Pubblicata sulla G.U. 108 del 10 maggio 2002 la direttiva ministeriale per l'individuazione degli organismi abilitati all'effettuazione delle verifiche ai sensi del DPR 462/01
E' stata pubblicata il 10 maggio 2002 la direttiva del ministero delle attività produttive dell'11 marzo 2201, che individua quali possono essere gli organismi abilitati ad effettuare verifiche (nei luoghi di lavoro), negli impianti di terra, negli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche e negli impianti in luoghi con pericolo di esplosione. Tale direttiva esplica come presentare la domanda, quale documentazione è richiesta e quali possono essere le sanzioni in caso di mancato possesso dei requisiti dichiarati. Pubblichiamo per intero la direttiva.
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE DIRETTIVA 11 marzo 2002 Procedure per l'individuazione, ai sensi degli articoli 4, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, degli organismi di ispezione di tipo "A". IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 2002 ed in particolare l'art. 4, comma 2, e l'art. 6, comma 2, concernenti le verifiche periodiche rispettivamente degli impianti elettrici di messa a terra e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e gli impianti elettrici collocati in luoghi con pericolo di esplosioni nonche' le verifiche straordinarie di cui all'art. 7;
Vista la norma UNI-CEI EN45004 recante i criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attivita' di ispezione;
Considerata la opportunita' di impartire apposite direttive in materia di individuazione da parte del Ministero delle attivita' produttive degli eventuali organismi di ispezione di tipo "A" che, oltre alle A.S.L. ed alle ARPA, siano abilitati ad effettuare le verifiche periodiche e straordinarie prescritte dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 462/2001;
E m a n a la seguente direttiva:
Art. 1. Campo di applicazione 1. La presente direttiva determina le procedure per l'individuazione, ai sensi degli articoli 4, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, degli organismi di ispezione di tipo "A" che possono effettuare le verifiche periodiche e straordinarie ai seguenti impianti: installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;
impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 1000 V;
impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000 V;
impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione. Art. 2. Presentazione della domanda 1. L'istanza relativa alla richiesta da parte degli organismi di ispezione dell'abilitazione alla effettuazione delle verifiche periodiche e straordinarie previste dall'art, 4, comma 2, dall'art. 6, comma 2, e dall'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, deve essere indirizzata al Ministero delle attivita' produttive - D.G.S.P.C. - Ispettorato tecnico dell'industria. 2. L'istanza sottoscritta dal legale rappresentante dell'organismo di ispezione, deve contenere il numero di iscrizione al registro delle imprese presso la competente camera di commercio nonche' la esplicita indicazione del tipo di abilitazione richiesta con riferimento alle aree di attivita' di cui all'art. 1. 3. L'abilitazione e' rilasciata per una durata quinquennale. Art. 3. Documentazione richiesta per l'abilitazione alle verifiche 1. Alle richieste di abilitazione all'effettuazione delle verifiche periodiche e straordinarie devono essere allegati i seguenti documenti: a) per gli organismi costituiti in forma societaria, copia dell'atto costitutivo o dello statuto dal quale risulti che l'oggetto sociale prevede l'esercizio dell'attivita' di verifica degli impianti di cui all'art. 1;
b) dichiarazione del titolare o del legale rappresentante, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, che attesti: che l'organismo di ispezione fornisce servizi di "terza parte" e rispetta i criteri di indipendenza di cui all'appendice (normativa) "A" alla norma UNI CEI EN 45004;
che la contabilita' dell'organismo e' verificata da revisori indipendenti;
che l'organismo dispone dei dispositivi individuali di protezione utilizzati nelle aree di attivita' per cui viene presentata la domanda;
che l'organismo dispone di un sistema di addestramento del suo personale che preveda i prescritti corsi di aggiornamento professionale permanente. c) elenco degli strumenti ed attrezzature possedute in proprio, corredato per ciascuno di essi delle caratteristiche tecniche ed operative, del numero di matricola, degli estremi del certificato di taratura con l'indicazione della relativa data di validita';
d) elenco del personale permanente con relative qualifiche, mansioni ed organigramma dell'organismo;
e) curricula professionali del responsabile tecnico dell'attivita' di ispezione, del suo sostituto e degli eventuali dipendenti con responsabilita' di coordinamento territoriale dai quali risultino gli specifici periodi lavorativi nelle aree di impiego di cui all'art. 1 di durata complessiva non inferiore a tre anni;
f) per i dipendenti tecnici addetti alle verifiche non iscritti al libro matricola copia del contratto in esclusiva di collaborazione coordinata e continuativa;
g) polizza di assicurazione di responsabilita' civile verso terzi e di responsabilita' professionale con massimale non inferiore a 1,55 milioni di euro, per i rischi derivanti dall'esercizio di attivita' di ispezione;
h) manuale di qualita' dell'organismo, redatto in conformita' ai criteri della citata norma UNI CEI EN 45004 contenente le informazioni di cui all'appendice D) di detta norma. 2. L'ispettorato tecnico dell'industria puo', comunque, richiedere ogni ulteriore documentazione che dovesse risultare necessaria a dimostrare il possesso da parte dell'organismo dei requisiti prescritti dalla citata norma UNI CEI EN 45004. Art. 4. Sanzioni 1. Qualora venisse accertato, anche a seguito di visita di controllo, il mancato possesso o il venir meno dei requisiti richiesti di imparzialita', di indipendenza e di integrita', si procede, previa contestazione degli addebiti, alla revoca dell'abilitazione. 2. In caso di accertata violazione degli altri criteri generali per il funzionamento previsti dalla citata norma UNI CEI EN 45004 si procede, previa contestazione degli addebiti alla sospensione dell'abilitazione per un periodo massimo di trenta giorni. In caso di recidiva si procede alla revoca dell'abilitazione. Art. 5. Norme amministrative 1. Con periodicita' annuale l'organismo trasmette all'ispettorato tecnico dell'Industria un rapporto dettagliato dell'attivita' svolta nonche' sui corsi di aggiornamento tecnico fatti seguire al proprio personale con l'indicazione del numero di partecipanti.
La presente direttiva sara' trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 marzo 2002
Il Ministro: Marzano
Registrata alla Corte dei conti l'8 aprile 2002 Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1 Attivita' produttive, foglio n. 90
16 maggio 2002