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Entro il 28 marzo 2005 il Decreto Legislativo sul riordino della normativa tecnica impiantistica
Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 13 settembre 2004, n. 215, la legge 23 agosto 2004, n.239: "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia". Si tratta del cosiddetto disegno di legge Marzano (C. 3297-B) sul riassetto del settore energia che era stato definitivamente approvato alla Camera dei deputati il 30 luglio scorso.
La legge entra in vigore il 28 settembre, di conseguenza da questo giorno inizia il conto alla rovescia (sei mesi, quindi il 28 marzo 2005) per l'emanazione del decreto che dovrà andare a modificare il settore dell'installazione elettrica. Ricordiamo infatti cosa dice il comma 44:
- 44. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 7, lettera r), e senza che da ciò derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e nel rispetto delle prerogative costituzionali delle regioni, un decreto legislativo nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) riordino della normativa tecnica impiantistica all'interno degli edifici;
b) promozione di un reale sistema di verifica degli impianti di cui alla lettera a) per accertare il rispetto di quanto previsto dall'attuale normativa in materia con l'obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo un'effettiva sicurezza.
Altri punti della legge interessanti sono il comma 7 lettera r) che assegna allo stato la determinazione dei criteri generali a garanzia della sicurezza degli impianti utilizzatori all'interno degli edifici:
7. Sono esercitati dallo Stato, anche avvalendosi dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, i seguenti compiti e funzioni amministrativi:
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r) la determinazione dei criteri generali a garanzia della sicurezza degli impianti utilizzatori all'interno degli edifici, ferma restando la competenza del Ministero dell'interno in ordine ai criteri generali di sicurezza antincendio.
Ma la nuova legge non solo comporta l'emanazione di un Dlgs sul riordino della normativa tecnica impiantistica all'interno degli edifici, ma ribadisce l'impossibilità per gli Enti fornitori di Energia elettrica di inserirsi nel mercato dell'installazione (devi negozi Enel Si). Ricordiamo infatti il testo del comma 34:
- 34. Le aziende operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale che hanno in concessione o in affidamento la gestione di servizi pubblici locali ovvero la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni infrastrutturali, nel territorio cui la concessione o l'affidamento si riferiscono e per la loro durata, non possono esercitare, in proprio o con società collegate o partecipate, alcuna attività in regime di concorrenza, ad eccezione delle attività di vendita di energia elettrica e di gas e di illuminazione pubblica, nel settore dei servizi postcontatore, nei confronti degli stessi utenti del servizio pubblico e degli impianti. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle attività produttive, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e le altre amministrazioni interessate provvederanno a modificare e integrare le norme e i provvedimenti rilevanti ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma.
28 settembre 2004
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