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Legge 46/90 - Dichiarazioni di conformità e sanzioni
Qualche mese fa il Ministero delle Attività produttive era intervenuto per dirimere un complicato intreccio legato alla competenza di chi dovesse comminare sanzioni alle imprese che, pur non essendo in possesso dei requisiti prescritti, svolgono attività di installazione, trasformazione e manutenzione degli impianti elettrici e a gas e rilasciano di conseguenza "dichiarazioni di conformità" irregolari. Rispondendo ad un quesito posto dall'Unioncamere, il ministero ha precisato che le sanzioni previste per le violazione accertate e riferibili alle imprese di installazione di impianti spettano alle Camere di commercio in base all'articolo 9 , comma 4, del DPR n.558/1999, che è "da considerarsi norma speciale valida solamente per i casi previsti e avente natura derogatoria al principio generale stabilito dal citato articolo 42 del decreto legislativo n.112/1998". Questo articolo 42 stabiliva che "Sono abrogate le disposizioni
. nella parte in cui individuano l'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato (UPICA) come organo competente per l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie, nonche' tutte le disposizioni incompatibili con la normativa vigente per effetto dell'abrogazione delle menzionate disposizioni.", cioè in pratica sopprimeva gli UPICA che erano gli uffici preposti a comminare questo tipo di sanzione precedentemente. In conclusione, ora il loro posto è preso dalle Camere di commercio.
Ultimamente il Ministero delle Attività Produttive è di nuovo intervenuto su una situazione analoga e in qualche modo collegata a questa appena vista. Il 5 maggio 2003 con la circolare n. 551967 il Ministero ha fornito precisazioni e chiarimenti riguardo alle sanzioni a carico degli installatori che inviano la dichiarazione di conformità alle Camere di commercio oltre il termine stabilito per legge.
Riassumiamo:
- In base all'art. 9 della legge 46/90, al termine dei lavori l'impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme
- La dichiarazione di conformità deve essere sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa abilitata (art. 9 della legge 46/90) e dal responsabile tecnico (art. 9 comma 4 del DPR 558/99)
- L'art 13 della legge 46/90 stabilisce che per i nuovi impianti (elettrici, radiotelevisivi, di protezione da scariche atmosferiche, di riscaldamento, di climatizzazione, a gas e antincendio) installati in edifici per i quali è già stato rilasciato il certificato di abitabilità l'impresa installatrice deve depositare presso il comune, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, la dichiarazione di conformità.
- Una copia della stessa dichiarazione di conformità, deve essere inviata da parte dell'impresa installatrice, entro sei mesi dalla data del rilascio, alla Camera di commercio presso cui l'impresa ha la propria sede, secondo quanto stabilito l'art. 9, comma 4 del DPR 588/99.
Di questo DPR 588/99 riportiamo l'intero art. 9, poiché è su questo che ruota la questione:
Art. 9. DPR 588/99
Imprese d'installazione di impianti
- Le imprese che intendono esercitare le attivita' di installazione, ampliamento, trasformazione e manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46, presentano, ai sensi dell'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, denuncia di inizio delle attivita', indicando specificamente a quale lettera e a quale voce, di quelle elencate nel medesimo articolo 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46, fanno riferimento, dichiarando, altresi', il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 della legge.
- Le imprese artigiane presentano denuncia alla commissione provinciale per l'artigianato, unitamente alla domanda d'iscrizione al relativo albo, ai fini del riconoscimento della qualifica artigiana; le altre imprese presentano la denuncia, unitamente alla domanda di iscrizione, presso l'ufficio del registro delle imprese.
L'ufficio del registro delle imprese provvede, entro il termine di dieci giorni previsto dall'articolo 11, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, all'iscrizione provvisoria della impresa nonche' alla sua iscrizione definitiva, entro sessanta giorni dalla denuncia, previa verifica d'ufficio del possesso dei requisiti previsti.
- Le imprese alle quali siano stati riconosciuti i requisiti tecnico-professionali, hanno diritto ad un certificato di riconoscimento, secondo modelli approvati con decreto del Ministro dell'industria. Il certificato e' rilasciato dalle competenti commissioni provinciali o dalla competente camera di commercio che svolgono anche le attivita' di verifica.
