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Ancora sul DPR 462/01: chiarimenti, interpretazioni e novità
Passano i mesi e a poco a poco si squarciano le nubi (non tutte) sui punti controversi o non chiari riguardo al decreto che ha mutato volto all'omologazione e alle verifiche di legge degli impianti di terra, degli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche e degli impianti nei luoghi con pericolo di esplosione.
Saltando da un punto all'altro, vediamo alcuni chiarimenti intervenuti dopo la pubblicazione dell'articolo che presentava il decreto.
- dichiarazione di conformità. Poichè nel decreto si parla di dichiarazione di conformità degli impianti, senza fare riferimento alla legge 46/90, a qualcuno era venuto il dubbio che questa potesse essere una dichiarazione differente. A fugare il labile dubbio ha pensato una circolare ISPESL, che ha precisato ciò che tutti immaginavano, e cioè che questa dichiarazione corrisponde a quella prevista dalla legge 46/90.
- impianti non dotati della dichiarazione di conformità. Per alcuni tipi di impianti, come ad esempio gli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche, non è prevista la dichiarazione di conformità ai sensi della legge 46/90. La stessa circolare ISPESL prevede allora che l'obbligo si possa ritenere soddisfatto redigendo una dichiarazione di esecuzione dell'impianto a regola d'arte, riferendosi alla legge 186/68.
- installatore. Già si sapeva che il verificatore di un Organismo abilitato, assumeva durante la verifica stessa la veste di pubblico ufficiale. Ora è chiaro che anche l'installatore, che rilasciando la dichiarazione di conformità omologa l'impianto di terra e/o l'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche si sostituisce agli Enti (ASL, ISPESL), diventa in quell'atto un pubblico ufficiale ed è quindi tenuto a segnalare ad ispettori con la qualifica di "ufficiali di polizia giudiziaria" (ispettori degli enti suddetti) eventuali inadempienze. In caso contrario potrebbe essere accusato di omessa denuncia di reato.
- verifica biennale o quinquennale. Chi stabilisce se l'ambiente in cui effettuare la verifica deve sottostare ad una verifica biennale (cantiere, medico, incendio, esplosione) o quinquennale ? Il datore di lavoro che se assume ovviamente la responsabilità.
- decreto sul decreto. Il dpr 462/01 stabilisce che i luoghi oggetto del decreto stesso saranno individuati con un successivo decreto, che stabilisca con precisione quali sono i luoghi a maggior rischio in caso di incendio, i luoghi con pericolo di esplosione, etc. Al momento del decreto atteso nessuna traccia.
- luoghi marci. Come individuare per ora i locali ? Tutti quelli soggetti al Certificato di prevenzione Incendi (CPI) elencati al DM 16/02/82 (questo è anche l'orientamento della nuova revisione della sezione 751 della norma CEI 64-8, che riguarda gli ambienti a maggior rischio in caso di incendio) e tutte quelle attività soggette al controllo da parte dei Vigili del Fuoco.
- luoghi con pericolo di esplosione. Quali sono (in attesa di chiarimenti ) ? Tutti quelli in cui si lavorano o si depositano i materiali presenti nelle tabelle A e B del DM 22/12/58, e tutti quelli previsti attraverso la norma CEI 31-30.
- luoghi sia biennali che quinquennali. Cosa fare nel caso in cui in un unico posto di lavoro siano presenti alcuni ambienti per i quali è prevista la verifica biennale e altri per i quali è prevista la verifica quinquennale ? Possiamo individuare tre soluzioni. La prima è quella di non porsi il problema e seguire il decreto alla lettera: ogni due anni si effettua la verifica nell'ambiente biennale e ogni cinque anni si effettua la verifica nell'ambiente quinquennale: semplice ma forse poco razionale. La seconda soluzione potrebbe essere quella di effettuare la verifica ogni due anni per l'intero impianto, a patto che il locale che prevede il biennale sia quello a superficie prevalente, altrimenti si dovrebbe presumere che il datore di lavoro non sia molto d'accordo. Una terza soluzione, di mezzo, potrebbe essere quella di alternare, a intervalli regolari di due anni, una verifica totale dell'impianto e una verifica parziale cioè di quei soli locali che richiedono il biennale. E' vero che quest'ultima soluzione accorcia il quinquennale a quadriennale, però razionalizza gli spostamenti del verificatore e le incombenze del datore di lavoro.
- verificatori. Che caratteristiche devono avere i verificatori degli Organismi abilitati ? Un chiarimento del Ministero delle Attività Produttive ha stabilito più che altro chi non lo può fare. Vengono esclusi infatti chiunque svolga attività di consulenza, progettazione, installazione o manutenzione di impianti (anche se non è quello da verificare). Questo per garantire l'indipendenza degli Organismi abilitati. Tutti gli altri lo possono fare, ma non viene richiesto titolo di studio o esperienza; in sostanza viene lasciato un pò tutto alla serietà del singolo Organismo.
- sovrapposizione di verifiche. Il DPR 462/01 prevede due obblighi per il datore di lavoro: quello di effettuare queste verifiche "di legge" di cui stiamo parlando, con la cadenza stabilita, e quello di effettuare regolari manutenzioni dell'impianto che si possono tradurre anche con l'effettuazione di verifiche "di norma" previste dalla vigente normativa CEI per quell'ambiente. Le prime verifiche sono effettuate dall'ASL/ARPA od Organismo abilitato, le seconde da liberi professionisti. In questo modo non dovrebbero esserci sovrapposizioni di competenze, anche se è abbastanza utopistico aspettarsi che un datore di lavoro faccia eseguire le une e le altre verifiche.
- differenze tra ASL/ARPA e Organismo abilitato. Chiamata dal datore di lavoro ad effettuare la verifica, l'ASL/ARPA ha facoltà di estendere la verifica all'intero ambito della sicurezza all'interno dell'azienda, mentre l'Organismo abilitato si deve limitere ad effettuare le sole verifiche previste.
- ASL/ARPA in azienda. Al contrario di quanto succedeva prima, l'ASL/ARPA non può presentarsi in azienda per effettuare un controllo, diciamo così, a sorpresa. Può solamente presentarsi per chiedere il verbale di verifica ed accertarsi che le scadenze siano state rispettate. L'ASL/ARPA deve essere chiamata dal datore di lavoro, che peraltro ha l'obbligo di chiamarla (o almeno l'Organismo abilitato).
- dichiarazione da trasmettere. Come sappiamo, al termine dei lavori l'installatore deve inviare la dichiarazione di conformità per omologare l'impianto. Ma quale dichiarazione ? L'intera dichiarazione, cioè quella comprensiva anche degli allegati obbligatori previsti, o una versione light con la sola prima pagina ? L'ISPESL, atterrita dall'arrivo di una possibile valanga cartacea, si è affrettata a specificare che è sufficiente inviare il solo frontespizio, assieme al modulo di trasmissione della dichiarazione. D'altra parte l'intera dichiarazione, che non è completa senza gli allegati, è disponibile per un controllo presso l'azienda.
- nuovi organismi abilitati. Con due comunicati, G.U. n. 196 del 22/08/02 e G.U. n. 197 del 22/08/02 si sono aggiunti altri Organismi autorizzati ad effettuare queste verifiche, oltre ai primi stabiliti con la pubblicazione sulla G.U. n. 144 del 21/06/02.
23 ottobre 2002

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