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27/03/2008

In vigore il decreto Ministeriale n. 37/2008
sull’installazione degli impianti

Annuntio vobis gaudium magnum: Habemus lex. Il lungo travaglio che ha portato alla nascita della “nuova 46/90” è finalmente terminato. Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 61 del 12 marzo 2008 del DM 22 gennaio 2008 n. 37 inizia una nuova pagina della storia installativa italiana. Vediamo come diverse testate ed Enti del settore, hanno dato e commentato la notizia.

 

ASSISTAL

Sicurezza degli impianti: pubblicata la nuova 46/90

Facciamo seguito alla precedente comunicazione per informare che sulla Gazzetta Ufficiale n. 61 del 12 marzo 2008 è stato pubblicato il Decreto 22 gennaio 2008, n. 37, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici .

Tale Decreto di modifica della Legge 46/90 è attuativo dell'art. 11 quaterdecies, comma 13, lettera a) della Legge delega n. 248 del 2 dicembre 2005 con la quale il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente, era delegato ad adottare entro il 31 marzo 2008 uno o più decreti per il riordino delle disposizioni in materia di installazione degli impianti all'interno degli edifici.

A partire dal prossimo 27 marzo 2008, data di entrata in vigore della nuova 46/90 , saranno abrogati il DPR 447/91, il capo V della parte II del Testo unico per l'edilizia (DPR 380/2001), e la legge 5 marzo 1990, n. 46, ad eccezione degli articoli 8, 14 e 16 rispettivamente in tema di finanziamento dell'attività normativa, verifiche e sanzioni.

A riguardo si ricorda che l'abrogazione del suddetto capo V comporta anche l' abrogazione del costituendo Albo dei responsabili tecnici previsto dall'art. 109 comma 2 del Testo Unico sull'edilizia e l'abrogazione dell'art. 108 comma 3 dello stesso Testo Unico che avrebbe consentito alle imprese in possesso di attestazione SOA di ottenere automaticamente l'abilitazione per le attività regolamentate dalla 46/90.

Tra le novità del Decreto, l' estensione dell'ambito di applicazione della 46/90 agli impianti relativi a tutti gli edifici qualunque sia la destinazione d'uso (civile ma anche terziario, commerciale e industriale) inclusi gli impianti non connessi a reti di distribuzione come quelli alimentati da appositi depositi, gli impianti per l'autoproduzione di energia (fino a 20 kW) e gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere .
Inoltre, nell'ottica di una semplificazione degli adempimenti amministrativi in capo alle imprese, il Decreto prevede che la dichiarazione di conformità venga trasmessa soltanto allo Sportello unico del Comune e non alla Camera di Commercio. Sarà infatti il Comune a dover inoltrare copia della stessa dichiarazione alla Camera di Commercio nella cui circoscrizione ha sede l'impresa esecutrice dell'impianto per i necessari riscontri.

In seno al Decreto restano tuttavia ancora delle criticità da superare tra cui, in particolare, le mancate indicazioni sulla fase transitoria di prima applicazione della nuova disciplina per le quali si rende necessario un intervento ministeriale che meglio precisi alcuni aspetti dello steso Decreto fornendo agli operatori maggiore certezza della norma.

Infine resta da definire il sistema delle verifiche come presupposto fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza sugli impianti ai sensi della lettera b) dell'art. 11 quaterdecies, comma 13, della Legge delega. Pertanto l'augurio è che ripartino quanto prima i lavori al Ministero per la definizione di un reale ed efficiente sistema di verifiche che ben si integri con le verifiche previste da altri provvedimenti legislativi e regolamentari.

 

CNA

Impiantisti, ecco la legge. Dopo un iter tortuoso, è in vigore la normativa sull'attività di installazione.
Cna: “restano carenze sulla progettazione”

E' finalmente legge la nuova normativa per gli impianti. “La sua entrata in vigore – sottolinea Ubaldo Manganelli, Presidente Unione Impiantisti e Manutentori Cna Arezzo– era attesa per il 1° gennaio, comunque, non è mai troppo tardi, tanto più che correvamo il pericolo di un'applicazione anche .per gli installatori di impianti del Testo unico dell'edilizia”.

