Decreto
del Presidente della Repubblica n. 459 del 24/07/1996
Regolamento
per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368CEE, 93/44CEE e 93/68CEE
concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative
alle macchine.
(Gazz.
Uff. Suppl. Ordin. n. 209 del 06/09/1996)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 22.2.1994, n. 146, ed in particolare l'art. 4 e gli allegati C e
D;
Viste le direttive 89/392/CEE del Consiglio del 14 giugno 1989, 91/368/CEE del
Consiglio del 20 giugno 1991, 93/44/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993, e
93/68/CEE del Consiglio del 22 luglio 1993 - art. 6 - concernenti il
riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine;
Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 20 giugno 1995;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 21
marzo 1996;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
12 luglio 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
EMANA
il seguente regolamento:
Art. 1. - Campo di applicazione e
definizioni
1. Le norme del presente regolamento si applicano alle macchine, nonché ai
componenti di sicurezza immessi separatamente sul mercato, così come definiti
al comma 2.
2. Ai fini del presente regolamento, si intende per:
a) macchina:
1) un insieme di pezzi o di organi, di cui almeno uno mobile, collegati tra
loro, anche mediante attuatori, con circuiti di comando e di potenza o altri
sistemi di collegamento, connessi solidalmente per una applicazione ben
determinata, segnatamente per la trasformazione, il trattamento, lo spostamento
o il condizionamento di materiali;
2) un insieme di macchine e di apparecchi che, per raggiungere un risultato
determinato, sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento
solidale;
3) una attrezzatura intercambiabile che modifica la funzione di una macchina,
commercializzata per essere montata su una macchina o su una serie di macchine
diverse o su un trattore dall'operatore stesso, nei limiti nei quali tale
attrezzatura non sia un pezzo di ricambio o un utensile;
b) componente di sicurezza:
un componente, purché non sia una attrezzatura intercambiabile, che il
costruttore o il suo mandatario stabilito nell'Unione europea immette sul
mercato allo scopo di assicurare, con la sua utilizzazione, una funzione di
sicurezza e il cui guasto o cattivo funzionamento pregiudica la sicurezza o la
salute delle persone esposte.
3. Si intende per immissione sul mercato la prima messa a disposizione sul
mercato dell'Unione europea, a titolo oneroso o gratuito, di una macchina o di
un componente di sicurezza per la sua distribuzione o impiego. Si considerano
altresì immessi sul mercato la macchina o il componente di sicurezza messi a
disposizione dopo aver subito modifiche costruttive non rientranti nella
ordinaria o straordinaria manutenzione.
4. Si intende per messa in servizio:
a) la prima utilizzazione della macchina o del componente di sicurezza sul
territorio dell'Unione europea;
b) l'utilizzazione della macchina o del componente di sicurezza costruiti sulla
base della legislazione precedente e già in servizio alla data di entrata in
vigore del presente regolamento, qualora siano stati assoggettati a variazioni
delle modalità di utilizzo non previste direttamente dal costruttore.
5. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:
a) le macchine la cui unica fonte di energia sia quella prodotta dalla forza
umana direttamente applicata, ad eccezione delle macchine per il sollevamento di
carichi ovvero di persone;
b) le macchine per uso medico destinate all'impiego diretto sul paziente;
c) le attrezzature specifiche per i parchi di divertimento;
d) le caldaie a vapore e i recipienti a pressione;
e) le macchine specificamente progettate o destinate ad uso nucleare che, se
difettose, possono provocare emissioni di radioattività;
f) le fonti radioattive incorporate in una macchina;
g) le armi da fuoco;
h) i serbatoi di immagazzinamento e le condutture per il trasporto di benzina,
gasolio per autotrazione, liquidi infiammabili e sostanze pericolose;
i) i mezzi di trasporto aerei, stradali, ferroviari o per via d'acqua destinati
unicamente al trasporto di persone e quelli destinati al trasporto delle merci
per la sola parte inerente la funzione del trasporto. Non sono esclusi dal campo
di applicazione del presente regolamento i veicoli destinati all'industria
estrattiva;
l) le navi e le unità mobili off-shore, nonché le attrezzature destinate ad
essere utilizzate a bordo di tali navi o unità;
m) gli impianti a fune, comprese le funicolari, per il trasporto pubblico o non
pubblico di persone;
n) i trattori agricoli e forestali quali definiti al paragrafo 1 dell'art. 1
della dir. 74/150/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a
ruote, modificata da ultimo dalla dir. 86/297/CEE;
o) le macchine appositamente progettate e costruite a fini militari o di
mantenimento dell'ordine;
p) gli ascensori che collegano in modo permanente piani definiti di edifici e
costruzioni mediante una cabina che si sposta lungo guide rigide la cui
inclinazione sull'orizzontale è superiore a 15 gradi, destinata al trasporto:
1) di persone;
2) di persone e cose;
3) soltanto di cose se la cabina è accessibile, ossia se una persona può
penetrarvi senza difficoltà, e attrezzata con elementi di comando situati al
suo interno o alla portata di una persona che si trovi al suo interno;
q) i mezzi destinati al trasporto di persone che utilizzano veicoli a
cremagliera;
r) gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere;
s) gli elevatori di scenotecnica;
t) gli ascensori da cantiere per il trasporto di persone o di persone e
materiale.
6. Ai sensi dell'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto col
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono adottate le modifiche del
presente regolamento concernenti modalità esecutive e caratteristiche di ordine
tecnico.
Art. 2. - Conformità ai requisiti
essenziali di sicurezza
1. Possono essere immessi sul mercato o messi in servizio le macchine ed i
componenti di sicurezza conformi alle disposizioni del presente regolamento ed
ai requisiti essenziali di cui all'allegato I, purché debitamente installati,
mantenuti in efficienza ed utilizzati conformemente alla loro destinazione, non
pregiudichino la sicurezza e la salute.
2. Prima dell'immissione sul mercato o della messa in servizio, il costruttore o
il suo mandatario residente nell'Unione europea deve attestare la conformità ai
requisiti essenziali di cui al comma 1:
a) per le macchine, mediante la dichiarazione CE di conformità di cui
all'allegato II, punto A, e l'apposizione della marcatura di conformità CE di
cui all'art. 5;
b) per i componenti di sicurezza, mediante la dichiarazione CE di conformità di
cui all'allegato II, punto C.
3. Si presumono rispondenti ai requisiti essenziali di cui al comma 1 le
macchine ed i componenti di sicurezza costruiti in conformità alle norme
armonizzate di cui all'art. 3. che li riguardano.
4. Le macchine che, per dichiarazione del costruttore o di un suo mandatario
residente nell'Unione europea, sono destinate ad essere incorporate od
assemblate con altre macchine per costituire una macchina ai sensi del presente
regolamento possono circolare sul mercato prive della marcatura di conformità
CE, purché corredate della dichiarazione del fabbricante di cui al punto B
dell'allegato II, salvo il caso in cui esse possano funzionare in modo
indipendente.
5. Le macchine per le quali i rischi sono principalmente di origine elettrica
debbono rispondere in via prioritaria alle disposizioni di cui alla legge
18.10.1977 n. 791, di attuazione della dir. 73/23/CEE, ed alle successive
modifiche.
