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Revisione alla norma
per gli ambienti a maggior rischio in caso di incendio
Una delle prime novità normative
che vedrà la luce nel nuovo anno sarà la revisione
della sezione 751 della mitica norma CEI 64-8. Infatti il progetto
C.850 la cui inchiesta pubblica è scaduta il 15 ottobre
scorso, diventerà la variante V3 alla CEI 64-8/7: essa
riguarda gli ambienti a maggior rischio in caso di incendio.
Vediamo quelle che sono le principali novità che saranno
introdotte.
Una delle puntualizzazioni più importanti (che sarà
ripresa da adesso in poi in tutte le nuove uscite normative)
è quella di definire con precisione competenze e responsabilità.
In questo caso viene affermato testualmente che "non
rientra nelle competenze del progettista elettrico l'individuazione
degli ambienti a maggior rischio in caso di incendio".
I criteri per questa individuazione vengono preliminarmente
indicati nella valutazione del Dlgs 626/94 sulla sicurezza e
salute dei lavoratori e del DM 10/03/98 "Criteri generali
di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei
luoghi di lavoro". Successivamente, come nella norma precedente,
vengono indicati i parametri dai quali dipende il maggior rischio:
· densità di affollamento
· massimo affollamento ipotizzabile
· capacità di deflusso o di sfollamento
· entità del danno per persone, animali e/o cose
· comportamento al fuoco delle strutture dell'edificio
· presenza di materiali combustibili
· tipo di utilizzazione dell'ambiente
· situazione organizzativa per quanto riguarda la protezione
antincendio
fig 1 - Molti incendi sono
purtroppo provocati da cause elettriche
Gli allegati A, B e C sono eliminati
e di conseguenza spariscono anche i relativi luoghi di tipo
A, di tipo B e di tipo C sostituiti rispettivamente dai luoghi
indicati negli articoli 751.03.1, 751.03.2 e 751.03.3. Cosa
indicano questi tre articoli ? Gli stessi tipi di luoghi che
indicavano i medesimi articoli della vecchia versione. Vi
chiederete
.. in cosa consiste la novità allora
? Nel fatto che i tre vecchi articoli facevano riferimento,
in ordine, agli allegati A, B e C, mentre nei nuovi ovviamente
no, dato che sono stati aboliti. Riassumendo, i tre tipi di
ambienti citati, che racchiudono le varie possibilità
di rischio, sono:
· 751.03.1 Ambienti a maggior rischio in caso di incendio
per l'elevata densità di affollamento o per l'elevato
tempo di sfollamento (ad esempio una stazione sotterranea
della metropolitana)
· 751.03.2 Ambienti a maggior rischio in caso di incendio
in quanto aventi strutture portanti combustibili (ad esempio
una chiesa)
· 751.03.3 Ambienti a maggior rischio in caso di incendio
per la presenza di materiale infiammabile o combustibile,
quando la classe del compartimento antincendio è pari
o superiore a 30
Se sono morti i tre allegati A, B e
C sono nate invece due appendici, l'appendice A e l'appendice
B.
L'appendice A , riporta l'elenco delle 97 attività
soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi,
previste dal DM 16/02/82. Risulta utile ricordare che non
proprio tutte queste attività previste dal decreto,
sono da considerare come luoghi a maggior rischio in caso
di incendio; ad esempio l'attività 88 "Locali
adibiti a depositi di merci e materiali vari con superficie
lorda superiore a 1000 mq" può benissimo essere
un luogo con classe di compartimento antincendio inferiore
a 30 e quindi non da considerare "marcio".
L'appendice B invece, è la replica del vecchio allegato
C che elencava i criteri per individuare i luoghi a maggior
rischio in caso di incendio per la presenza di materiale infiammabile
o combustibile.
Per quanto riguarda questo tipo di luoghi c'è un'altra
novità. Già nella vecchia versione era previsto
che, nei casi particolari nei quali il volume del materiale
combustibile fosse ben definito, prevedibile e controllato,
la zona entro la quale gli impianti elettrici e i relativi
componenti dovevano avere particolari requisiti, poteva anche
non coincidere con l'intero ambiente, ma essere delimitata
ad una certa distanza dal materiale combustibile e considerare
il resto dell'ambiente come ordinario. Questa distanza valeva
e vale:
· 1,5 m in orizzontale, in tutte le direzioni e comunque
non oltre le pareti che delimitano il locale
· 1,5 m in verticale, verso il basso e comunque non
al di sotto del pavimento
· 3 m in verticale, verso l'alto e comunque non al
di sopra del soffitto
Ora, la novità: solo per le
condutture installate in fascio, la distanza deve essere di
4 metri in tutte le direzioni, come risulta dalla figura
2.
fig2 - Distanze da rispettare
per le prescrizioni di cui all'art. 751.04.4:
condutture installate in fascio (zona verde chiaro) - condutture
non installate in fascio (zona verde scuro)
Un'altro importante cambiamento "filosofico".
Nella vecchia versione le prescrizioni di realizzazione dell'impianto
non si sommavano; per intenderci, se un ambiente era classificato
di tipo A non poteva essere classificato anche di tipo C,
anche se vi erano materiali infiammabili o combustibili. Le
prescrizioni particolari da applicare erano quindi solo quelle
relative ai luoghi di tipo A cioè quelle della sezione
751.04.2. Ora invece il concetto cambia, e se ci si trova
di fronte ad un ambiente che, contemporaneamente, risponde
ai requisiti citati negli articoli 751.03.1, 751.03.2 e 751.03.3,
(vedi sopra) le prescrizioni particolari da applicare
nella realizzazione dell'impianto elettrico sono tutte quelle
derivanti dalle tre tipologie di ambiente, e non solo di una,
cioè si sommano. Da un'idea di tipo OR si è
scivolati verso l'AND.
Altra differenza, non indifferente. Tutte le condutture che
non fanno parte dei circuiti di sicurezza e che costituiscono
circuiti terminali non protetti con tubi o canali almeno IP
4X, devono essere protette a monte da un interruttore differenziale
con corrente di intervento 300 mA (se l'alimentazione è
TT o TN).
Queste che vi abbiamo presentato sono le principali situazioni
nuove da affrontare sulla problematica incendio per cause
elettriche. Quando uscirà la versione ufficiale della
norma (gennaio-febbraio 2003) potremo anche discuterne meglio.
Fine
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