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Locali ad uso medico-veterinario
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I locali delle strutture veterinarie, ove possibile, possono essere assimilati ai locali ad uso medico. Questo è ribadito nell'art. 710.1.1 della Norma CEI 64-8 dove si specifica che “la stessa Norma può essere usata, in quanto praticamente applicabile, anche per cliniche ed ambulatori veterinari”. L'articolo in questione è citato anche dalla variante alla guida 64-56, “ Edilizia ad uso residenziale e terziario - Guida per l'integrazione degli impianti elettrici utilizzatori e per la predisposizione di impianti ausiliari, telefonici e di trasmissione dati negli edifici - Criteri particolari per locali ad uso medico” . La variante in questione, inserita nella nell'allegato P, locali ad uso medico-veterinario, ha visto la luce dopo un proficuo confronto fra il comitato 64 del CEI e l' Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani ( ANMVI ). La variante, pur non introducendo niente di sostanzialmente nuovo, mette ordine nella materia stabilendo alcuni criteri utili alla classificazione dei locali ad uso medico-veterinario. E' lasciata comunque al medico veterinario responsabile della struttura, in base alla discrezionalità riconosciuta al Direttore Sanitario, la libertà di scelta fra un gruppo o l'altro. Le strutture veterinarie prese in considerazione dalla guida sono state individuate fra quelle stabilite dall'Accordo Ministero della Salute, Regioni e Province Autonome del 26 Novembre 2003: 'Definizione dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l'erogazione delle prestazioni veterinarie da parte delle strutture pubbliche e private” (tab. 1).

Sono state identificate quattro tipologie di strutture:

•  studio veterinario senza o con ingresso di animali;

•  ambulatorio veterinario;

•  clinica veterinaria;

•  ospedale veterinario.

Fig. 1 – La sezione 710 della Norma 64-8 può essere, per quanto
praticamente possibile, applicata anche alle strutture veterinarie

Estratto dagli Atti della seduta del 26 /11/2003 della Conferenza Stato Regioni c/o la Presidenza del Consiglio dei Ministri (Repertorio Atti n. 1868 del 26.11.2003)

Articolo 1- Classificazione delle Strutture Veterinarie

1. E' rimessa alle Regioni la classificazione delle strutture veterinarie pubbliche e
private in relazione alle seguenti tipologie:


a) Studio veterinario esercitato in forma sia singola che associata
b) Ambulatorio Veterinario esercitato in forma sia singola che associata
c) Clinica Veterinaria – Casa di cura veterinaria
d) Ospedale veterinario
e) Laboratorio veterinario di analisi


2. Le strutture di cui al comma 1, assoggettate al rispetto delle norme generali e speciali in materia di igiene nonché alle norme sul benessere animale con riguardo alle esigenze delle specie trattate, sono così individuate :
a) Per studio veterinario si intende la struttura ove il medico veterinario, generico o specialista, esplica la sua attività professionale in forma privata e personale.
Qualora due o più medici veterinari, generici o specialisti, esplicano la loro attività professionale in forma privata ed indipendente, pur condividendo ambienti comuni, lo studio veterinario assume la denominazione di studio veterinario associato. Nel caso di accesso degli animali tali strutture sono sottoposte ad autorizzazione sanitaria.
b) Per ambulatorio veterinario si intende la struttura avente individualità ed organizzazione propria ed autonoma in cui vengono fornite prestazioni professionali, con l'accesso di animali, da uno o più medici veterinari, generici o specialisti, senza ricovero di animali oltre a quello giornaliero. Qualora nell'ambulatorio operino più di un medico veterinario o il titolare della struttura non sia medico veterinario, occorrerà nominare un direttore sanitario medico veterinario.
c) Per clinica veterinaria – casa di cura veterinaria si intende la struttura veterinaria avente individualità ed organizzazione proprie ed autonome in cui vengono fornite prestazioni professionali da più medici veterinari generici o specialisti e nella quale è prevista la degenza di animali oltre a quella giornaliera; la clinica
veterinaria – casa di cura veterinaria individua un direttore sanitario medico veterinario. La clinica veterinaria – casa di cura veterinaria deve poter fornire un'assistenza medico – chirurgica di base e/o di tipo specialistico.
d) Per ospedale veterinario si intende la struttura veterinaria avente individualità ed organizzazione proprie ed autonome in cui vengono fornite prestazioni professionali da più medici veterinari generici o specialisti e nella quale è prevista la degenza di animali oltre a quella giornaliera, il servizio di pronto soccorso sull'arco delle 24 ore con presenza continuativa nella struttura di almeno un medico veterinario, i servizi di diagnostica di laboratorio. L'ospedale veterinario è dotato di direttore sanitario medico veterinario.
e) Per laboratorio veterinario di analisi si intende una struttura veterinaria dove si possono eseguire, per conto di terzi e con richiesta veterinaria, indagini diagnostiche strumentali di carattere fisico, chimico, immunologico, virologico, microbiologico, citologico ed istologico su liquidi e/o materiali biologici animali
con rilascio di relativi referti. Nel laboratorio di analisi non è consentito alcun tipo di attività clinica o chirurgica su animali.