6. L'installatore della macchina o del componente di sicurezza deve procedere
secondo le istruzioni fornite dal costruttore a corredo della stessa, avendo la
piena responsabilità della corretta esecuzione.
7. Nel caso di componenti di sicurezza destinati ad essere incorporati o
assemblati con altri componenti di sicurezza per costituire un altro componente
di sicurezza ai sensi del presente regolamento si applica il comma 2, lettera
b).
Art. 3. - Norme armonizzate e
disposizioni di carattere equivalente
1. Ai sensi del presente regolamento si intendono per norme armonizzate le
disposizioni di carattere tecnico adottate dagli organismi di normazione europea
su mandato della Commissione dell'Unione europea e da quest'ultima approvate, i
cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della stessa e trasposte in una norma nazionale.
2. I riferimenti delle norme nazionali che traspongono le norme armonizzate sono
pubblicati, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
3. In assenza di norme armonizzate, con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana i riferimenti delle
norme nazionali che soddisfano a tutti o parte dei requisiti essenziali di
sicurezza di cui all'allegato I.
4. Gli enti normatori italiani di cui alla legge 21.6.1986, n. 317, adottano le
procedure necessarie per consentire alle parti sociali la partecipazione nel
processo di elaborazione delle norme armonizzate in materia di macchine.
Art. 4. - Procedura di certificazione
1. Prima di redigere la dichiarazione di conformità di cui all'art. 2,
comma 2, lettera a), il costruttore o
un suo mandatario residente nell'Unione europea, deve:
a) se la macchina non è compresa tra quelle elencate nell'allegato IV,
costituire il fascicolo tecnico previsto dall'allegato V ed osservare gli
adempimenti previsti dallo stesso allegato;
b) se la macchina è compresa tra quelle elencate nell'allegato IV ed è
fabbricata senza rispettare o rispettando soltanto parzialmente le norme di cui
all'art. 3, comma 2, o in mancanza di queste, sottoporre il modello della
macchina all'esame per la certificazione CE secondo le procedure previste
dall'allegato VI;
c) se la macchina è compresa tra quelle elencante nell'allegato IV ed è
fabbricata conformemente alle norme di cui all'art. 3, comma 2, il costruttore o
il suo mandatario residente nell'Unione europea deve effettuare, a sua scelta,
uno dei seguenti adempimenti:
1) costituire il fascicolo tecnico previsto dall'allegato VI e trasmetterlo ad
un organismo di certificazione notificato che lo conserva agli atti e ne
rilascia ricevuta;
2) sottoporre il fascicolo tecnico di cui all'allegato VI all'organismo di
certificazione notificato il quale si limita a verificare che sono state
correttamente utilizzate le norme di cui all'art. 3, comma 2, e rilasciare un
attestato di adeguatezza del fascicolo;
3) sottoporre il modello della macchina all'esame per la certificazione CE
previsto dall'allegato VI.
2. Nel caso di cui al comma 1, lettera c),
punto 1), si applicano altresì le disposizioni di cui al numero 5, primo
periodo, e di cui al numero 7 dell'allegato VI.
3. Nel caso di cui al comma 1, lettera c),
punto 2), si applicano altresì le disposizioni di cui ai numeri 5, 6 e 7
dell'allegato VI.
4. Nei casi previsti dal comma 1, lettera a)
e lettera c), punti 1) e 2), la
dichiarazione CE di conformità deve attestare unicamente la conformità ai
requisiti essenziali di cui all'allegato I.
5. Nei casi previsti dal comma 1, lettera b)
e lettera c) punto 3), la
dichiarazione CE di conformità deve attestare la conformità dell'esemplare cui
si riferisce al modello sottoposto all'esame per la certificazione CE.
6. Prima di redigere la dichiarazione di conformità di cui all'art. 2, comma 2,
lettera b), il costruttore od un suo mandatario residente nell'Unione europea
deve sottoporre i componenti di sicurezza alle procedure di certificazione di
cui ai commi 1, 3, 4 e 5. Inoltre, qualora si proceda ad un esame per la
certificazione CE, l'organismo di certificazione di cui all'art. 8 verifica
l'idoneità del componente di sicurezza a svolgere le funzioni di sicurezza
dichiarate dal costruttore.
7. Nei casi nei quali né il costruttore né alcun mandatario residente
nell'Unione europea abbiano ottemperato agli obblighi di cui ai commi 1, 2, 3, 4
e 5, tali obblighi incombono su chiunque immetta la macchina o il componente di
sicurezza sul mercato o assembli macchine o parti di macchine o componenti di
sicurezza di origini diverse per la successiva immissione sul mercato o
costruisca la macchina o il componente di sicurezza per uso proprio.
8. Non è soggetto agli obblighi di cui al comma 7 colui che installa su una
macchina o su un trattore attrezzature intercambiabili, a condizione che gli
elementi siano compatibili e che ciascuna parte costituente la macchina montata
sia munita della marcatura CE e corredata della dichiarazione CE di conformità.
9. Le revoche degli attestati di certificazione CE da parte degli organismi che
li hanno rilasciati debbono essere motivate e comunicate immediatamente agli
interessati e ai Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
del lavoro e della previdenza sociale. Il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, per il tramite del Ministero degli affari esteri,
informa gli altri Stati membri e la Commissione dell'Unione europea delle
revoche stesse.
10. Le revoche degli attestati di certificazione CE contengono le indicazioni
dei mezzi di ricorso possibili ed il termine entro cui è possibile ricorrere.
11. Qualora le macchine siano disciplinate da altre norme relative ad aspetti
diversi e che prevedono l'apposizione della marcatura CE, quest'ultima indica
che le macchine si presumono conformi a tali norme; tuttavia, nel caso in cui
sia lasciata al fabbricante la facoltà di scegliere il regime da applicare
durante un periodo transitorio, la marcatura CE indica che gli apparecchi
soddisfano soltanto le norme applicate dal fabbricante; in questo caso, nei
documenti, nelle avvertenze o nei fogli di istruzione, che debbono accompagnare
le macchine, sono riportati i riferimenti normativi applicati.
Art. 5. - Marcatura «CE»
1. La marcatura CE, il cui modello è riportato nell'allegato III, è
costituita dalla sigla «CE».
2. La marcatura CE è apposta sulla macchina in modo visibile e deve essere
leggibile per tutto il prevedibile periodo di durata della stessa, conformemente
al punto 1.7.3. dell'allegato I.
3. Fino alla data del 1° gennaio 1997 è consentita la commercializzazione di
macchine che riportano di seguito alla sigla «CE» le ultime due cifre
dell'anno di apposizione della marcatura di cui al presente articolo.
4. E' vietato apporre sulle macchine marcature che possano indurre in errore
circa il significato ed il simbolo grafico della marcatura CE; possono essere
apposti altri marchi, purché non limitino la visibilità e la leggibilità
della marcatura CE.
Art. 6. - Rappresentanza nel Comitato
permanente
1. La rappresentanza italiana in seno al Comitato permanente previsto
dall'art. 6, paragrafo 2, della dir. 89/392/CEE, è composta da un
rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Art. 7. - Ritiro dal mercato e clausola
di salvaguardia
1. Per le macchine o componenti di sicurezza già immessi sul mercato muniti
della marcatura CE, il controllo della conformità ai requisiti essenziali di
sicurezza di cui all'allegato I è operato dal Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e dal Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, attraverso i propri organi ispettivi in coordinamento permanente fra
loro al fine di evitare duplicazioni dei controlli.
