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Il progetto secondo il DM 37/08
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Il DM 37/08 introduce, novità rispetto la 46/90, il concetto di progetto sia per gli impianti semplici sia per gli impianti più complessi. Quando si opera una nuova installazione, una sostanziale trasformazione (ad esempio per un aumento di potenza) o un ampliamento (ad esempio con l'inserimento di un nuovo circuito protetto con un apposito dispositivo contro sovracorrenti) di un impianto elettrico il progetto, per impianto semplice o complesso, dal nuovo DM è sempre richiesto ad eccezione degli impianti nei cantieri edili. Il progetto non è richiesto nemmeno per gli impianti installati completamente all'aperto (non si applica il DM 37/08) e per le opere di manutenzione straordinaria (la manutenzione ordinaria è fuori dal campo di applicazione del DM 37/08).

Fig. 1 – Il progetto elettrico negli immobili è sempre richiesto dal DM 37/08 in caso di i nstallazione, t rasformazione e ampliamento degli impianti elettrici

“Progetto semplice”

Per gli impianti semplici il progetto può essere redatto dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice. Questa è una novità terminologica più formale che sostanziale perché, si ricorderà, anche la 46/90 richiedeva all'installatore di allegare alla dichiarazione di conformità uno schema dell'impianto con un elenco e la descrizione dei materiali utilizzati. Ora il DM 37/08 non richiede più un semplice “schema” bensì un “progetto” redatto dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice. Secondo l'articolo 7, comma 2 dello stesso decreto, “nei casi in cui il progetto è redatto dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice, l'elaborato tecnico è costituito almeno dallo schema dell'impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell'opera da eseguire, eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica at­ testante le varianti introdotte in corso d'opera”. In definitiva non si introduce niente di sostanziale rispetto alla vecchia legge (lo schema diventa progetto ma la sostanza non cambia) ma si evidenzia meglio nei dettagli la responsabilità personale del tecnico responsabile dell'impresa installatrice che ora firma un “progetto semplice”.

 

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