Ulteriore rinvio al 30 giugno 2003 per l'entrata in vigore del Testo Unico sull'edilizia
Ennesimo, e forse non ultimo, rinvio per l'entrata in vigore del DPR 380/2001. Infatti, nella legge n. 185 del 1 agosto 2002, che converte in legge il decreto n. 122 del 20 giugno 2002 (in cui era inserita la proroga precedente), sono state apportate alcune modifiche, tra le quali questo ulteriore spostamento. In definitiva, per quasi un annetto ancora, la legge 46/90 viaggierà con le proprie gambe.
Pubblichiamo qui di seguito la legge.
Gazzetta Ufficiale N. 193 del 19 Agosto 2002
LEGGE 01 agosto 2002, n.185
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 20 giugno 2002, n. 122 recante disposizioni concernenti proroghe in materia di sfratti, di edilizia e di espropriazione.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA promulga la seguente legge:
Art. 1. 1. Il decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122, recante disposizioni concernenti proroghe in materia di sfratti, di edilizia e di espropriazione, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1 agosto 2002 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 2893): Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi) e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (Lunardi) il 21 giugno 2002. Assegnato alla VIII commissione (Ambiente), in sede referente, il 24 giugno 2002 con pareri del Comitato per la legislazione, delle commissioni I, II e della commissione parlamentare per le questioni regionali. Esaminato dalla VIII commissione, in sede referente, il 25, 26 giugno 2002; il 2 luglio 2002. Esaminato in aula l'8 luglio 2002 ed approvato il 10 luglio 2002. Senato della Repubblica (atto n. 1589): Assegnato alle commissioni riunite 2a (Giustizia) e 13a (Territorio), in sede referente, l'11 luglio 2002 con pareri delle commissioni 1a, 5a, 8a e della commissione parlamentare per le questioni regionali. Esaminato dalla 1a commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita' il 16 luglio 2002. Esaminato dalle commissioni riunite 2a e 13a, in sede referente, il 17 e 24 luglio 2002. Esaminato in aula ed approvato il 30 luglio 2002. Avvertenza: Il decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 144 del 21 giugno 2002. A norma dell'art. 15, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 57.
Allegato MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 20 GIUGNO 2002, N. 122 All'articolo 2, al comma 1, le parole: "1 gennaio 2003" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2003". All'articolo 3, al comma 1, le parole: "1 gennaio 2003" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2003".
10 settembre 2002