2. Le amministrazioni di cui al comma 1 possono avvalersi, in conformità alla
legislazione vigente, per gli accertamenti di carattere tecnico, dell'Istituto
superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro (ISPESL) e degli altri uffici
tecnici dello Stato.
3. Qualora gli organismi di vigilanza competenti per la prevenzione e sicurezza
accertino la non conformità di una macchina o di un componente di sicurezza ai
requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I, ne danno immediata
comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed
al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
4. Qualora sia constatato che una macchina o un componente di sicurezza, pur
accompagnati dalla dichiarazione di conformità ed utilizzati conformemente alla
loro destinazione, rischiano di pregiudicare la sicurezza delle persone o,
eventualmente, degli animali domestici o dei beni, il Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, previa verifica dell'esistenza dei rischi
segnalati, ne ordina il ritiro temporaneo dal mercato ed il divieto di
utilizzazione, con provvedimento motivato e notificato all'interessato, con
l'indicazione dei mezzi di ricorso e del termine entro cui è possibile
ricorrere.
5. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato informa la
Commissione dell'Unione europea dei provvedimenti di cui al comma 4, precisando
se il provvedimento è motivato da:
a) non conformità ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I;
b) carenza ovvero applicazione non corretta delle norme di cui all'art. 3, comma
2.
6. A seguito delle conclusioni delle consultazioni avviate dalla Commissione
dell'Unione europea in seno al Comitato permanente di cui all'art. 6, i
provvedimenti di cui al comma 4 possono essere definitivamente confermati,
modificati o revocati.
7. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunica i
provvedimenti di cui ai commi 4 e 6 al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale ed agli organi di vigilanza.
8. In occasione di fiere, di esposizioni, di dimostrazioni o analoghe
manifestazioni pubbliche, è consentita la presentazione di macchine o di
componenti di sicurezza che non sono conformi alle disposizioni del presente
regolamento, purché un apposito cartello indichi chiaramente la non conformità
di dette macchine e di detti componenti di sicurezza e la impossibilità di
acquistarli prima che siano resi conformi dal fabbricante o dal suo mandatario
stabilito nel territorio comunitario. Al momento delle dimostrazioni debbono
essere prese le misure di sicurezza adeguate per assicurare la protezione delle
persone.
9. Gli oneri relativi al ritiro dal mercato delle macchine o dei componenti di
sicurezza ai sensi del presente articolo sono a carico del costruttore o del suo
mandatario residente nell'Unione europea.
Art. 8. - Organismi di certificazione
1. Le attività di certificazione di cui all'art. 4, relative a macchine o
componenti di sicurezza di cui all'allegato IV, sono effettuate da organismi
autorizzati e notificati ai sensi del presente articolo.
2. Possono essere autorizzati organismi in possesso dei requisiti minimi di cui
all'allegato VII e degli altri requisiti stabiliti nel decreto ministeriale
22.3.1993, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 78 del 3 aprile 1993, di attuazione
del decreto legislativo 4.12.1992, n. 475. La domanda di autorizzazione deve
essere presentata, nelle forme del citato decreto ministeriale 22 marzo 1993,
all'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
3. L'autorizzazione è rilasciata entro novanta giorni con decreto del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto col Ministero del
lavoro e della previdenza sociale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, agli organismi di cui
al comma 2 con organizzazione conforme alle norme UNI-EN 45011; trascorsi
novanta giorni l'autorizzazione s'intende negata.
4. Le spese relative alla certificazione sono a totale carico del costruttore o
del suo mandatario stabilito nell'Unione europea. Le spese relative ai controlli
preliminari connessi alla procedura di autorizzazione degli organismi sono a
totale carico del richiedente.
5. Le amministrazioni che hanno rilasciato l'autorizzazione determinano gli
indirizzi volti ad assicurare la necessaria omogeneità dell'attività di
certificazione, vigilano sull'attività degli organismi autorizzati e hanno
facoltà di procedere, attraverso tecnici dei propri uffici centrali e
periferici, ad ispezioni e verifiche per accertare la permanenza dei requisiti e
il regolare svolgimento delle procedure previste dal presente regolamento,
operando in coordinamento permanente fra loro.
6. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tramite il
Ministero degli affari esteri, notifica tempestivamente alla Commissione
dell'Unione europea e agli Stati membri l'elenco degli organismi autorizzati ed
ogni sua successiva modificazione, anche al fine della pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea. Il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato cura periodicamente la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana degli elenchi aggiornati degli organismi autorizzati
di cui al presente articolo.
7. Nei casi di certificazione previsti dall'art. 4, comma 1, lettera c),
punto 2), l'organismo autorizzato ha la responsabilità della corretta
valutazione dell'adeguatezza del fascicolo tecnico.
8. Nei casi di certificazione previsti dall'art. 4, comma 1, lettera b)
e lettera c), punto 3), l'organismo autorizzato ha la responsabilità della
corretta valutazione della conformità del modello di macchina o di componente
di sicurezza esaminato ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato
I.
Art. 9. - Conferma degli organismi di
certificazione
1. Gli organismi già autorizzati in via provvisoria ai sensi della
circolare del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
25.2.1993, n. 159258, possono richiedere all'ispettorato tecnico del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato la relativa riconferma, nel
termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
Decorso tale termine in mancanza della domanda di riconferma le autorizzazioni
si intendono decadute.
2. L'istanza di cui al comma 1, in regola col bollo, deve indicare le eventuali
modificazioni intervenute ed ogni elemento utile a completare la documentazione
presentata in sede di istanza provvisoria, secondo le prescrizioni del presente
regolamento.
3. La decisione sulla domanda di riconferma dell'autorizzazione, previa verifica
delle certificazioni rilasciate in via provvisoria, è adottata con le procedure
di cui all'art. 8, entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente regolamento.
Art. 10. - Norma di rinvio
1. Alle procedure relative all'attività di certificazione di conformità
delle macchine e dei componenti di sicurezza e a quelle finalizzate alla
autorizzazione degli organismi di certificazione, alla vigilanza sugli organismi
stessi, nonché all'effettuazione dei controlli sui prodotti, si applicano le
disposizioni dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
Art. 11. - Norme finali e transitorie
1. Fatto salvo l'art. 1, comma 3, in caso di modifiche costruttive, chiunque
venda, noleggi o conceda in uso o in locazione finanziaria macchine o componenti
di sicurezza già immessi sul mercato o già in servizio alla data di entrata in
vigore del presente regolamento e privi di marcatura CE, deve attestare, sotto
la propria responsabilità, che gli stessi sono conformi, al momento della
consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, alla
legislazione previgente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Le macchine o i componenti di sicurezza già immessi sul mercato o messi in
servizio, per i quali, nel periodo compreso fra il 1° gennaio 1993 e la data di
entrata in vigore del presente regolamento, è stata presentata all'ISPESL
domanda di omologazione non ancora respinta, si intendono legittimamente immessi
sul mercato o messi in servizio se:
a) l'ISPESL conclude positivamente il procedimento di omologazione;
b) l'interessato trasmette la dichiarazione di conformità ed il fascicolo
tecnico di cui al presente regolamento, nel termine di sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del regolamento stesso, all'ISPESL che procede alla
archiviazione della istanza di omologazione, previa verifica della completezza
della documentazione e, nel caso di macchine o di componenti indicati
nell'allegato IV, previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui
all'allegato I o della relativa certificazione rilasciata da uno degli organismi
di cui all'art. 9. La trasmissione all'ISPESL della documentazione produce gli
effetti di cui al comma 3.