Tab. 1 - Classificazione e requisiti minimi per strutture veterinarie pubbliche e private.

Classificazione dei locali

I locali ad uso medico-veterinario sono generalmente alimentati dalla rete di distribuzione pubblica attraverso un sistema di tipo TT. Con i sistemi di questo tipo si adotta normalmente la protezione dai contatti indiretti per interruzione automatica dell'alimentazione mediante interruttore differenziale con I dn non superiore a 30 mA associato ad un impianto di messa a terra delle masse e delle masse estranee. La tensione limite, trattandosi di locali a maggior rischio elettrico, in questo caso non è più di 50 V come per i locali di tipo ordinario ma viene abbassata a 25 V. La sezione 710 della norma Cei 64-8 stabilisce i criteri per la classificazione dei locali ad uso medico e fornisce indicazioni sulla realizzazione degli impianti elettrici. La norma, precisamente con gli articoli 710.2.5, 710.2.6. e 710.2.7, individua tre gruppi di locali ad uso medico: 0,1, e 2. Nei locali del gruppo 0 non si utilizzano apparecchi elettromedicali con parti applicate. Nei locali del gruppo 1 si utilizzano apparecchi elettromedicali con parti applicate esternamente o invasivamente entro qualsiasi parte del corpo, esclusa la zona cardiaca. Nei locali del gruppo 2 si opera con apparecchi elettromedicali con parti applicate per interventi intracardiaci oppure si impegano apparecchiature dalle quali dipende la sopravvivenza del paziente. Nelle strutture veterinarie è possibile trovare ambienti che presentano lo stesso rischio inseriti in strutture veterinarie di tipologia diversa secondo la destinazione d'uso assegnata dal medico veterinario responsabile. Il paziente animale, infatti, nei confronti del pericolo di elettrocuzione, è soggetto a rischi diversi che dipendono dalla specie e dai trattamenti a cui è sottoposto. La classificazione dei singoli locali è effettuata in relazione alla particolare attività svolta trascurando normalmente il pericolo di microshock perché si usano raramente apparecchi elettromedicali con parti applicate e perché da queste apparecchiature non dipende generalmente la sopravvivenza del paziente. Sulla base di queste considerazioni, gli ambienti veterinari possono quindi essere classificati come locali di gruppo 0 dove si pratica la clinica e la diagnostica non strumentale (anche i locali di degenza ad uso veterinario sono in genere considerati locali di gruppo 0) o di gruppo 1 dove si pratica clinica e diagnostica strumentale e dove si effettuano trattamenti chirurgici. Se per alcune prestazioni chirurgiche non può più essere trascurato il rischio di microshock o se la mancanza di alimentazione può comportare pericolo per la vita del paziente, è raccomandabile comunque adottare anche per i locali veterinari provvedimenti analoghi a quelli previsti per i locali ad uso medico di gruppo 2. In ogni caso, fatta salva l'autodeterminazione del medico-veterinario nella valutazione del rischio, è bene che le scelte operate siano sottoscritte dal responsabile sanitario prima della costruzione o dell'adeguamento dell'impianto elettrico (fig. 2).

Fig. 2 – Diagramma di flusso per la classificazione dei locali ad uso medico-veterinario

 

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