Tra le novità principali previste dal decreto c'è l'innalzamento temporale di alcuni periodi di inserimento per ciò che concerne i requisiti tecnico-professionali e l'ampliamento del campo di applicazione a tutte le tipologie di impianti posti al servizio degli edifici indipendentemente dalla relativa destinazione d'uso.
“Se consideriamo che nel testo non sono previste indicazioni sulla fase transitoria di prima applicazione della nuova disciplina – afferma Manganelli - sarebbe necessario consentire a tutte le imprese regolarmente iscritte che abbiano già svolto l'attività nelle categorie di edifici e per le tipologie di impianti escluse fino a oggi dalla legge n. 46/90, la possibilità di conseguire il riconoscimento della relativa qualificazione professionale”.

Altri problemi potrebbero sorgere per quanto riguarda la progettazione degli impianti. Secondo il decreto il progetto da parte del professionista iscritto all'albo sarebbe obbligatorio per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti al di sopra di soglie dimensionali che gli artigiani della CNA ritengono basse. Il rischio, è che possa costare più il progetto che l'intervento stesso con conseguente aumento di oneri e adempimenti burocratici per il cittadino senza alcun beneficio reale per la sicurezza.
“Pensiamo che si debba ricorrere alla progettazione da parte di un professionista – conclude il dirigente di Cna - solo per l'installazione di un nuovo impianto o il rifacimento, la reale trasformazione e l'ampliamento strutturale di un impianto esistente per lavori che necessitano della denuncia di inizio attività, mentre per lavori di manutenzione straordinaria, di minore complessità, o comunque non subordinati alla Dia, possa essere sufficiente un progetto redatto dal responsabile tecnico dell'impresa”

 

 

LAVORIPUBBLICI.IT

Installazione impianti negli edifici.
SULLA GAZZETTA UFFICIALE IL NUOVO REGOLAMENTO

  Sulla Gazzetta Ufficiale n. 61 del 12 febbraio 2008 è stato pubblicato il decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 recante “Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.”
Il Regolamento, atteso da molto tempo, mette fine alle proroghe relative all'entrata in vigore del Capo V (norme per la sicurezza degli impianti) del Testo unico in materia di edilizia (D.P.R. n. 380/2001), delle quali l'ultima sino al 31 marzo 2008 contenuta nell'articolo 29-bis della legge 28 febbraio 2008, n. 31 di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248.


Con il decreto in argomento, che è composto da 15 articoli e da 2 allegati e con quanto previsto all'articolo 3, comma 1 del decreto legge 28 dicembre 2006, n. 300 convertito dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, dal 27 marzo prossimo, data di entrata in vigore del Regolamento contenuto nel decreto in argomento, sono abrogati il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447, gli articoli da 107 a 121 (CapoV contenente le Norme per la sicurezza degli impianti) del testo unico di cui al D.P.R. n. 380/2001, e la legge 5 marzo 1990, n. 46, ad eccezione degli articoli 8, 14 e 16.


Il regolamento contiene i seguenti articoli ed allegati:

  • articolo 1 – Ambito di applicazione
  • articolo 2 – Definizioni relative agli impianti
  • articolo 3 – Imprese abilitate
  • articolo 4 – Requisiti tecnico-professionali
  • articolo 5 – Progettazione degli impianti
  • articolo 6 – Realizzazione ed installazione degli impianti
  • articolo 7 – Dichiarazione di conformità
  • articolo 8 – Obblighi del committente o del proprietario
  • articolo 9 – Certificato di agibilità
  • articolo 10 – Manutenzione degli impianti
  • articolo 11 – Deposito presso lo sportello unico per l'edilizia del progetto, della dichiarazione di conformità o del certificato di collaudo
  • articolo 12 – Contenuto del cartello informativo
  • articolo 13 – Documentazione
  • articolo 14 – Finanziamento dell'attività di normazione tecnica
  • articolo 15 – Sanzioni
  • allegato I – Schema di dichiarazione di conformità dell'impianto a regola d'arte
  • allegato II – Schema di dichiarazione di conformità dell'impianto a regola d'arte ad uso degli uffici tecnici interni di imprese non installatrici

che si applicano agli impianti posti al servizio degli edifici, collocati all'interno degli stessi, indipendentemente dalla destinazione d'uso a partire dal punto di consegna della fornitura. Al comma 2 dell'articolo 1, gli impianti sono classificati come segue:

  • a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonche' gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
  • b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;
  • c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
  • d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
  • e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
  • f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
  • g) impianti di protezione antincendio.

