Musei
Il DM 569/92 che si applica agli edifici pubblici e privati, di interesse artistico e storico destinati a contenere, musei, gallerie, collezioni, oggetti di interesse culturale o manifestazioni culturali, per i quali si applicano le disposizioni contenute nella legge 1º giugno 1939, n. 1089, contiene i seguenti riferimenti sui sistemi di rivelazione incendio (solo in locali che hanno la superficie complessiva di servizi e di depositi, superiore a 400 metri quadrati):
Art. 9.6: Mezzi antincendio - In ogni edificio disciplinato dal presente regolamento devono essere installati impianti fissi di rivelazione automatica d'incendio. Questi debbono essere collegati mediante apposita centrale a dispositivi di allarme ottici e/o acustici percepibili in locali presidiati;
Art. 9.7: Mezzi antincendio - In ogni edificio disciplinato dal presente regolamento deve essere previsto un sistema di allarme acustico ed ottico in grado di avvertire i visitatori delle condizioni di pericolo, in caso d'incendio, collegato all'impianto fisso di rilevazione automatica d'incendio. Le modalità di funzionamento del sistema di allarme devono essere tali da consentire un ordinato deflusso delle persone dai locali;
Art. 11.5 : Piani di emergenza e istruzioni di sicurezza - All'ingresso dell'attività va esposta una pianta dell'edificio corredata delle seguenti indicazioni: .
. d) eventuale quadro generale del sistema di rivelazione fumi e di allarme
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Ospedali
Il DM 18/9/02, regola tecnica di prevenzione incendi delle strutture sanitarie pubbliche e private, si applica a tre tipologie di strutture sanitarie: gli ospedali, le case di cura e gli ambulatori medici. Il decreto distingue tre situazioni relativamente alle strutture nuove ed alle strutture esistenti (da adeguare entro il 26/12/07 a meno che non si sia già in possesso del CPI o di un progetto approvato dai VVF):
Strutture sanitarie nuove : Titolo II: Strutture di nuova costruzione che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o in regime residenziale a ciclo continuativo:
Art. 3.2 Reazione al fuoco dei materiali: I materiali installati devono essere conformi a quanto di seguito specificato:
b) in tutti gli altri ambienti e' consentito che le pavimentazioni, compresi i relativi rivestimenti, siano di classe 2 e che gli altri materiali di rivestimento siano di classe 1, oppure di classe 2, se in presenza di impianti di spegnimento automatico o di sistemi di smaltimento dei fumi asserviti ad impianti di rivelazione degli incendi;
..
Art. 3.5.6 - Scale: I vani scala privi di aperture di aerazione su parete esterna, devono essere provvisti di aperture di aerazione in sommità di superficie non inferiore ad 1 m2, con sistema di apertura degli infissi comandato sia automaticamente da rivelatori di incendio che manualmente mediante dispositivo posto in prossimità dell'entrata alle scale, in posizione segnalata;
Art. 4.9.5 - Sistemi di apertura delle porte e di eventuali infissi: Qualora l'utilizzo di porte resistenti al fuoco dotate di dispositivo di autochiusura ed installate lungo le vie di uscita, in corrispondenza di compartimentazioni o nei filtri a prova di fumo, dovesse determinare intralcio o difficoltà alle persone che devono utilizzare tali percorsi, e' consentito che le porte stesse siano tenute in posizione aperta tramite appositi dispositivi elettromagnetici che ne consentano il rilascio a seguito di: - attivazione dell'impianto di rivelazione automatica di incendio;