3. Chiunque utilizzi macchine già soggette alla disciplina di cui al decreto
ministeriale 12 settembre 1959, messe in servizio successivamente all'entrata in
vigore del presente regolamento, ha l'obbligo di denuncia al dipartimento
periferico competente per territorio dell'ISPESL dell'avvenuta installazione
della macchina.
4. Le macchine di sollevamento o di spostamento di persone ed i componenti di
sicurezza costruiti in conformità alla legislazione previgente alla data di
entrata in vigore del presente regolamento possono essere immessi sul mercato e
messi in servizio fino al 31 dicembre 1996.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
ALLEGATO I - REQUISITI ESSENZIALI DI
SICUREZZA E DI SALUTE RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE E ALLA COSTRUZIONE DELLE
MACCHINE E DEI COMPONENTI DI SICUREZZA.
(previsto dall'art. 2, comma 1)
Ai fini del presente allegato, il termine "macchina" designa sia la «macchina»,
quale definita all'articolo 1, comma 2, lettera a),
sia il "componente di sicurezza", quale definito allo stesso comma 2,
lettera b).
OSSERVAZIONI PRELIMINARI
1. Gli obblighi previsti dai requisiti essenziali di sicurezza e di salute si
applicano soltanto se sussiste il rischio corrispondente per la macchina in
questione allorché viene utilizzata alle condizioni previste dal fabbricante.
In ogni caso i requisiti 1.1.2, 1.7.3 e 1.7.4 si applicano all'insieme delle
macchine oggetto del presente allegato.
2. I requisiti essenziali di sicurezza e di salute elencati nel presente
allegato sono inderogabili. Tuttavia, tenuto conto dello stato della tecnica,
gli obiettivi da essi prefissi possono non essere raggiunti. In questo caso e
nella misura del possibile la macchina deve essere progettata e costruita per
tendere verso tali obiettivi.
3. I requisiti essenziali di sicurezza e di salute sono stati raggruppati in
funzione dei rischi che coprono.
Le macchine presentano un insieme di rischi che possono essere esposti in vari
capitoli del presente allegato.
Il fabbricante ha l'obbligo di effettuare un'analisi dei rischi per cercare
tutti quelli che concernono la sua macchina; deve inoltre progettare e costruire
la macchina tenendo presente l'analisi.
1. REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA E DI
SALUTE
1.1. Considerazioni generali
1.1.1. Definizioni
Ai sensi della presente direttiva, si intende per:
1. «Zone pericolose», qualsiasi zona all'interno e/o in prossimità di una
macchina in cui la presenza di una persona esposta costituisca un rischio per la
sicurezza e la salute di detta persona.
2. «Persona esposta», qualsiasi persona che si trovi interamente o in parte in
una zona pericolosa.
3. «Operatore», la o le persone incaricate di installare, di far funzionare,
di regolare, di eseguire la manutenzione, di pulire, di riparare e di
trasportare una macchina.
1.1.2. Principi d'integrazione della
sicurezza
a) Per costruzione, le macchine devono essere atte a funzionare, ad essere
regolate e a subire la manutenzione senza che tali operazioni, se effettuate
nelle condizioni previste dal fabbricante, espongano a rischi le persone.
Le misure adottate devono avere lo scopo di eliminare il rischio di infortuni
durante l'esistenza prevedibile della macchina, comprese le fasi di montaggio e
smontaggio anche se tale rischio fosse la conseguenza di una situazione anormale
prevedibile.
b) Per la scelta delle soluzioni più opportune il fabbricante deve applicare i
seguenti principi, nell'ordine indicato:
- eliminare o ridurre i rischi nel miglior modo possibile (integrazione della
sicurezza nella progettazione e nella costruzione della macchina);
- adottare le misure di protezione necessarie nei confronti dei rischi che non
possono essere eliminati;
- informare gli utilizzatori dei rischi residui dovuti all'incompleta efficacia
delle misure di protezione adottate, indicare se è richiesta una formazione
particolare e segnalare se è necessario prevedere un dispositivo di protezione
individuale.
c) In sede di progettazione e di costruzione della macchina, nonché all'atto
della redazione delle istruzioni per l'uso, il fabbricante deve considerare non
soltanto l'uso normale della macchina, ma anche l'uso della macchina
ragionevolmente prevedibile.
La macchina deve essere progettata in modo da evitare che sia utilizzata
anormalmente, se ciò può comportare un rischio. Negli altri casi le istruzioni
per l'uso devono richiamare l'attenzione dell'utilizzatore sulle
controindicazioni nell'uso della macchina che potrebbero, in base
all'esperienza, presentarsi.
d) Nelle condizioni d'uso previste devono essere ridotti al minimo possibile il
disagio, la fatica e le tensioni psichiche (stress) dell'operatore, tenuto conto
dei principi dell'ergonomia.
e) All'atto della progettazione e della costruzione il fabbricante deve tener
conto degli obblighi imposti all'operatore dall'uso necessario o prevedibile
delle attrezzature di protezione individuali (ad esempio: calzature, guanti,
ecc.).
f) La macchina deve essere fornita completa di tutte le attrezzature e gli
accessori speciali essenziali per poterla regolare, eseguirne la manutenzione e
utilizzarla senza alcun rischio.
1.1.3. Materiali e prodotti
I materiali utilizzati per la costruzione della macchina o i prodotti impiegati
ed originati durante la sua utilizzazione non devono presentare rischi per la
sicurezza e la salute delle persone esposte.
In particolare, se vengono usati dei fluidi, la macchina deve essere progettata
e costruita in modo da poter essere utilizzata senza rischi dovuti al
riempimento, all'utilizzazione, al recupero e all'evacuazione.
1.1.4. Illuminazione
Il fabbricante fornisce un'illuminazione incorporata adeguata alle
operazioni dove, malgrado un'illuminazione ambiente avente un valore normale, la
mancanza di tale dispositivo potrebbe determinare rischi.
Il fabbricante deve avere cura che non vi siano zone d'ombra, abbaglianti
fastidiosi, né effetti stroboscopici pericolosi dovuti all'illuminazione
fornita dal fabbricante.
Gli organi interni che devono essere ispezionati frequentemente devono essere
muniti di opportuni dispositivi di illuminazione; lo stesso dicasi per le zone
di regolazione e di manutenzione.
1.1.5. Progettazione della macchina ai
fini di trasporto
La macchina o ciascuno dei suoi diversi elementi deve:
- poter essere trasportata in modo sicuro
- essere imballata o progettata per essere immagazzinata in modo sicuro e senza
deterioramenti (per esempio: sufficiente stabilità, supporti speciali, ecc.).
