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DLgs 626/94 sotto accusa per incompleta trasposizione della direttiva CEE 89/391

Il 15 novembre 2001 è stata emessa una sentenza della Corte di Giustizia Europea che accusa la Repubblica Italiana di essere venuta meno agli obblighi di alcuni articoli della direttiva 89/391/CEE, che in Italia è stata trasposta con il famoso Dlgs 626/94 riguardante la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro.
Questa sentenza potrebbe obbligare molti attori dell'applicazione del decreto, datori di lavoro, professionisti, responsabili della sicurezza, lavoratori, etc. a rivedere procedure ormai già assodate o avviate.
Di cosa si tratta in sintesi ? Cosa contesta all'Italia la Corte Europea ? Ci sono tre motivazioni precise dietro questa sentenza:

  1.  Criteri di valutazione dei rischi: il Dlgs 626/94 riduce, all'articolo 3, la valutazione dei rischi aziendali alla scelta delle attrezzature di lavoro, delle sostanze o dei preparati chimici e nella sistemazione dei luoghi di lavoro, mentre nella direttiva originaria queste valutazioni erano presentate solo come esempi di possibili valutazioni, intendendo invece che la valutazione andava fatta in modo globale sulle attività dell'azienda, per esempio quindi anche sull'organizzazione del lavoro in generale, sulle opere di manutenzione, sui processi di lavorazione, etc. Il recepimento italiano sarebbe insomma troppo restrittivo e settoriale.
    Cosa accadrà: occorrerà per il datore di lavoro adottare misure integrali di valutazione dei rischi aggiornandole continuamente in base alle mutate condizioni di lavoro. 

  2. Ricorso a servizi esterni di protezione e di prevenzione: mentre il Dlgs 626/94 prevede la possibilità per il datore di lavoro di ricorrere a servizi esterni all'azienda, quando non vengono ritenute sufficienti le competenze interne, la direttiva 89/391/CEE prevede l'obbligo, alle stesse condizioni, e non la semplice possibilità, di ricorrere a competenze professionali esterne.
    Cosa accadrà: non sarà più possibile, per il datore di lavoro, delegare un dipendente con scarse o nulle conoscenze ad occuparsi della sicurezza sul lavoro.

  3. Capacità ed attitudini delle persone responsabili delle attività di protezione e di prevenzione: il Dlgs 626/94 non definisce queste capacità ed attitudini, o meglio, delega al datore di lavoro la responsabilità di determinare queste capacità.
    Cosa accadrà: un futuro adeguamento del Dlgs 626/94 dovrà disciplinare le figure professionali in grado di occuparsi di sicurezza sul lavoro.

In attesa di questo adeguamento, la sentenza Europea si traduce nell'obbligo a seguire comunque la normativa comunitaria e a fare riferimento quindi alla direttiva 89/391/CEE, poiché è questo il riferimento che devono seguire le autorità giudiziarie ed amministrative alla luce della sentenza. Questo almeno a livello teorico.

14 marzo 2002

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