All'articolo 5 del regolamento viene precisato che per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamneto di tutti gli impianti precedentemente indicati, con esclusione degli impianti indicati alla precedente lettera f), deve essere redatto un progetto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste, nei seguenti casi:

  • impianti di cui alla precedente lettera a), per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 mq;
  • impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori;
  • impianti di cui alla precedente lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o qualora la superficie superi i 200 mq;
  • impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc;
  • impianti di cui alla precedente lettera b), relativi agli impianti elettronici in genere quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione;
  • impianti di cui alla precedente lettera c), dotati di canne fumarie collettive ramificate, nonché impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora;
  • impianti di cui alla precedente lettera e), relativi alla distribuzione e l'utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 50 kw o dotati di canne fumarie collettive ramificate, o impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio;
  • impianti di cui alla precedente lettera g), se sono inseriti in un'attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10.

Ricordiamo, per ultimo, che il provvedimento in argomento dà attuazione all'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge 2 dicembre 2005, n. 248 di conversione del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, in cui era detto espressamente:

“Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, emana uno o più decreti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti a disciplinare:
a) il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici”

 

EDILPORTALE.COM

Impianti negli edifici: pubblicato il nuovo Regolamento. Il provvedimento abroga la legge 46/1990 e parte del TU Edilizia, e fa scattare il raddoppio delle sanzioni

 

Con il DM n. 37 del 22 gennaio 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 61 del 12 marzo 2008, il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato il Regolamento che riordina le disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.


A decorrere dalla data di entrata in vigore del Regolamento, saranno abrogati il regolamento di cui al Dpr 447/1991, gli articoli da 107 a 121 del Testo Unico dell'Edilizia, e la legge 46/1990, ad eccezione degli articoli 8, 14 e 16, le cui sanzioni si raddoppiano per le violazioni degli obblighi previsti dallo stesso regolamento.

I contenuti

Il provvedimento si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla loro destinazione d'uso (art. 1). Gli impianti sono classificati come segue:


a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
b) impianti radiotelevisivi, antenne e impianti elettronici;
c) impianti di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione;
d) impianti idrici e sanitari;
e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas;
f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, montacarichi, scale mobili;
g) impianti di protezione antincendio.


L'art. 3 illustra i requisiti richiesti alle imprese per essere abilitate all'installazione degli impianti.

L'art. 4 elenca i requisiti tecnico-professionali dei soggetti che svolgono l'attività impiantistica.

L'art. 5, concernente la progettazione degli impianti, individua le tipologie di impianti per la cui installazione, trasformazione ed ampliamento è obbligatoria la redazione del progetto da parte di professionisti iscritti negli albi professionali, e i limiti dimensionali degli impianti per i quali è obbligatoria la progettazione.

L'art. 6 illustra i principi generali a cui devono attenersi le imprese installatrici nella realizzazione degli impianti, tra cui il principio secondo cui le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d'arte.
L'art. 7 disciplina la “dichiarazione di conformità” che deve essere rilasciata dall'impresa installatrice al committente al termine dei lavori.

L'art. 8 detta le disposizioni relative agli obblighi del committente o del proprietario degli impianti. In particolare, il committente è tenuto ad affidare i lavori di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria degli impianti ad imprese abilitate.

L'art. 9 prevede l'obbligo di subordinare il rilascio del certificato di agibilità all'acquisizione della dichiarazione di conformità e del certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto.

L'art. 10 disciplina gli obblighi in materia di manutenzione ordinaria degli impianti rimandando, per ascensori e montacarichi in servizio privato, al Dpr 30 aprile 1999, n. 162.

L'art. 11 disciplina le procedure di deposito presso lo sportello unico per l'edilizia del progetto, della dichiarazione di conformità o del certificato di collaudo.

L'art. 12 disciplina il contenuto del cartello informativo che l'impresa è tenuta ad affiggere all'inizio dei lavori per la costruzione o ristrutturazione dell'edificio contenente gli impianti soggetti al Regolamento.

L'art. 13 precisa i termini per la conservazione della documentazione amministrativa e tecnica da parte dei soggetti destinatari delle prescrizioni relative agli impianti.

L'art. 14 disciplina il finanziamento dell'attività di normazione tecnica svolta dall'UNI e dal CEI.

L'art. 15 è dedicato alle sanzioni connesse alle violazioni degli obblighi previsti dal Regolamento.


L'iter
Il provvedimento attua l'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, che prevede che il Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, emani uno o più decreti volti a disciplinare il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.