Se la massa, le dimensioni o la forma della macchina o dei suoi vari elementi
non ne consentono lo spostamento a mano, la macchina o ciascuno dei suoi vari
elementi deve essere:
- munita di accessori che consentano di afferrarla con un mezzo di sollevamento;
- progettata in modo da consentire il fissaggio di detti accessori (ad esempio:
fori filettati),
- di forma tale che i normali mezzi di sollevamento possano adattarvisi
facilmente.
Se la macchina o uno dei suoi elementi possono essere trasportati a mano, essa
deve essere:
- facilmente spostabile,
- munita di dispositivi di presa (ad esempio: maniglie, ecc.) che ne consentano
il trasporto in tutta sicurezza.
Sono necessarie disposizioni speciali per il trasporto di utensili e/o di parti
di macchine, anche leggeri, potenzialmente pericolosi (forma, materia, ecc.).
1.2. Comandi
1.2.1. Sicurezza ed affidabilità dei
sistemi di comando
I sistemi di comando devono essere progettati e costruiti in modo da essere
tanto sicuri ed affidabili da evitare qualsiasi situazione pericolosa. Essi
devono in particolare essere progettati e costruiti in modo:
- che resistano alle sollecitazioni normali di servizio e agli agenti esterni,
- che non si producano situazioni pericolose in caso di errori di logica nelle
manovre.
1.2.2. Dispositivi di comando
I dispositivi di comando devono essere:
- chiaramente visibili, individuabili ed eventualmente contrassegnati da una
marcatura adatta,
- disposti in modo da garantire una manovra sicura, univoca e rapida,
- progettati in modo tale che il movimento del dispositivo di comando sia
coerente con l'azione del comando,
- situati fuori delle zone pericolose tranne il caso, all'occorrenza, di taluni
organi, come un arresto di emergenza, una console di apprendimento per i robot,
- sistemati in modo che la loro manovra non causi rischi supplementari,
- progettati o protetti in modo che l'azione comandata, se comporta un rischio,
non possa aver luogo senza una manovra intenzionale,
- fabbricati in modo da resistere agli sforzi prevedibili; particolare
attenzione sarà data ai dispositivi di arresto di emergenza che possono essere
soggetti a grossi sforzi.
Se un dispositivo di comando è progettato e costruito per consentire varie
azioni differenti, vale a dire se la sua azione è univoca (ad esempio:
utilizzazione di tasti, ecc.), l'azione comandata deve essere chiaramente
indicata e, all'occorrenza, confermata.
La posizione e la corsa dei dispositivi di comando, nonché lo sforzo richiesto
devono essere compatibili con l'azione comandata, tenendo conto dei principi
ergonomici. Si deve tener conto degli obblighi dovuti all'uso necessario e
prevedibile di dispositivi di protezione individuale (ad esempio: calzature,
guanti, ecc.).
La macchina deve essere munita di dispositivi di segnalazione (quadranti,
segnali, ecc.) e indicazioni la cui conoscenza è necessaria per un
funzionamento sicuro. Dal posto di comando l'operatore deve poter vedere
l'indicazione dei suddetti dispositivi.
Dal posto di comando principale l'operatore deve poter essere in grado di
assicurarsi dell'assenza di persone esposte nelle zone di rischio.
Se ciò fosse impossibile, il sistema di comando deve essere progettato e
costruito in modo che ogni messa in marcia sia preceduta da un segnale di
avvertimento sonoro e/o visivo. La persona esposta deve avere il tempo e i mezzi
per impedire rapidamente l'avviamento della macchina.
1.2.3. Avviamento
L'avviamento di una macchina deve essere possibile soltanto con una azione
volontaria su un dispositivo di comando previsto a tal fine.
Lo stesso dicasi
- per la rimessa in marcia dopo un arresto, indipendentemente dall'origine,
- per il comando di una modifica rilevante delle condizioni di funzionamento (ad
esempio: velocità, pressione, ecc.),
salvo se questa rimessa in marcia o questa modifica delle condizioni di
funzionamento non presenti alcun rischio per le persone esposte.
La rimessa in marcia o la modifica delle condizioni di funzionamento risultanti
dalla normale sequenza di un ciclo automatico non riguarda questo requisito
essenziale.
Se una macchina dispone di più dispositivi di comando dell'avviamento e se, di
conseguenza, gli operatori possono mettersi reciprocamente in pericolo, devono
essere previsti dispositivi complementari per escludere questo rischio (ad
esempio: dispositivi di convalida o selettori che consentono il funzionamento di
un solo dispositivo di avviamento per volta).
La rimessa in funzionamento automatico di un impianto automatizzato dopo un
arresto deve poter essere effettuata facilmente, dopo che sono soddisfatte le
condizioni di sicurezza.
1.2.4. Dispositivo di arresto
Arresto normale
Ogni macchina deve essere munita di un dispositivo di comando che
consenta l'arresto generale in condizioni di sicurezza.
Ogni posto di lavoro deve essere munito di un dispositivo di comando che
consenta di arrestare, in funzione dei rischi esistenti, tutti gli elementi
mobili della macchina o unicamente parti di essi, in modo che la macchina sia in
situazione di sicurezza. L'ordine di arresto della macchina deve essere
prioritario rispetto agli ordini di avviamento.
Ottenuto l'arresto della macchina o dei suoi elementi pericolosi, si deve
interrompere l'alimentazione degli azionatori.
Arresto
di emergenza
Ogni macchina deve essere munita di uno o più dispositivi di arresto di
emergenza che consentano di evitare situazioni di pericolo che rischino di
prodursi imminentemente o che si stiano producendo. Da quest'obbligo sono
escluse:
- le macchine per le quali il dispositivo di arresto di emergenza non può
ridurre il rischio perché non riduce il tempo per ottenere l'arresto normale
oppure perché non permette di prendere le misure specifiche che il rischio
richiede,
- le macchine portatili e quelle a guida manuale.
Detto dispositivo deve:
- comprendere dispositivi di comando chiaramente individuabili, ben visibili e
rapidamente accessibili,
- provocare l'arresto del processo pericoloso nel tempo più breve possibile,
senza creare rischi supplementari,
- eventualmente avviare, o permettere di avviare, alcuni movimenti di
salvaguardia.
Quando si smette di azionare il comando dell'arresto di emergenza dopo un ordine
di arresto, detto ordine deve essere mantenuto da un blocco del dispositivo di
arresto di emergenza, sino al suo sblocco; non deve essere possibile ottenere il
blocco del dispositivo senza che quest'ultimo generi un ordine di arresto; lo
sblocco del dispositivo deve essere possibile soltanto con una apposita manovra
e non deve riavviare la macchina, ma soltanto autorizzarne la rimessa in
funzione.
Impianti
complessi
Nel caso di macchine o di elementi di macchine progettati per lavorare
assemblati, il fabbricante deve progettare e controllare la macchina in modo
tale che i dispositivi di arresto, compreso l'arresto di emergenza, possano
bloccare non soltanto la macchina ma anche tutte le attrezzature a valle e/o a
monte qualora il loro mantenimento in funzione costituisse un pericolo.
1.2.5. Selettore modale di funzionamento
Il modo di comando selezionato deve avere la priorità su tutti gli altri
sistemi di comando, salvo l'arresto di emergenza.