Art. 5.1.3 - Aree ed impianti a rischio specifico. Generalità: All'interno dei filtri [a prova di fumo] devono essere ripetuti in apposito pannello i segnali relativi allo stato di servizio dei seguenti impianti dei compartimenti attigui:
.. impianto di rivelazione e allarme;
Art. 5.2.1 - Aree ed impianti a rischio specifico. Locali adibiti a deposito di materiale combustibile per le esigenze giornaliere dei reparti: E' consentito destinare a deposito di materiali combustibili, per le esigenze giornaliere dei reparti, locali di superficie limitata e comunque non eccedente i 10 m 2 , anche privi di aerazione naturale, alle seguenti condizioni:
.. rilevatore di fumo collegato all'impianto di allarme;
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Art. 5.2.2.2 - Aree ed impianti a rischio specifico. Locali destinati a deposito di materiale combustibile aventi superficie non superiore a 50 m 2 : Il carico di incendio deve essere limitato a 30 kg/m 2 di legna standard e deve essere installato un impianto automatico di rivelazione ed allarme incendio. Il limite del carico di incendio può essere elevato fino a 60 kg/m 2 qualora il locale sia protetto da impianto di spegnimento automatico;
Art. 5.2.3.5 - Aree ed impianti a rischio specifico. Locali destinati a deposito di materiale combustibile con superficie massima di 50 m 2 : Deve essere installato un impianto automatico di rivelazione ed allarme incendio ed un impianto idrico antincendio con idranti DN 45
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Art. 5.4.4.2 - Aree ed impianti a rischio specifico. Impianti di condizionamento e ventilazione. Dispositivi di controllo: Inoltre gli impianti devono essere dotati di sistema di rivelazione di presenza di fumo all'interno delle condotte che comandi automaticamente l'arresto dei ventilatori e la chiusura delle serrande tagliafuoco. L'intervento dei rivelatori deve essere segnalato nella centrale di controllo;
Art. 5.4.5 - Aree ed impianti a rischio specifico. Impianti di condizionamento e ventilazione. Schemi funzionali: Per ciascun impianto deve essere predisposto uno schema funzionale in cui risultino:
.. l'ubicazione di rivelatori di fumo e del comando manuale;
Art. 6.2 Impianti elettrici: I seguenti sistemi utenza devono disporre di impianti di sicurezza: .. b) allarme; c) rivelazione;
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Art. 6.4 - Impianti elettrici: L'alimentazione di sicurezza deve essere automatica ad interruzione breve (< 0,5 sec) per gli impianti di rivelazione, allarme e illuminazione
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Art. 6.6 Impianti elettrici: L'autonomia dell'alimentazione di sicurezza deve consentire lo svolgimento in sicurezza del soccorso e dello spegnimento per il tempo necessario; in ogni caso l'autonomia minima e' stabilita per ogni impianto come segue: a) rivelazione e allarme: 30 minuti primi;
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Art. 8.1 - Impianti di rivelazione, segnalazione e allarme. Generalità: Nelle strutture sanitarie deve essere prevista l'installazione in tutte le aree di: segnalatori di allarme incendio del tipo a pulsante manuale opportunamente distribuiti ed ubicati, in ogni caso, in prossimità delle uscite; impianto fisso di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi in grado di rilevare e segnalare a distanza un principio d'incendio.
