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DPR 462/01 - Novità per i luoghi con pericolo di esplosione

Fino al 9 settembre 2003 per individuare gli impianti nei luoghi con pericolo di esplosione soggetti a denuncia in base al DPR 462/01 si continuava a fare riferimento alle disposizioni legislative fino ad allora vigenti. Pertanto, si definivano (convenzionalmente) "luoghi con pericolo di esplosione" quelli in cui si lavoravano o si depositavano i materiali presenti nelle Tabelle A) e B) del DM 22/12/58 le quali individuavano i luoghi dove si applicavano gli artt. 329 e 331 del DPR 547/55.
A partire dal 10 settembre 2003, giorno di entrata in vigore del Dlgs 233/03, viene cambiata l'individuazione dei luoghi con pericolo di esplosione ai sensi dell'applicazione del DPR 462/01. Non deve più essere seguita una classificazione convenzionale basata su una tabella, ma occorre fare riferimento ad una classificazione effettiva dei luoghi pericolosi. Infatti il Dlgs 233/03 abroga i sopraccitati artt. 329 a) e 331 del DPR 547/55 e relative tabelle A) e B) del DM 22/12/58, per imporre la seguente situazione:

  • Il datore di lavoro deve denunciare all'ASL/ARPA gli impianti elettrici realizzati nelle aree classificate come zona 0 e zona 1 in caso di presenza di gas, e gli impianti elettrici realizzati nelle aree classificate come zona 20 e zona 21 in caso di presenza di polveri
  • Il datore di lavoro provvede affinche' le installazioni elettriche nelle aree classificate come zone 0, 1, 20 o 21 siano sottoposte alle verifiche biennali previste dal DPR 462/01

Gli impianti nei quali la classificazione porta ad avere solo zone 2 o 22 non deve essere effettuata la denuncia degli impianti installati in quelle zone, e quindi nemmeno le verifiche periodiche. La classificazione delle zone pericolose si deve effettuare facendo riferimento alla norma CEI 31-30 per quanto riguarda le atmosfere esplosive in presenza di gas e alla norma CEI 31-52 per quanto riguarda le atmosfere esplosive in presenza di polveri combustibili.
Abbiamo detto che le tabelle A) e B) del DM 22/12/58 sono state abrogate, ebbene è vero solo al 99% in quanto la voce 51 della tabella A) è stata salvata e con essa l'art. 329 b) del DPR 547/55. Il motivo è che la voce 51 si riferisce ai luoghi di lavoro nei quali vengono prodotte, lavorate o depositate materie esplosive considerate tali dal regolamento al T.U. delle leggi di pubblica sicurezza RD 6 maggio 1940 n. 635. Si tratta di quegli impianti nei quali il pericolo di esplosione nasce proprio dalla presenza di sostanze come dinamite, tritolo, etc. che non hanno la necessità del comburente per esplodere, ma solo di un innesco. Per questi tipi di impianti le cose rimangono come prima anche sotto l'aspetto sanzionatorio rimanendo agganciati al Dlgs 758/94.
Per gli impianti pericolosi per presenza di gas o polveri invece, il decreto 233/03, inserito come titolo VIII bis all'interno del Dlgs 626/94, introduce, per alcune precise inadempienze da parte del datore di lavoro, delle sanzioni di entità superiore rispetto a quanto previsto per le mancate verifiche sugli altri impianti. Queste sanzioni sono previste dall'art. 89, comma 2° del Dlgs 626/94 e consistono nell'arresto da tre a sei mesi o l'ammenda da lire tre milioni (1549 euro) a lire otto milioni (4132 euro). Riportiamo l'elenco delle violazioni che comportano ciascuna l'applicazione di queste sanzioni, inserendo anche quelle che non sono strettamente connesse con le mancate verifiche:

 


a. Il datore di lavoro non provvede affinché le installazioni elettriche nelle aree classificate come zone 0, 1, 20 e 21, siano sottoposte a verifica biennale come previsto dal DPR 462/01

b. Il datore di lavoro non provvede ad effettuare la classificazione in zone delle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive

c. Il datore di lavoro non assicura che nelle zone pericolose siano applicate le prescrizioni minime di sicurezza previste all'allegato XV-ter del Dlgs 233/03

d. Il datore di lavoro non effettua il coordinamento di tutte le misure riguardanti la salute e la sicurezza dei lavoratori e non specifica nel documento sulla protezione contro le esplosioni, l'obiettivo, le misure e le modalità di detto coordinamento

e. Il datore di lavoro non prende provvedimenti necessari per strutturare gli ambienti di lavoro dove possano svilupparsi atmosfere esplosive pericolose, in modo da permettere di svolgere il lavoro in condizioni di sicurezza

f. Il datore di lavoro non prende provvedimenti necessari per strutturare gli ambienti di lavoro dove possano svilupparsi atmosfere esplosive pericolose, in modo da garantire un controllo durante la presenza dei lavoratori, mediante l'utilizzo di mezzi tecnici adeguati

g. Nel caso che la natura dell'attività non consenta di prevenire la formazione di atmosfere esplosive, il datore di lavoro non fa nulla per evitare l'accensione di atmosfere esplosive

h. Nel caso che la natura dell'attività non consenta di prevenire la formazione di atmosfere esplosive, il datore di lavoro non fa nulla per attenuare gli effetti di un'esplosione

i. Il datore di lavoro non predispone il documento sulla protezione contro le esplosioni (parte integrante del documento sulla valutazione dei rischi)

20 ottobre  2003

 

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