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Guida agli impianti di rivelazione incendi
(12/16)

 

11. Disposizione e suddivisione in zone degli impianti manuali

Anche se si opta per un impianto di segnalazione manuale, ci deve essere una suddivisione in zone dell'ambiente da sorvegliare, con l'avvertenza anche qui, di non superare i 1600 m 2 di superficie a pavimento per ogni zona.

In ciascuna zona deve essere installato un numero di punti di segnalazione manuale tale che almeno uno possa essere raggiunto da ogni parte della zona stessa con un percorso non maggiore di 40 m (figura 27).

In ogni caso i punti di segnalazione manuale devono essere almeno due per zona. I punti di segnalazione manuale devono essere installati in posizione chiaramente visibile e facilmente accessibile, ad un'altezza compresa tra 1 m e 1,4 m, ed alcuni vanno previsti lungo le vie di esodo.

Nel caso di punto sottovetro, deve essere ovviamente disponibile un martelletto per la rottura del vetro.

Figura 27 – Altezza e massima distanza di un punto di segnalazione manuale (DES Fire)

12.  Installazione e progettazione degli impianti
di rivelazione incendi

Alla lettera g) del comma 1, articolo 1 della legge 46/90, vengono indicati come soggetti all'applicazione della legge negli edifici adibiti ad uso civile, gli impianti di protezione antincendio. Gli impianti di rivelazione incendi rientrano nell'ambito più generico degli impianti di protezione antincendio e per questo, essi sono soggetti al rispetto della legge 46/90, ma solo negli edifici adibiti ad uso civile (che, per il DPR 447/91 sono le unità immobiliari o la parte di esse destinata ad uso abitativo, a studio professionale o a sede di persone giuridiche private, associazioni, circoli o conventi e simili), e negli edifici scolastici di ogni ordine e grado (per i quali è entrato in vigore il 1 gennaio 2004, il DPR 380/01 – vedi il DL 355/03). Per tutti gli altri tipi di ambienti, non si applica quindi la legge 46/90, almeno fino a quando non ci sarà un riordino del settore impiantistico, che sembra abbastanza imminente.

Tutto ciò comporta che per installare un impianto di rivelazione incendi in un edificio civile o in una scuola, occorre un'impresa abilitata alla realizzazione degli impianti di cui all'art. 1 comma 1g) della legge 46/90 e iscritta nell'albo provinciale delle imprese artigiane, la quale al termine dei lavori deve rilasciare la dichiarazione di conformità.

Sempre per gli ambienti che ricadono sotto l'influenza della legge 46/90 (civili e scuole), il DPR 447/91 rende obbligatorio il progetto dell'impianto di rivelazione incendi solo se gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiori a 10 e in ogni caso quando riguarda attività soggette al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi, cioè le attività elencate nel DM 16/02/82.

Ma non è sufficiente leggere cosa dice la legge 46/90, perché in questi impianti entra anche il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI), per il quale dobbiamo consultare il DM 4/5/98, il quale al punto 3 dell'allegato II, indica la documentazione tecnica da allegare alle domande di sopralluogo, per il rilascio del CPI. Tale Decreto distingue tra impianti ricadenti nel campo di applicazione della legge 46/90, da quelli che non vi ricadono. Un estratto di ciò che ci interessa è il seguente:

3.1. Impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio, ricadenti nel campo di applicazione della legge n. 46 del 1990.

  a) Sono considerati rilevanti ai fini della sicurezza antincendio gli impianti:

•  di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica;

•  di protezione contro le scariche atmosferiche;

•  di trasporto e utilizzazione di gas allo stato liquido e aeriforme;

•  di protezione antincendio.

b) La documentazione da allegare alla domanda di sopralluogo e' la dichiarazione di conformità prevista dall'art. 9 della legge n. 46 del 1990. Il progetto e gli allegati obbligatori sono tenuti a disposizione per eventuali controlli. In tale dichiarazione e' specificato anche il rispetto degli obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 661, per quanto riguarda la marcatura CE di apparecchi a gas e l'attestato di conformità dei dispositivi installati separatamente, e del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626, per quanto riguarda la marcatura CE delle apparecchiature elettriche.

3.2. Impianti di protezione antincendio e di protezione contro le scariche atmosferiche non ricadenti nel campo di applicazione della legge n. 46 del 1990 .

a) Sono impianti di protezione antincendio gli impianti:

•  per l'estinzione degli incendi;

•  per l'evacuazione del fumo e del calore;

•  di rivelazione e segnalazione d'incendio .

b) La documentazione e' costituita da una dichiarazione di corretta installazione (modello Dich. Imp.* ) e funzionamento da parte dell'installatore, corredata di progetto, riferito alle eventuali norme di prodotto e/o agli eventuali requisiti prestazionali previsti da disposizioni vigenti o da prescrizioni del Comando provinciale VV.F., a firma di professionista. In assenza di tale progetto, dovrà essere presentata una certificazione (modello Cert. Imp.*) (completa di documentazione tecnica illustrativa) a firma di professionista iscritto negli elenchi di cui alla legge n.818 del 1984 relativa agli stessi aspetti .

……………………..”

In sostanza, se l'impianto non rientra nell'applicazione della legge 46/90, occorre presentare sia una dichiarazione di corretta installazione, sia un progetto. A partire dal 1 maggio 2004, la circolare del Ministero dell'Interno P559 /4101 del 22/03/04, ha emanato i nuovi modelli da utilizzare per la presentazione di questa certificazione. In particolare, interessano in tale contesto i seguenti modelli:

  • Modello 6 - DICHIARAZIONE DI CORRETTA INSTALLAZIONE DI IMPIANTI CON PROGETTO antecedente alla legge 46/90 O DI COMPONENTI DI IMPIANTI CON SPECIFICA FUNZIONE AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO ma non ricadenti nel campo di applicazione della legge 46/90 e successivi aggiornamenti ( DICH. IMP .);

  • Modello 7 - CERTIFICAZIONE DI IMPIANTO RILEVANTE AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO IN ASSENZA DI PROGETTO ma non ricadente nel campo di applicazione della legge 46/90 e successivi aggiornamenti ( CERT. IMP .);
  • (*)I due modelli sono nell'allegato alla guida.

     

     

    continua...

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