IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma
quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 24 ottobre 1942, n. 1415;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n.
1767;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497;
Visto l'articolo 2 del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 441;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162,
ed in particolare l'articolo 19 che ha previsto che le operazioni di
collaudo degli impianti installati fino alla data del 30 giugno 1999
avrebbero dovuto concludersi entro il 25 giugno 2000;
Considerato che gli impianti da collaudare risultano essere ancora diverse
migliaia, e che pertanto è necessario procedere alla modifica del
suddetto articolo 19 provvedendo alla proroga del suddetto termine, in
quanto non è stato possibile completare le suddette operazioni entro il
termine previsto;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 29 giugno 2000;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva
per gli atti normativi nell'adunanza del 28 agosto 2000;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 6 ottobre 2000;
Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri
per il coordinamento delle politiche comunitarie, per la funzione
pubblica, per gli affari regionali, della sanità e del lavoro e della
previdenza sociale;
EMANA
il seguente regolamento:
Art. 1.
Modifiche all'articolo 19
del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162
1. Il comma 3 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica
30 aprile 1999, n. 162, è sostituito dal seguente:
"3. Gli impianti che, alla data di entrata in vigore del presente
regolamento sono sprovvisti della certificazione CE di conformità ovvero
della licenza di esercizio, di cui all'articolo 6 della legge 24 ottobre
1942, n. 1415, nonché gli impianti di cui al comma 1, sono legittimamente
messi in servizio se, entro il 30 giugno 2001, il proprietario o il suo
legale rappresentante trasmettono al competente ufficio comunale l'esito
positivo del collaudo effettuato, ai sensi delle norme vigenti fino alla
data di entrata in vigore del presente regolamento:
a) dagli organismi competenti ai sensi della legge 24 ottobre 1942, n.
1415, e dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del
lavoro (ISPESL);
b) da un organismo di certificazione di cui all'articolo 9;
c) dall'installatore avente il proprio sistema di qualità certificato, ai
sensi del presente regolamento;
d) con autocertificazione dell'installatore corredata da perizia giurata
di un ingegnere iscritto all'albo.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
NOTE
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dell'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di
legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente
della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti
aventi valore di legge ed i regolamenti.
- L'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, reca norme per
l'emanazione di regolamenti con decreto del Presidente della Repubblica.
- La legge 24 ottobre 1942, n. 1415, reca: "Impianto ed esercizio di
ascensori e di montacarichi in servizio privato".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767,
reca: "Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 24
ottobre 1942, n. 1415, concernente l'impianto e l'esercizio di ascensori e
di montacarichi in servizio privato".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497,
reca: "Approvazione del regolamento per gli ascensori ed i
montacarichi in servizio privato".
- Si riporta l'art. 2 del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597
(Disciplina delle funzioni prevenzionali e omologative delle unità
sanitarie locali e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro):
"Art. 2. Ferme le competenze attribuite o trasferite alle unità
sanitarie locali dagli articoli 19, 20 e 21 della legge 23 dicembre 1978,
n. 833, è attribuita, a decorrere dal 1° luglio 1982, all'ISPESL, la
funzione statale di omologazione dei prodotti industriali ai sensi
dell'art. 6, lettera n), n. 18, e dell'art. 24 della legge 23 dicembre
1978, n. 833, nonché il controllo di conformità dei prodotti industriali
di serie al tipo omologato.
Per omologazione di un prodotto industriale si intende la procedura
tecnico-amministrativa con la quale viene provata e certificata la
rispondenza del tipo o del prototipo di prodotto prima della riproduzione
e immissione sul mercato, ovvero del primo o nuovo impianto, a specifici
requisiti tecnici prefissati ai sensi e per i fini prevenzionali della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché anche ai fini della qualità dei
prodotti.
Le procedure e le modalità amministrative e tecniche, le specifiche
tecniche, le forme di attestazione e le tariffe dell'omologazione sono
determinate con decreti interministeriali dei Ministri dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, della sanità e del lavoro e della
previdenza sociale, previo parere dell'ISPESL".
