durante l'orario di apertura;
•  non sorvegliate , tutte le altre.

In base alla organizzazione degli spazi interni le autorimesse e simili si suddividono in:

•  a box;
• a spazio aperto

Tabella 2 – Individuazione delle autorimesse, in relazione alle caratteristiche costruttive, in base al DM 1 febbraio 1986.

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