Se la macchina è stata progettata e costruita per consentire il funzionamento o
il comando multimodale e presenta diversi livelli di sicurezza (ad esempio: per
consentire la regolazione, la manutenzione, l'ispezione, ecc.), essa deve essere
equipaggiata di un selettore modale che possa essere bloccato in ciascuna
posizione di funzionamento. A ciascuna posizione del selettore corrisponderà un
solo modo di comando o di funzionamento.
Il selettore può essere sostituito da altri mezzi di selezione che consentano
di limitare l'utilizzazione di talune funzioni della macchina ad alcune
categorie di operatori (ad esempio: codici di accesso a talune funzioni di
comandi numerici, ecc.).
Se per alcune operazioni la macchina deve poter funzionare con i dispositivi di
protezione neutralizzati, il selettore modale deve simultaneamente:
- escludere il comando automatico,
- autorizzare i movimenti soltanto mediante dispositivi di comando che
necessitano un'azione continuata,
- autorizzare il funzionamento degli elementi mobili pericolosi soltanto in
condizioni di sicurezza migliorate (ad esempio, velocità ridotta, sforzo
ridotto, a intermittenza o altre disposizioni adeguate) evitando i rischi
derivanti dalle sequenze collegate;
- vietare qualsiasi movimento che potrebbe presentare un pericolo, se
volontariamente o involontariamente agisse sui sensori interni della macchina.
Inoltre al posto di manovra, l'operatore deve avere la padronanza del
funzionamento degli elementi sui quali agisce.
1.2.6. Avaria del circuito di
alimentazione di energia
L'interruzione, il ripristino dopo un'interruzione o la variazione,
indipendentemente dal senso, dell'alimentazione di energia della macchina non
deve creare situazioni pericolose.
In particolare occorre evitare:
- l'avviamento intempestivo,
- l'impedimento dell'arresto della macchina se l'ordine è già stato dato,
- la caduta o l'espulsione di un elemento mobile della macchina o di un pezzo
della macchina,
- l'impedimento dell'arresto automatico o manuale degli elementi mobili di
qualsiasi tipo,
- l'inefficienza dei dispositivi di protezione.
1.2.7. Avaria del circuito di comando
Un'anomalia della logica del circuito di comando, un'avaria o un
deterioramento del circuito di comando non devono creare situazioni pericolose.
In particolare occorre evitare:
- l'avviamento intempestivo,
- l'impedimento dell'arresto della macchina se l'ordine è già stato dato,
- la caduta o l'espulsione di un elemento mobile della macchina o di un pezzo
della macchina,
- l'impedimento dell'arresto automatico o manuale degli elementi mobili di
qualsiasi tipo,
- l'inefficacia dei dispositivi di protezione.
1.2.8. Software
Il «software» di dialogo tra operatore e sistema di comando o di controllo
di una macchina deve essere progettato in modo che sia di facile impiego.
1.3. Misure di protezione contro i rischi
meccanici
1.3.1. Stabilità
La macchina, elementi ed attrezzature compresi, deve essere progettata e
costruita in modo che, nelle condizioni di funzionamento previste (eventualmente
tenendo conto delle condizioni climatiche), la sua stabilità sia tale da
consentirne l'utilizzazione senza rischio di rovesciamento, di caduta o di
spostamento intempestivo.
Se la forma stessa della macchina o la sua installazione non garantiscono
sufficiente stabilità, devono essere previsti ed indicati nelle istruzioni per
l'uso appositi mezzi di fissaggio.
1.3.2. Rischio di rottura durante il
funzionamento
Gli elementi della macchina, nonché i loro organi di collegamento devono
resistere agli sforzi cui devono essere sottoposti durante l'utilizzazione
prevista dal fabbricante.
I materiali utilizzati devono presentare caratteristiche di resistenza
sufficienti ed adeguate all'ambiente di utilizzazione previsto dal fabbricante,
in particolare per quanto concerne i fenomeni di fatica, di invecchiamento, di
corrosione e di abrasione.
Il fabbricante indicherà nelle istruzioni per l'uso i tipi e le frequenze delle
ispezioni e manutenzioni necessarie per motivi di sicurezza. Egli indicherà
eventualmente i pezzi soggetti ad usura, nonché i criteri di sostituzione.
Se, nonostante le precauzioni prese (ad esempio nel caso delle mole), sussistono
rischi di esplosione o di rottura, gli elementi mobili in questione devono
essere montati e protetti in modo che i loro eventuali frammenti vengano
trattenuti.
Le tubazioni rigide o elastiche contenenti fluidi, in particolare ad alta
pressione, dovranno poter sopportare le sollecitazioni interne ed esterne
previste e saranno solidamente fissate e/o protette da qualsiasi tipo di
danneggiamento esterno; opportune precauzioni saranno prese affinché, in caso
di rottura, esse non presentino rischi (movimenti bruschi, getti ad alta
pressione, ecc.).
In caso di alimentazione automatica del materiale da lavorare verso l'utensile,
devono essere soddisfatte le seguenti condizioni per evitare rischi per le
persone esposte (ad esempio: rottura dell'utensile):
- al momento del contatto utensili/pezzo, l'utensile deve aver raggiunto le sue
normali condizioni di lavoro,
- al momento dell'avviamento e/o dell'arresto dell'utensile (volontario o
accidentale), il movimento di alimentazione e il movimento dell'utensile debbono
essere coordinati.
1.3.3. Rischi dovuti alla caduta e alla
proiezione di oggetti
Devono essere prese precauzioni per evitare la caduta o la proiezione di
oggetti (pezzi lavorati, utensili, trucioli, frammenti, residui ecc.) che
possono presentare un rischio.
1.3.4. Rischi dovuti a superfici, spigoli
ed angoli
Gli elementi accessibili della macchina devono essere privi, entro i limiti
consentiti dalle loro funzioni, di angoli acuti e di spigoli vivi, nonché di
superfici rugose che possono causare lesioni.
1.3.5. Rischi dovuti alle macchine
combinate
Quando la macchina è prevista per poter eseguire diversi tipi di operazioni
con ripresa manuale del pezzo fra ogni operazione (macchina combinata), essa
deve essere progettata e costruita in modo che ciascun elemento possa essere
utilizzato separatamente senza che gli altri elementi costituiscano un pericolo
o un impedimento per la persona esposta.
A tal fine gli elementi che non siano protetti devono poter essere messi in moto
o arrestati individualmente.
1.3.6. Rischi dovuti alle variazioni di
velocità di rotazione degli utensili
Quando la macchina è progettata per effettuare operazioni in condizioni di
impiego diverse (ad esempio: in materia di velocità e di alimentazione), deve
essere progettata e costruita in modo che la scelta e la regolazione di tali
condizioni possano essere effettuate in modo sicuro e affidabile.
1.3.7. Prevenzione dei rischi dovuti agli
elementi mobili
Gli elementi mobili della macchina devono essere progettati, costruiti e
disposti per evitare i rischi oppure, se sussistono rischi, essere muniti di
protezioni o dispositivi di protezione in modo tale da prevenire qualsiasi
rischio di contatto che possa provocare infortuni.
