Nuovo Rinvio al 1 gennaio 2003 dell'entrata in vigore del Testo Unico sull'edilizia
Le perplessità suscitate in varie associazioni, enti, organizzazioni dall'entrata in vigore del famigerato testo unico dell'edilizia (nel quale è stata incapsulata la legge 46/90) hanno indotto il ministero delle attività produttive a differirne ulteriormente la data di entrata in vigore che al momento è fissata al 1 gennaio 2003 (art. 2 del DL n. 122 del 20/06/02 pubblicato nella G.U. n. 144 del 21/06/02). Al momento è abbastanza arduo dire se questo sarà l'ultimo spostamento o se ce ne saranno altri; certo è che la chiarezza di idee non impera. Si parla peraltro di stralciare la parte impiantistica dal Testo Unico per produrre un Testo Unico a parte dedicato solo all'impiantistica. Staremo a vedere.
Gazzetta Ufficiale N. 144 del 21 Giugno 2002
DECRETO-LEGGE 20 giugno 2002, n.122
Disposizioni concernenti proroghe in materia di sfratti, di edilizia e di espropriazione.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di ridurre le tensioni abitative connesse ai provvedimenti esecutivi di rilascio degli immobili relativi a determinate categorie di locatari, nonche' di prorogare l'entrata in vigore di disposizioni normative in materia di edilizia e di espropriazione per pubblica utilita', al fine di armonizzarle con le recenti modifiche normative approvate dal Parlamento; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 giugno 2002; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; Emana il seguente decreto-legge:
Art. 1. 1. La sospensione delle procedure esecutive di rilascio per finita locazione, da ultimo disposta per gli immobili adibiti ad uso abitativo, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 14, e' prorogata fino al 30 giugno 2003.
2. Su ricorso del locatore, notificato al conduttore, che contesti la sussistenza in capo a quest'ultimo dei requisiti richiesti per la sospensione dell'esecuzione, il giudice dell'esecuzione procede con le modalita' di cui all'articolo 11, commi quinto e sesto del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, disponendo o meno la prosecuzione dell'esecuzione con provvedimento da emanarsi nel termine di giorni otto dalla data di presentazione del ricorso. Avverso il decreto e' ammessa opposizione al tribunale, che giudica in composizione collegiale con le modalita' di cui all'articolo 618 del codice di procedura civile.
Art. 2. 1. Il termine di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, e' prorogato al 1 gennaio 2003.
Art. 3. 1. Il termine di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', e' prorogato al 1 gennaio 2003.
Art. 4. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 20 giugno 2002 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Visto, il Guardasigilli: Castelli
07 agosto 2002