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Revisione alla norma per gli ambienti a maggior rischio in caso di incendio

Una delle prime novità normative che vedrà la luce nel nuovo anno sarà la revisione della sezione 751 della mitica norma CEI 64-8. Infatti il progetto C.850 la cui inchiesta pubblica è scaduta il 15 ottobre scorso, diventerà la variante V3 alla CEI 64-8/7: essa riguarda gli ambienti a maggior rischio in caso di incendio. Vediamo quelle che sono le principali novità che saranno introdotte.
Una delle puntualizzazioni più importanti (che sarà ripresa da adesso in poi in tutte le nuove uscite normative) è quella di definire con precisione competenze e responsabilità. In questo caso viene affermato testualmente che "non rientra nelle competenze del progettista elettrico l'individuazione degli ambienti a maggior rischio in caso di incendio".
I criteri per questa individuazione vengono preliminarmente indicati nella valutazione del Dlgs 626/94 sulla sicurezza e salute dei lavoratori e del DM 10/03/98 "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro". Successivamente, come nella norma precedente, vengono indicati i parametri dai quali dipende il maggior rischio:

· densità di affollamento
· massimo affollamento ipotizzabile
· capacità di deflusso o di sfollamento
· entità del danno per persone, animali e/o cose
· comportamento al fuoco delle strutture dell'edificio
· presenza di materiali combustibili
· tipo di utilizzazione dell'ambiente
· situazione organizzativa per quanto riguarda la protezione antincendio

fig 1 - Molti incendi sono purtroppo provocati da cause elettriche

Gli allegati A, B e C sono eliminati e di conseguenza spariscono anche i relativi luoghi di tipo A, di tipo B e di tipo C sostituiti rispettivamente dai luoghi indicati negli articoli 751.03.1, 751.03.2 e 751.03.3. Cosa indicano questi tre articoli ? Gli stessi tipi di luoghi che indicavano i medesimi articoli della vecchia versione. Vi chiederete….. in cosa consiste la novità allora ? Nel fatto che i tre vecchi articoli facevano riferimento, in ordine, agli allegati A, B e C, mentre nei nuovi ovviamente no, dato che sono stati aboliti. Riassumendo, i tre tipi di ambienti citati, che racchiudono le varie possibilità di rischio, sono:

· 751.03.1 Ambienti a maggior rischio in caso di incendio per l'elevata densità di affollamento o per l'elevato tempo di sfollamento (ad esempio una stazione sotterranea della metropolitana)

· 751.03.2 Ambienti a maggior rischio in caso di incendio in quanto aventi strutture portanti combustibili (ad esempio una chiesa)

· 751.03.3 Ambienti a maggior rischio in caso di incendio per la presenza di materiale infiammabile o combustibile, quando la classe del compartimento antincendio è pari o superiore a 30

Se sono morti i tre allegati A, B e C sono nate invece due appendici, l'appendice A e l'appendice B.

L'appendice A , riporta l'elenco delle 97 attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi, previste dal DM 16/02/82. Risulta utile ricordare che non proprio tutte queste attività previste dal decreto, sono da considerare come luoghi a maggior rischio in caso di incendio; ad esempio l'attività 88 "Locali adibiti a depositi di merci e materiali vari con superficie lorda superiore a 1000 mq" può benissimo essere un luogo con classe di compartimento antincendio inferiore a 30 e quindi non da considerare "marcio".

L'appendice B invece, è la replica del vecchio allegato C che elencava i criteri per individuare i luoghi a maggior rischio in caso di incendio per la presenza di materiale infiammabile o combustibile.

Per quanto riguarda questo tipo di luoghi c'è un'altra novità. Già nella vecchia versione era previsto che, nei casi particolari nei quali il volume del materiale combustibile fosse ben definito, prevedibile e controllato, la zona entro la quale gli impianti elettrici e i relativi componenti dovevano avere particolari requisiti, poteva anche non coincidere con l'intero ambiente, ma essere delimitata ad una certa distanza dal materiale combustibile e considerare il resto dell'ambiente come ordinario. Questa distanza valeva e vale:

· 1,5 m in orizzontale, in tutte le direzioni e comunque non oltre le pareti che delimitano il locale
· 1,5 m in verticale, verso il basso e comunque non al di sotto del pavimento
· 3 m in verticale, verso l'alto e comunque non al di sopra del soffitto

Ora, la novità: solo per le condutture installate in fascio, la distanza deve essere di 4 metri in tutte le direzioni, come risulta dalla figura 2.

fig2 - Distanze da rispettare per le prescrizioni di cui all'art. 751.04.4:
condutture installate in fascio (zona verde chiaro) - condutture non installate in fascio (zona verde scuro)

Un'altro importante cambiamento "filosofico". Nella vecchia versione le prescrizioni di realizzazione dell'impianto non si sommavano; per intenderci, se un ambiente era classificato di tipo A non poteva essere classificato anche di tipo C, anche se vi erano materiali infiammabili o combustibili. Le prescrizioni particolari da applicare erano quindi solo quelle relative ai luoghi di tipo A cioè quelle della sezione 751.04.2. Ora invece il concetto cambia, e se ci si trova di fronte ad un ambiente che, contemporaneamente, risponde ai requisiti citati negli articoli 751.03.1, 751.03.2 e 751.03.3, (vedi sopra) le prescrizioni particolari da applicare nella realizzazione dell'impianto elettrico sono tutte quelle derivanti dalle tre tipologie di ambiente, e non solo di una, cioè si sommano. Da un'idea di tipo OR si è scivolati verso l'AND.

Altra differenza, non indifferente. Tutte le condutture che non fanno parte dei circuiti di sicurezza e che costituiscono circuiti terminali non protetti con tubi o canali almeno IP 4X, devono essere protette a monte da un interruttore differenziale con corrente di intervento 300 mA (se l'alimentazione è TT o TN).
Queste che vi abbiamo presentato sono le principali situazioni nuove da affrontare sulla problematica incendio per cause elettriche. Quando uscirà la versione ufficiale della norma (gennaio-febbraio 2003) potremo anche discuterne meglio.

 

 

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