Devono essere prese tutte le disposizioni necessarie per impedire un blocaggio
improvviso degli elementi mobili di lavoro. Nei casi nei quali, malgrado le
precauzioni prese, può verificarsi un bloccaggio, mezzi di protezione
specifici, utensili specifici, le istruzioni per l'uso ed, eventualmente,
un'indicazione sulla macchina stessa dovranno essere forniti dal fabbricante per
permettere di sbloccare la macchina senza rischi
1.3.8. Scelta di una protezione contro i
rischi dovuti agli elementi mobili
Le protezioni o dispositivi di protezione usati contro i rischi dovuti agli
elementi mobili devono essere scelti in funzione del rischio effettivo. Per la
scelta si deve ricorrere alle seguenti indicazioni:
A. Elementi mobili di trasmissione
Le protezioni progettate per proteggere le persone esposte ai rischi dovuti
agli elementi mobili di trasmissione (ad esempio: pulegge, cinghie, ingranaggi,
cremagliere, alberi di trasmissione, ecc.) devono essere:
- sia delle protezioni fisse, conformi ai requisiti 1.4.1 e 1.4.2.1;
- sia delle protezioni mobili, conformi ai requisiti 1.4.1 e 1.4.2.2.A.
Se si prevedono frequenti interventi deve essere scelta quest'ultima soluzione.
B. Elementi mobili che partecipano alla
lavorazione
Le protezioni o i dispositivi di protezione progettati per proteggere le
persone esposte ai rischi provocati dagli elementi mobili che concorrono al
lavoro (quali, ad esempio, utensili da taglio, elementi mobili delle presse,
cilindri, pezzi in corso di lavorazione, ecc.) devono essere:
- possibilmente delle protezioni fisse, conformi ai requisiti 1.4.1 e 1.4.2.1;
- oppure protezioni mobili conformi ai requisiti 1.4.1 e 1.4.2.2.B o dispositivi
di protezione quali i dispositivi sensibili (ad esempio: relé immateriali,
commutatori a tappeto), i dispositivi di protezione che mantengono l'operatore a
distanza (ad esempio: comandi a due mani), i dispositivi di protezione destinati
a impedire automaticamente l'accesso di tutto o parte del corpo dell'operatore
alla zona pericolosa, conformemente ai requisiti 1.4.1 e 1.4.3.
Tuttavia, se taluni elementi mobili che partecipano alla lavorazione non possono
essere resi inaccessibili, interamente o in parte, durante il loro funzionamento
a causa delle operazioni che richiedono l'intervento
dell'operatore in loro prossimità, detti elementi, per quanto tecnicamente
possibile, devono essere muniti:
- di protezioni fisse, conformi ai requisiti 1.4.1 e 1.4.2.1 che impediscano
l'accesso alle parti degli elementi non utilizzate per la lavorazione,
- e di protezioni regolabili, conformi ai requisiti 1.4.1 e 1.4.2.3 che limitino
l'accesso alle parti degli elementi mobili indispensabili alla lavorazione.
1.4. Caratteristiche richieste per le
protezioni ed i dispositivi di protezione
1.4.1. Requisiti generali
Le protezioni e i dispositivi di protezione:
- devono essere di costruzione robusta,
- non devono provocare rischi supplementari,
- non devono essere facilmente elusi o resi inefficaci,
- devono essere situati ad una distanza sufficiente dalla zona pericolosa,
- non devono limitare più del necessario l'osservazione del ciclo di lavoro,
- devono permettere gli interventi indispensabili per l'installazione e/o la
sostituzione degli attrezzi nonché per i lavori di manutenzione, limitando però
l'accesso soltanto al settore in cui deve essere effettuato il lavoro e se
possibile, senza smontare la protezione o il dispositivo di protezione.
1.4.2. Requisiti particolari per le
protezioni
1.4.2.1. Protezioni fisse
Le protezioni fisse devono essere fissate solidamente.
Il loro fissaggio deve essere ottenuto con sistemi che richiedono l'uso di
utensili per la loro apertura.
Per quanto possibile, esse non devono poter rimanere al loro posto in mancanza
dei loro mezzi di fissaggio.
1.4.2.2. Protezioni mobili
A. Le protezioni mobili del tipo A devono:
- per quanto possibile, restare unite alla macchina quando siano aperte;
- essere munite di un dispositivo di bloccaggio che impedisca l'avviamento degli
elementi mobili sino a quando esse consentono l'accesso a detti elementi e
inserisca l'arresto non appena esse non sono più in posizione di chiusura.
B. Le protezioni mobili del tipo B devono essere progettate ed inserite nel
sistema di comando in modo che:
- la messa in moto degli elementi mobili non sia possibile fin tanto che
l'operatore può raggiungerli,
- la persona esposta non possa accedere agli elementi mobili in movimento,
- la loro regolazione richieda un intervento volontario, ad esempio, l'uso di un
attrezzo, di una chiave, ecc.,
- la mancanza o il mancato funzionamento di uno dei loro elementi impedisca
l'avviamento o provochi l'arresto degli elementi mobili,
- un ostacolo di natura adeguata garantisca una protezione in caso di rischio di
proiezione.
1.4.2.3. Protezioni regolabili che
limitano l'accesso
Le protezioni regolabili che limitano l'accesso alle parti degli elementi
mobili indispensabili alla lavorazione devono:
- potersi regolare manualmente o automaticamente a seconda del tipo di
lavorazione da eseguire;
- potersi regolare facilmente senza l'uso di un attrezzo;
- ridurre per quanto possibile il rischio di proiezione.
1.4.3. Requisiti particolari per i
dispositivi di protezione
I dispositivi di protezione devono essere concepiti ed inseriti nel sistema
di comando in modo che:
- la messa in moto degli elementi mobili non sia possibile fintantoché
l'operatore può raggiungerli,
- la persona esposta non possa accedere agli elementi mobili in movimento,
- la loro regolazione richieda un intervento volontario, ad esempio l'uso di un
attrezzo, di una chiave, ecc.,
- la mancanza o il mancato funzionamento di uno dei loro elementi impedisca
l'avviamento o provochi l'arresto degli elementi mobili.
1.5. Misure di protezione contro altri
rischi
1.5.1. Rischi dovuti all'energia
elettrica
Se la macchina è alimentata con energia elettrica, essa deve essere
progettata, costruita ed equipaggiata in modo da prevenire o da consentire di
prevenire tutti i rischi dovuti all'energia elettrica.
La specifica normativa vigente relativa al materiale elettrico destinato
all'impiego entro determinati limiti di tensione deve essere applicata alle
macchine che vi sono soggette.
1.5.2. Rischi dovuti all'elettricità
statica
La macchina deve essere progettata e costruita in modo da evitare o da
ridurre la formazione di cariche elettrostatiche pericolose e/o deve essere
munita di mezzi che consentano di scaricarle.
1.5.3. Rischi dovuti a energie diverse
dall'energia elettrica
Se la macchina è alimentata con energia diversa da quella elettrica (ad
esempio idraulica, pneumatica o termica ecc.), essa deve essere progettata,
costruita ed equipaggiata in modo da prevenire tutti i rischi che possono
derivare da questi tipi di energia.
1.5.4. Rischi dovuti a errori di
montaggio
Gli errori commessi al montaggio o al rimontaggio di taluni pezzi, che
potrebbero essere all'origine di rischi, devono essere resi impossibili dalla
progettazione degli stessi oppure mediante indicazioni figuranti sui pezzi e/o
sui carter. Le stesse indicazioni devono figurare sui pezzi mobili e/o sul loro
carter qualora occorra conoscere il senso del moto per evitare rischi.