- Il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268, reca: "
Riordinamento dell'Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del
lavoro, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre
1992, n. 421 ".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 441, reca:
"Regolamento concernente l'organizzazione, il funzionamento e la
disciplina delle attività relative ai compiti dell'ISPESL, in attuazione
dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n.
268".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, reca:
"Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE,
93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative alle macchine".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, reca:
"Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE
sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione
del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa
licenza di esercizio".
- Si riporta il testo dell'art. 6 della citata legge 24 ottobre 1942, n.
1415:
"Art. 6. - Il collaudo di primo impianto degli ascensori e dei
montacarichi e le ispezioni periodiche, debbono di regola essere eseguite
da funzionari del Corpo del genio civile, forniti di laurea in ingegneria,
designati di volta in volta dall'ispettore generale compartimentale del
genio civile.
Tuttavia il Ministero dei lavori pubblici può autorizzare l'Ente
nazionale di propaganda per la prevenzione degli infortuni ad eseguire,
per tutto il territorio dello Stato o per una parte di tale territorio, a
mezzo di ingegneri forniti di laurea dipendenti dall'Ente medesimo e
scelti da apposito elenco annualmente approvato dal detto Ministero, le
prove di collaudo e le ispezioni degli ascensori e dei montacarichi,
esclusi quelli delle amministrazioni statali, e degli stabilimenti
industriali e delle aziende agricole.
La vigilanza sul servizio di cui al precedente comma è esercitato dal
Ministero dei lavori pubblici.
Spetta esclusivamente all'Ispettorato del lavoro di eseguire, a mezzo
degli ispettori dipendenti, forniti di laurea in ingegneria, visite ed
ispezioni agli ascensori ed ai montacarichi degli stabilimenti industriali
ed a quelli delle aziende agricole.
Per gli ascensori ed i montacarichi delle amministrazioni statali
provvedono, di regola, al collaudo ed alle ispezioni, gli ingegneri del
Corpo del genio civile.
Le amministrazioni statali che hanno propri ruoli di ingegneri provvedono
direttamente per mezzo degli ingegneri dei rispettivi ruoli".
Nota all'art. 1:
- Si riporta l'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica
30 aprile 1999, n. 162, come modificato dal presente regolamento:
"Art. 19 (Norme finali e transitorie). - 1. Salvo quanto previsto al
comma 3, fino alla data del 30 giugno 1999, è consentito commercializzare
e mettere in servizio gli ascensori conformi alle norme vigenti fino alla
data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Fino alla data del 30 giugno 1999 si intendono legittimamente
commercializzati e messi in servizio i componenti di sicurezza conformi
alle normative vigenti fino alla data di entrata in vigore del presente
regolamento.
3. Gli impianti che, alla data di entrata in vigore del presente
regolamento sono sprovvisti della certificazione CE di conformità ovvero
della licenza di esercizio, di cui all art. 6 della legge 24 ottobre 1942,
n. 1415, nonché gli impianti di cui al comma 1, sono legittimamente messi
in servizio se, entro il 30 giugno 2001, il proprietario o il suo legale
rappresentante trasmettono al competente ufficio comunale l'esito positivo
del collaudo effettuato, ai sensi delle norme vigenti fino alla data di
entrata in vigore del presente regolamento:
a) dagli organismi competenti ai sensi della legge 24 ottobre 1942, n.
1415, e dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del
lavoro (ISPESL);
b) da un organismo di certificazione di cui all'art. 9;
c) dall'installatore avente il proprio sistema di qualità certificato, ai
sensi del presente regolamento;
d) con autocertificazione dell'installatore corredata da perizia giurata
di un ingegnere iscritto all'albo.
4. Copia della documentazione di collaudo, ove effettuato dagli organismi
di cui al comma 3, lettere b), c) e d), è trasmessa, a cura del
proprietario o del suo legale rappresentante all'organismo già competente
per il collaudo di primo impianto ai sensi della legge 24 ottobre 1942, n.
1415, e successive modificazioni e integrazioni.".
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