- Copia della dichiarazione di conformita' di cui all'articolo 9 della legge, sottoscritta anche dal responsabile tecnico, e' inviata, entro sei mesi, anche cumulativamente, a cura dell'impresa alla camera di commercio nella cui circoscrizione l'impresa stessa ha la propria sede. La camera di commercio provvede ai conseguenti riscontri con le risultanze del registro delle imprese e alle contestazioni e notificazioni, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, delle eventuali violazioni accertate. Alla irrogazione delle sanzioni pecuniarie provvedono, ai sensi degli articoli 20, comma 1, e 42, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le camere di commercio.
Come ognuno può constatare, leggendo il comma 4 dell'articolo, sembra che la camera di commercio debba intervenire in forma sanzionatoria solo su eventuali discordanze fra tipo di impianto realizzato e abilitazione dell'impresa per quel tipo di impianto (vedi inizio articolo). Non sembrerebbe che la competenza nelle sanzioni si debba estendere anche a verificare se le dichiarazioni di conformità sono state inviate o meno nel previsto termine di sei mesi.
Il chiarimento del Ministero, invece, a seguito di quesiti giunti da parte di diverse Camere di commercio, va nella direzione opposta, precisando che rientra nella competenza della camera di commercio l'accertamento delle violazioni del predetto obbligo di inviare la dichiarazione di conformità nel termine di sei mesi, nonché le conseguenti contestazioni, notificazioni ed irrogazioni delle sanzioni pecuniarie.
Le sanzioni pecuniarie sono quelle previste dall'art. 16 della legge 46/90 all'art. 1 "Alla violazione delle altre norme della presente legge consegue, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione, una sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni" ; aggiornando l'unità di misura monetaria possiamo dire che la sanzione va da 516,46 Euro a 5146,57 Euro.
La decisione ministeriale viene giustificata nel senso di permettere alle camere di commercio di svolgere più efficacemente la loro attività di vigilanza a tutela sia del committente che dell'impresa. La circolare afferma inoltre che l'obbligo dei sei mesi sarebbe vanificato se fosse un altro organo (e non le camere di commercio) ad accertare l'invio tempestivo delle dichiarazioni, ossia ad espletare le attività successive all'accertamento delle irregolarità. Tutto questo considerando anche una recente decisione del Consiglio di stato che assegnando alle camere di commercio la potestà sanzionatoria che era degli UPICA, non distingue tra accertamento dell'irregolarità e irrorazione della sanzione. Come dargli torto ? Sarebbe infatti assurdo ad esempio, che un vigile comunale accerti una nostra irregolarità alla guida e poi ci spedisca magari alla sede dell'ACI dove ci "irrorano" la sanzione.
La circolare chiarisce anche un aspetto giurisprudenziale non di poco conto per supportare la sua decisione. Il cavillo logico-giuridico da superare è il seguente:
- L'art 1 della legge 689/91 stabilisce che le sanzioni amministrative devono essere previste e disciplinate tramite una legge;
- Il DPR 558/99 non è una legge, ma un regolamento di attuazione e di conseguenza non può contenere una sanzione amministrativa senza violare il principio di legalità.
e viene superato in questo modo:
- L'orientamento della giurisprudenza ritiene che la sanzione amministrativa può anche essere contenuta in una disposizione regolamentare attuativa di una legge a condizione che il precetto e la sanzione siano configurati in termini sufficientemente definiti dalla legge stessa;
- L'art. 9 comma 4 del DPR 558/99, che fissa il termine di invio della dichiarazione, viene interpretato nel senso che esplicita e integra la norma, contenuta nella legge 46/90, che prevede l'obbligo di depositare la dichiarazione di conformità presso la camera di commercio, senza peraltro fissarne il termine;
- Il Ministero ritiene dunque, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale dominante, che l'art. 9, comma 4, del d.p.r. 558/99 può legittimamente prevedere un' obbligo e la conseguente sanzione amministrativa (in caso di violazione di quest'ultimo) senza essere in contrasto con il principio di legalità.
16 giugno 2003

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