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Dilazione (facoltativa) al 31 dicembre 2005 per l'adeguamento degli Edifici Scolastici alla legge 46/90

Con il decreto legge n.266 dello scorso 9 novembre 2004 (che dovrà, essendo un decreto legge, essere convertito in legge entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione pena la sua decadenza), è stata data la facoltà, cioè la possibilità alle Regioni di spostare in avanti di un anno, al 31 dicembre 2005, il termine per l'adeguamento degli Edifici scolastici alla legge 46/90 sulla sicurezza degli impianti e al Dlgs 626/94 sulla Sicurezza e Salute dei lavoratori.

Facciamo una cronologia storica delle varie proroghe che si sono succedute negli anni, cercando di non perderci nella giungla di leggi e decreti:

I. Era il 23 ottobre 1996 quando viene emanato il decreto legge n.542 (convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1996, n.649). Al comma 1 dell'art. 1 bis veniva detto: "Per quanto concerne gli edifici di proprietà pubblica adibiti ad uso scolastico, gli enti competenti sono autorizzati ad effettuare i lavori finalizzati all'osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni, al decreto del Ministro dell'interno 26 agosto 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 16 settembre 1992, nonché di quelle di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46, entro il termine del 31 dicembre 1999";

II. Successivamente la legge n.340 del 2 ottobre 1997, al comma 5 dell'art. 1, sopprime le parole "di proprietà pubblica", estendendo così di fatto il termine di rispetto anche alle scuole private;

III. Pochi mesi prima dello scoccare della scadenza, il 3 agosto 1999, viene emanata una legge, la n. 265, la quale all'art. 15, comma 1 sposta al 31 dicembre 2004, il termine precedentemente fissato per la fine di quell'anno;

IV. E siamo ai giorni nostri, all'art. 9 del decreto legge n.266 del 9 novembre scorso, che dice: "Al fine di consentire la completa utilizzazione delle risorse stanziate per l'adeguamento a norma degli edifici scolastici, le regioni, a fronte di comprovate esigenze, possono fissare una nuova scadenza del termine indicato dall'articolo 15, comma 1, della legge 3 agosto 1999, n. 265, comunque non successiva al 31 dicembre 2005, relativamente alle opere di edilizia scolastica comprese nei rispettivi programmi di intervento.

Nello stesso decreto legge viene anche prorogato di un anno, dal 31 dicembre 2004 al 31 dicembre 2005, il termine per l'adeguamento delle attività alberghiere esistenti con oltre venticinque posti letto (art. 14) ad alcune disposizioni di prevenzione incendi previste dal decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994 (e successive modifiche). Lo slittamento era stato richiesto dalle associazioni di categoria degli albergatori.

02 dicembre  2004

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