Art. 8.2 - Impianti di rivelazione, segnalazione e allarme. Caratteristiche:
1. L'impianto deve essere progettato e realizzato a regola d'arte secondo le vigenti norme di buona tecnica;
2. La segnalazione di allarme proveniente da uno qualsiasi dei rivelatori utilizzati deve determinare una segnalazione ottica ed acustica di allarme incendio presso il centro di gestione delle emergenze;
3. L'impianto deve consentire l'azionamento automatico dei dispositivi di allarme posti nell'attività entro: a) un primo intervallo di tempo dall'emissione della segnalazione di allarme proveniente da due o più rivelatori o dall'azionamento di un qualsiasi pulsante manuale di segnalazione di incendio; b) un secondo intervallo di tempo dall'emissione di una segnalazione di allarme proveniente da un qualsiasi rivelatore, qualora la segnalazione presso la centrale di controllo e segnalazione non sia tacitata dal personale preposto. I predetti intervalli di tempo devono essere definiti in considerazione della tipologia dell'attività e dei rischi in essa esistenti nonché di quanto previsto nel piano di emergenza;
4. Qualora previsto dalla presente disposizione o nella progettazione dell'attività, l'impianto di rivelazione deve consentire l'attivazione automatica di una o più delle seguenti azioni: chiusura automatica di eventuali porte tagliafuoco, normalmente mantenute aperte, appartenenti al compartimento antincendio da cui e' pervenuta la segnalazione, tramite l'attivazione degli appositi dispositivi di chiusura; disattivazione elettrica degli eventuali impianti di ventilazione e/o condizionamento; chiusura di eventuali serrande tagliafuoco esistenti poste nelle canalizzazioni degli impianti di ventilazione e/o condizionamento riferite al compartimento da cui proviene la segnalazione; eventuale trasmissione a distanza delle segnalazioni di allarme in posti predeterminati in un piano operativo interno di emergenza;
5. I rivelatori istallati nelle camere di degenza, in locali non sorvegliati e in aree non direttamente visibili, devono far capo a dispositivi ottici di ripetizione di allarme installati lungo i corridoi;
Strutture sanitarie esistenti : Titolo III: Strutture esistenti che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno:
Valgono tutte le disposizioni viste per le strutture nuove, ad eccezione dell'art. 5.1.3, ma con l'aggiunta della seguente prescrizione:
Art. 15.5.7 Scale. I vani scala privi di aperture di aerazione su parete esterna, devono essere provvisti di aperture di aerazione in sommità di superficie non inferiore ad 1 m2, con sistema di apertura degli infissi comandato sia automaticamente da rivelatori di incendio che manualmente mediante dispositivo posto in prossimità dell'entrata alle scale, in posizione segnalata;
Strutture sanitarie di superficie superiore ai 500 m 2 : Titolo IV: Strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, sia esistenti che di nuova costruzione; strutture, fino a 25 posti letto, che erogano prestazioni a ciclo diurno in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale, sia esistenti che di nuova costruzione; strutture esistenti, fino a 25 posti letto, che erogano prestazioni in regime residenziale a ciclo continuativo:
Si applicano le disposizioni già viste, a seconda che la struttura sia nuova od esistente;
Scuole
Il DM 26/08/92, che si applica, per quanto riguarda i rivelatori d'incendio, agli edifici e ai locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado con un numero di presenze contemporanee superiore a 100, detta le seguenti disposizioni:
Art. 3.1 Reazione al fuoco dei materiali:
in tutti gli altri ambienti è consentito che le pavimentazioni compresi i relativi rivestimenti siano di classe 2 e che gli altri materiali di rivestimento siano di classe 1; oppure di classe 2 se in presenza di impianti di spegnimento automatico asserviti ad impianti di rivelazione incendi
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Art. 6.2 Spazi per depositi:
.Il carico di incendio di ogni singolo locale non deve superare i 30 kg/m 2 ; qualora venga superato il suddetto valore, nel locale dovrà essere installato un impianto di spegnimento a funzionamento automatico
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Art. 6.3.1.1 Servizi tecnologici. Dispositivi di controllo: c) Dispositivi automatici di rilevazione dei fumi. Gli impianti, a ricircolo d'aria, di potenzialità superiore a 50.000 mc/h devono essere muniti di rilevatori di fumo, in sostituzione dei dispositivi termostatici previsti nel precedente comma, che comandino l'arresto dei ventilatori. L'intervento di tali dispositivi non deve consentire la rimessa in marcia dei ventilatori senza l'intervento manuale dell'operatore;
Art. 9.3 - Impianti fissi di rilevazione e/o di estinzione degli incendi: Limitatamente agli ambienti o locali il cui carico d'incendio superi i 30 kg/m 2 , deve essere installato un impianto di rivelazione automatica d'incendio, se fuori terra, o un impianto di estinzione ad attivazione automatica, se interrato;
Fine
20-12-2004