Novità normative per la classificazione delle autorimesse
Con la pubblicazione, avvenuta nell'agosto 2002, della variante V1 nella nuova appendice GE alla Guida CEI 31-35, (ex progetto C.819) è stato effettuato un ulteriore passo nella direzione di chiarire le modalità di classificazione dei luoghi pericolosi negli ambienti potenzialmente esplosivi per la presenza di gas. Queste poche pagine si riferiscono ai luoghi di ricovero autoveicoli cioè le AUTORIMESSE e vanno a colmare un vuoto lasciato ad inizio settembre 2001, quando tutti gli esempi contenuti nella norma CEI 64-2/A (tra i quali quello relativo alle autorimesse) sono stati abrogati.
Il dubbio che è circolato nell'ultimo anno è il seguente: come considerare le autorimesse ? Come luoghi con pericolo di esplosione , a maggior rischio in caso di incendio, o addirittura come locali ordinari ?
Dato che questa variante si applica alle autorimesse e ai box vediamone le definizioni. Dal DM 01/02/86 riguardante le norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili, risulta la seguente definizione per le autorimesse: "area coperta destinata esclusivamente al ricovero, alla sosta e alla manovra degli autoveicoli con i servizi annessi. Non sono considerate autorimesse le tettoie aperte almeno su due lati"; per i box in vece la definizione è la seguente: "un volume delimitato da strutture di resistenza al fuoco definita, di superficie non superiore a 40 m2".
Nella variante V1 appena pubblicata, le autorimesse e i box non sono più considerati con pericolo di esplosione se sono verificate le seguenti condizioni:
- l'unica sostanza infiammabile sia il carburante nei serbatoi (benzina, gpl, gnc)
- non si devono compiere operazioni di riempimento e/o svuotamento dei serbatoi
- non devono esserci auto con evidenti perdite di carburante
- si devono attuare tutte le prescrizioni del DM 01/02/86 relativamente alla ventilazione naturale o forzata
- le auto devono restare a motore spento e con chiave d'avviamento disinserita o in posizione di riposo
- possono accedere solo auto omologate e a posto con le revisioni previste dalla legge
- sono ammessi solo il ricovero, la sosta e la manovra delle auto
Le prime tre condizioni sono praticamente sempre verificate. La quarta è garantita dalla presenza del Certificato Prevenzione Incendi (CPI) previsto dal DM 16/02/82 nelle autorimesse con più di nove autoveicoli e in quelle pubbliche. Le ultime tre condizioni sono anch'esse piuttosto banali e praticamente sempre verificate, e comunque il loro rispetto non è certo di pertinenza del progettista elettrico.
In definitiva le autorimesse, sotto queste condizioni, diventano luoghi non più con pericolo di esplosione (a differenza di quanto succedeva con la vecchia normativa). Non essendo queste condizioni sotto il controllo di chi deve progettare e installare l'impianto, a scopo cautelativo il progettista potrebbe farsi rilasciare una dichiarazione, da parte del gestore dell'autorimessa, che attesti la rispondenza a queste.
Tiriamo un sospiro di sollievo, il pericolo di esplosione non c'è (quasi) più. Scendiamo di un gradino nella scala di rischio: esiste un rischio incendio ? Esiste se l'autorimessa è pubblica od è privata con più di nove autoveicoli, poiché in questo caso è soggetta al controllo da parte dei Vigili del Fuoco, cioè deve possedere il CPI in base al DM 16/02/82 (ricordiamo che la sezione 751 delle norme CEI 64-8, è in revisione e con essa anche gli allegati A,B e C che davano indicazioni sugli ambienti da considerare a rischio incendio).
A questo punto, se l'autorimessa è privata e contiene nove o meno autoveicoli, possiamo concludere che l'impianto elettrico da realizzare è ordinario.
Questa variante normativa si occupa anche di altri locali in cui sono presenti autoveicoli, come le AUTOFFICINE, per le quali il pericolo esplosione non è da considerare se, oltre alle condizioni già viste per le autorimesse, sono soddisfatte anche queste altre due:
· La quantità di sostanze infiammabili presenti, oltre al carburante nelle auto, sia talmente limitata da non costituire un rischio per la formazione di un'atmosfera esplosiva
· Non vengano effettuati interventi sui circuiti dei carburanti
Se in un'autofficina venisse rispettata la seconda condizione, probabilmente l'officina non esisterebbe nemmeno. Con queste regole del gioco, dunque, occorre quasi sicuramente classificare la maggior parte delle officine meccaniche classiche, oltre alle carrozzerie (in cui ci sono le cabine di verniciatura) come luoghi con pericolo di esplosione, mentre le officine da elettrauto dovrebbero salvarsi, nel senso che normalmente in questi ambienti non si interviene sui circuiti dei carburanti.
Questa variante poi esclude il pericolo esplosione per le concessionarie di automobili, affermando testualmente: "non sono inoltre da considerare luoghi con pericolo di esplosione, ai fini dei requisiti degli impianti elettrici, i locali destinati esclusivamente alla vendita o all'allestimento automobili". In realtà le situazioni sono sempre più complesse, in quanto si sa che praticamente dove c'è un concessionario c'è anche un'officina meccanica annessa.
A breve seguiranno esempi su altri locali, che saranno a breve pubblicati. Ad esempio il progetto C.852, terminato in inchiesta pubblica il 15 settembre 2002 riguardante i distributori di gas naturale compresso (GNC) per autotrazione.
26 novembre 2002