Impianti elettrici nelle strutture alberghiere
Caratteristiche generali dell’impianto elettrico
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2. Caratteristiche della struttura
Un albergo presenta normalmente una struttura molto complessa con vari locali a diversa destinazione d'uso. La guida CEI 64-55 relativa alle s trutture alberghiere individua alcuni esempi tipici di locali e li suddivide in tre gruppi:
1) locali destinati ai clienti:
atrio;
camere da letto o appartamenti;
percorsi interni (scale, corridoi, ecc.);
attività commerciali;
bar, ristoranti e sale breakfast;
autorimesse;
sale riunioni;
parchi;
altre utenze (piano bar, piscine, saune, banche, ecc.).
2) locali destinati ai servizi alberghieri:
uffici;
cucine;
lavanderie;
stirerie;
depositi;
altre utenze (sottotetti, corridoi, ecc.).
3) locali destinati ai servizi tecnici:
gruppi elettrogeni;
centrali termiche;
centrali frigorifere;
impianti di condizionamento;
locali ascensori;
cabine elettriche;
centrali idriche;
centrale telefonica;
altre eventuali utenze
La complessità della struttura comporta, come ben si può capire, l'installazione di una varietà di impianti, elettrici, elettronici ed elettronici di segnale, che in relazione alla loro destinazione e al loro utilizzo indicativamente si possono così sintetizzare:
Impianti elettrici:
cabina e quadri elettrici;
gruppo elettrogeno;
gruppi di continuità;
centrale termica;
illuminazione ordinaria;
illuminazione esterna;
illuminazione di sicurezza;
luce scale, corridoi, atri, ecc;
circuiti prese;
circuiti per l'alimentazione di sicurezza;
lavanderia e stireria;
impianto di terra;
automazione di porte e cancelli;
ascensori, montacarichi e montavivande;
centrali frigorifere;
centrali idriche;
di condizionamento.
Impianti di segnale:
impianti telefonici e di comunicazione interna;
impianti TV;
diffusione sonora;
segnalazione incendi;
chiamata e segnalazione di emergenza dai bagni;
antintrusione;
impianti di trasmissione dati;
controllo accessi;
videosorveglianza;
impianti di gestione e automazione.
3. Prevenzione incendi
Come detto, quando i posti letto superano le 25 unità prima della messa in servizio ed in seguito ad intervalli regolari, devono essere sottoposte a controllo da parte dei Vigili del Fuoco per il rilascio e il rinnovo periodico del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI), attestante il rispetto delle disposi zioni vigenti e delle prescrizioni dettate dall'autorità competente. Per le strutture alberghiere resta valido sei anni e tale di norma è anche l'intervallo di tempo che intercorre fra una visita e l'altra da parte dei VV.F . Se però nell'attività alberghiera sono presenti altre attività particolari che compaiono nel D.M. 16/2/82 , come ad esempio l'attività n. 91 relativa alle centrali termiche alimentate con combustibili solidi, liquidi o gassosi con potenzialità superiore a 116 kW, il CPI che viene rilasciato si riferisce a tutta la struttura nel suo insieme ed il periodo di validità, e l'intervallo fra le visite, da 6 anni si riduce a 3. Per il rilascio del CPI, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco richiede per gli impianti elettrici la di chiarazione di conformità. ( Legge 46/90 art. 9) . Per quelli che non ricadono nel campo di applicazione della legge 46/90 viene invece richiesta una dichiarazione di corretta installazione ( D.M. 4/5/98, Allegato II, punto 3.2) e funzionamento da parte dell'installatore. La Circ. MI del 31/01/01, Prot. n° P 130/4101 sott. 72/E riporta un modello di dichiarazione di corretta installazione degli impianti non ricadenti nel campo di applicazione della legge 46/90 relativamente agli impianti di protezione antincendio e di protezione contro le scariche atmosferiche. Questi impianti devono essere accompagnati, come indicato nello stesso modello, “ da progetto, a firma di un professionista, riferito alle eventuali norme di prodotto e/o ad eventuali requisiti prestazionali previsti da disposizioni vigenti o da prescrizioni dello stesso Comando dei VV.F ”. In alternativa, in assenza di un progetto, deve essere fornita una certificazione firmata da un professionista (iscritto negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui alla legge 7/12/84 n. 818) “ riferita alle eventuali norme di prodotto e/o eventuali requisiti prestazionali previsti da disposizioni vigenti, o da prescrizioni del Comando dei VV.F. , completa di documentazione tecnica illustrativa ”.
3. Impianti elettrici
Se la struttura ricettiva è classificata a maggior rischio in caso di incendio occorre che sia ridotta al minimo la probabilità che gli impianti elettrici possano essere causa d'innesco e di propagazione di incendio o di esplosione.
4. Condutture
Normalmente le strutture alberghiere (tab. 1) superano i 25 posti letto e sono quindi classificate come luoghi a maggior rischio in caso d'incendio per l'elevata densità di affollamento o l'elevato tempo di sfollamento ( CEI 64-8/7 art. 751.03.2, strutture tipo a) . Lo possono essere però anche quando la struttura portante del fabbricato è in materiale combustibile (CEI 64-8/7 art. 751.03.3, strutture tipo b, esempio tipico i rifugi alpini con struttura in legno) oppure, anche solo alcuni locali della struttura, quando il materiale combustibile in deposito è in quantità tale per cui la classe del compartimento antincendio risulta uguale o maggiore di 30 (CEI 64-8/7 art. 751.03.4, strutture tipo c).