Sul provvedimento il Consiglio di Stato aveva espresso parere favorevole con osservazioni, manifestando la propria perplessità in primo luogo sulla scelta del Ministero di attuare soltanto la lettera a) dell'art. 11-quaterdecis, comma 13 della legge 248/2005 e rimandando ad un successivo momento l'attuazione delle successive lettere b), c) e d), che attengono alle verifiche degli impianti, alla determinazione delle competenze dello Stato, regioni ed enti locali, e alle sanzioni.


La scelta del Ministero di attuare soltanto la lettera a) è legata alla necessità di interrompere la serie delle proroghe, evitando per il momento di abrogare la normativa primaria (legge n. 46/1990 e DPR 380/2001) e non introducendo alcuna innovazione sostanziale, ma effettuando una ricognizione della normativa esistente, e chiarendo alcuni aspetti applicativi della normativa primaria che avevano dato luogo a contenzioso.


Con l'entrata in vigore fissata al 27 marzo 2008, il Regolamento sorpasserà la Parte II , Capo V del Dpr 380/2001 (Testo unico in materia di edilizia), relativo alla sicurezza degli impianti, la cui entrata in vigore è stata prorogata al 31 marzo 2008 dall'articolo 29-bis della legge di conversione del decreto Milleproroghe (Legge n. 31 del 28 febbraio 2008).


In realtà il Capo V del TU Edilizia è entrato in vigore il 1° gennaio di quest'anno, dopo che il 31 dicembre 2007 è scaduta l'ultima proroga disposta dal DL 300/2006 (poi convertito nella legge 17/2007) che aveva “congelato” le norme fino alla data di entrata in vigore del Regolamento appena emanato, ma comunque non oltre il 31 dicembre 2007.


Ma la legge 17/2007 ha anche disposto che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del Regolamento, sarebbero stati abrogati il regolamento di cui al Dpr 447/1991, gli articoli da 107 a 121 del Testo Unico dell'Edilizia, e la legge 46/1990, ad eccezione degli articoli 8, 14 e 16, le cui sanzioni si raddoppiano per le violazioni degli obblighi previsti dallo stesso regolamento.


Il Decreto Legge Milleproroghe (DL n. 248 del 31 dicembre 2007) non ha prorogato quella scadenza e - poiché il 1° gennaio il Regolamento non era ancora stato emanato - la Parte II , Capo V del Dpr 380/2001 è entrata in vigore il 1° gennaio 2008 per poi essere nuovamente sospeso, dal 1° marzo 2008, dalla legge di conversione del Milleproroghe.

 

 

TNE

 

Il testo del nuovo Decreto 22 gennaio 2008, n. 37
(appena pubblicato sulla G.U. n. 61 del 12 marzo 2008)
sostituisce la legge 46/90.


- il nuovo DM 37/08 che sostituisce la legge 46/90 entra in vigore il 27 marzo 2008 (quindici giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale);

- nella stessa data sono abrogati (ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto 28/12/06 n. 300, convertito con modifiche dalla legge 26/2/07 n. 17):

•  gli articoli da 107 a 121 del DPR 380/01;

•  il DPR 447/91;

•  la legge 46/90 ad eccezione degli articoli 8 (Finanziamento dell'attività di normazione tecnica), art. 14 (Verifiche), art. 16 (Sanzioni).

In base a quanto sopra, la dichiarazione di conformità deve essere rilasciata sul "vecchio modulo" (DM 20/2/92) fino al 26 marzo 2008; dal giorno successivo la dichiarazione di conformità va rilasciata sui nuovi moduli, previsti dagli allegati I e II del DM 37/08, rispettivamente per le imprese installatrici e gli uffici tecnici interni delle imprese non installatrici.


ELETTRICOPLUS

Pubblicata la "nuova 46/90". 46/90 addio.
Dopo tanti rinvii e "stop and go" è stato pubblicato il provvedimento che rende effettiva l'abrogazione del Capo V del Testo Unico Edilizia.

 

Ora dovremo abituarci a fare riferimento al decreto 22 gennaio 2008 n. 37 (37/08), "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici", pubblicato in Gazzetta Ufficiale ieri (GU n. 61 del 12 marzo 2008).

Il decreto entrerà in vigore dal 27 marzo prossimo e rende effettiva l'abrogazione del Capo V del Testo Unico Edilizia (DPR 380/2001), del DPR 447/91 (regolamento attuativo della legge 46/90) e la stessa legge 46/90 ad esclusione degli articoli 8-14 e 16 che vengono confermati nel nuovo provvedimento.



Scarica il decreto Ministeriale n. 37/2008

 

17 marzo 2008

 

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