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Nuova 46/90: Parere positivo del Consiglio di Stato
Sì al decreto che aggiornerà le norme sull'installazione degli impianti all'interno degli edifici

 

Nell'adunanza del 7 maggio scorso, il Consiglio di Stato ha espresso parere favorevole con osservazioni sullo schema di regolamento che riordina la normativa tecnica impiantistica all'interno degli edifici.

Il Consiglio di Stato “manifesta la propria perplessità” sulla scelta del Ministero di attuare per il momento soltanto la lettera a) dell'art. 11-quaterdecis, comma 13 della legge 248/2005, che si riferisce al riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici, rimandando ad un successivo momento l'attuazione delle successive lettere b), c) e d), che attengono alle verifiche degli impianti, alla determinazione delle competenze dello Stato, regioni ed enti locali, e alle sanzioni.

Nel documento vi è una rapida scansione degli articoli del futuro decreto:

 

L'art. 1 definisce l'ambito di applicazione del provvedimento, disponendo, in particolare, che esso si riferisce agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, secondo l'innovazione introdotta dall'art. 107 del testo unico in materia edilizia, di cui al d.P.R. n. 380 del 2001.

L'art. 2 accorpa le definizioni delle diverse principali tipologie di impianti ai sensi della normativa vigente al fine di consentire di interpretare con maggiore facilità i contenuti delle definizioni tecniche usuali.

L'art. 3 fa una ricognizione dei diversi casi in cui le imprese possono essere abilitate all'installazione degli impianti ai sensi della normativa vigente.

L'art. 4 tratta dei requisiti tecnico-professionali dei soggetti che svolgono l'attività impiantistica, riprendendo, con lievi modifiche, il contenuto dell'art. 3 della legge n. 46 del 1990 e dell'art. 2 del d.P.R. n. 447 del 1991.

L'art. 5 si occupa della disciplina della progettazione degli impianti. In particolare, esso individua le tipologie di impianti per la cui installazione, trasformazione ed ampliamento è obbligatoria la redazione del progetto da parte di professionisti iscritti negli albi professionali, nell'ambito delle rispettive competenze tecniche, e i limiti – sostanzialmente dimensionali – degli impianti per i quali è previsto l'obbligo della progettazione.

L'art. 6 contiene i principi generali a cui devono attenersi le imprese installatrici nella realizzazione degli impianti. In particolare, si ribadisce il principio, contenuto nell'art. 7, comma 1, della legge n. 46 del 1990, secondo cui le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d'arte.

L'art. 7 si occupa della disciplina della “dichiarazione di conformità” che deve essere rilasciata dall'impresa installatrice al termine dei lavori.

L'art. 8 detta disposizioni in materia di obblighi del committente o del proprietario. In particolare, si ribadisce il principio, contenuto nell'art. 10 della legge n. 46 del 1990, secondo cui il committente è tenuto ad affidare i lavori di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria degli impianti ad imprese abilitate.

L'art. 9 ripropone l'obbligo, contenuto nell'art. 11 della legge n. 46 del 1990, di subordinare il rilascio del certificato di agibilità alla previa acquisizione della dichiarazione di conformità.

L'art. 10 disciplina gli obblighi in materia di manutenzione ordinaria degli impianti, riprendendo il contenuto dell'art. 12 della legge n. 46 del 1990 e dell'art. 8 del d.P.R. n. 447 del 1991.

L'art. 11 concerne le diverse procedure di deposito presso lo sportello unico comunale per l'edilizia del progetto, della dichiarazione di conformità o dell'attestazione di collaudo alla stregua di quanto disposto dall'art. 13 della legge n. 46 del 1990.

L'art. 12 si occupa del contenuto del “cartello informativo”, riprendendo il contenuto dell'art. 9, comma 4, del d.P.R. n. 447 del 1991.

L'art. 13 precisa i termini per la conservazione della documentazione amministrativa e tecnica da parte dei soggetti destinatari delle prescrizioni relative agli impianti e gli obblighi a carico degli aventi titolo, in caso di trasferimento della proprietà.

L'art. 14 riproduce il contenuto dell'art. 8 della legge n. 46 del 1990 in tema di finanziamento dell'attività di normazione tecnica svolta dall'UNI e dal CEI. In ordine ai summenzionati articoli non si hanno osservazioni da formulare.

L'art. 15 si occupa dell'aggiornamento della disciplina in materia di impianti. Il particolare, detto articolo, al primo comma, così dispone: “Il Ministro dello sviluppo economico, sentite le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle categorie interessate, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, provvede, con decreti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, ad aggiornare la definizione delle tipologie di impianti di cui all'articolo 1, comma 2, in relazione all'evoluzione tecnologica, alla normazione tecnica definita dall'UNI e dal CEI e all'adeguamento della normativa comunitaria, nonché a modificare i corrispondenti requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 4. Con successivi decreti, adottati ai sensi del medesimo articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, provvede, in osservanza delle finalità di prevenzione e sicurezza, all'adeguamento dei limiti da cui deriva l'obbligo di redazione del progetto da parte dei soggetti di cui all'articolo 5 e definisce i criteri e le modalità di redazione del progetto stesso in relazione al grado di complessità tecnica dell'installazione degli impianti e dell'evoluzione tecnologica”.

 

20 giugno 2007

 

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