Raccomandazioni supplementari devono eventualmente figurare nelle istruzioni per
l'uso.
Se l'origine dei rischi può essere dovuta ad un collegamento difettoso, la
progettazione o le indicazioni figuranti sulle tabulazioni e/o sulle morsetterie
devono rendere impossibili i raccordi errati di fluidi, compresi quelli dei
conduttori elettrici.
1.5.5. Rischi dovuti a temperature
estreme
Devono essere prese opportune disposizioni per evitare qualsiasi pericolo di
lesioni, per contatto o a distanza, dovute a pezzi o materiali a temperatura
elevata o molto bassa.
Devono essere studiati i rischi di proiezione di materiali caldi o molto freddi.
Qualora sussista tale possibilità si devono prendere le misure necessarie per
impedirli e, se tecnicamente non fattibile, per renderli meno pericolosi.
1.5.6. Rischi d'incendio
La macchina deve essere progettata e costruita in modo da evitare qualsiasi
rischio d'incendio o di surriscaldamento provocato dalla macchina stessa o da
gas, liquidi, polveri, vapori ed altre sostanze, prodotti o utilizzati dalla
macchina.
1.5.7. Rischi di esplosione
La macchina deve essere progettata e costruita in modo da evitare qualsiasi
rischio di esplosione provocato dalla macchina stessa o da gas, liquidi,
polveri, vapori ed altre sostanze prodotti o utilizzati dalla macchina.
A tal fine il fabbricante prenderà le misure necessarie per
- evitare una concentrazione pericolosa dei prodotti,
- impedire l'infiammazione dell'atmosfera esplosiva,
- ridurre le conseguenze di un'eventuale esplosione in modo che non abbia
effetti pericolosi sull'ambiente circostante.
Se il fabbricante prevede l'utilizzazione della macchina in un'atmosfera
esplosiva, saranno prese le stesse precauzioni.
Il materiale elettrico di queste macchine deve essere conforme, per i rischi di
esplosione, alle vigenti direttive specifiche.
1.5.8. Rischi dovuti al rumore
La macchina deve essere progettata e costruita in modo tale che i rischi
dovuti all'emissione di rumore aereo siano ridotti al livello minimo, tenuto
conto del progresso tecnico e della possibilità di disporre di mezzi atti a
limitare il rumore, in particolare alla fonte.
1.5.9. Rischi dovuti alle vibrazioni
La macchina deve essere progettata e costruita in modo tale che i rischi
dovuti alle vibrazioni trasmesse dalla macchina siano ridotti al livello minimo,
tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilità di mezzi atti a
ridurre le vibrazioni, in particolare alla fonte.
1.5.10. Rischi dovuti alle radiazioni
La macchina deve essere progettata e costruita in modo tale che qualsiasi
emissione di radiazioni da parte della macchina sia limitata a quanto necessario
al suo funzionamento e i suoi effetti sulle persone esposte siano nulli o
ridotti a proporzioni non pericolose.
1.5.11. Rischi dovuti alle radiazioni
esterne
La macchina deve essere progettata e costruita in modo tale che il suo
funzionamento non sia perturbato dalle radiazioni esterne.
1.5.12. Rischi dovuti a dispositivi laser
In caso di impiego di dispositivi laser va tenuto conto delle seguenti
disposizioni:
- i dispositivi laser montati su macchine devono essere progettati e costruiti
in modo da evitare qualsiasi radiazione involontaria,
- i dispositivi laser montati su macchine debbono essere protetti in modo tale
che né le radiazioni utili, né la radiazione prodotta da riflessione o da
diffusione e la radiazione secondaria possano nuocere alla salute,
- i dispositivi ottici per l'osservazione o la regolazione di dispositivi laser
montati su macchine devono essere tali che i raggi laser non creino alcun
rischio per la salute.
1.5.13. Rischi dovuti alla emissioni di
polveri, gas, ecc.
La macchina deve essere progettata, costruita e/o equipaggiata in modo tale
da evitare i rischi dovuti a gas, liquidi, polveri, vapori ed altri residui
prodotti.
Se il rischio esiste, la macchina deve essere equipaggiata in modo tale da poter
captare e/o aspirare i suddetti prodotti.
Se la macchina non è chiusa durante il normale funzionamento, i dispositivi di
captazione e/o di aspirazione di cui al comma precedente devono essere situati
il più vicino possibile al luogo di emissione.
1.5.14. Rischio di restare imprigionati
in una macchina.
Le macchine devono essere progettate, costruite o dotate di mezzi che
consentano di evitare ad una persona esposta di restarvi chiusa dentro o, in
caso di impossibilità, di chiedere aiuto.
1.5.15. Rischio di caduta.
Le parti della macchina sulle quali è previsto lo spostamento o lo
stazionamento delle persone devono essere progettate e costruite in modo da
evitare che esse scivolino, inciampino o cadano su tali parti o fuori di esse.
1.6. Manutenzione
1.6.1. Manutenzione della macchina
I punti di regolazione, di lubrificazione e di manutenzione devono essere
situati fuori dalle zone pericolose. Gli interventi di regolazione, di
manutenzione, di riparazione e di pulitura della macchina devono poter essere
eseguiti sulla macchina ferma.
Se per motivi tecnici non è possibile soddisfare una delle precedenti
condizioni, dette operazioni devono poter essere eseguite senza rischi (vedi in
particolare il punto 1.2.5).
Per le macchine automatizzate e se del caso, per altre macchine, il fabbricante
prevedrà eventualmente un dispositivo di connessione che consenta di montare un
dispositivo di diagnosi di ricerca delle avarie.
Gli elementi delle macchine automatizzate che devono essere sostituiti
frequentemente, soprattutto in seguito a un cambiamento della fabbricazione o
quando sono sensibili agli effetti dell'usura o soggetti a deterioramento in
seguito ad un incidente, devono essere facilmente smontabili e rimontabili in
condizioni di sicurezza. L'accesso a questi elementi deve consentire di svolgere
questi compiti con i mezzi tecnici necessari (attrezzi, strumenti di misura,
ecc.) secondo il metodo operativo definito dal costruttore.
1.6.2. Mezzi di accesso al posto di
lavoro o ai punti d'intervento
Il fabbricante deve prevedere mezzi di accesso (scale, passerelle, ecc.) che
consentano di raggiungere in completa sicurezza tutti i punti nei quali devono
avvenire le operazioni di produzione, di regolazione e di manutenzione.
Le parti della macchina sulle quali è previsto lo spostamento o lo
stazionamento delle persone devono essere progettate e costruite in modo da
evitare cadute.
1.6.3. Isolamento dalle fonti di
alimentazione di energia
Ogni macchina deve essere munita di dispositivi che consentono di isolarla
da ciascuna delle sue fonti di alimentazione di energia. Questi dispositivi
debbono essere chiaramente individuati e potersi bloccare qualora il
collegamento rischi di presentare un pericolo per le persone esposte. Nel caso
di macchine alimentate ad energia elettrica mediante una spina ad innesto, è
sufficiente la separazione della spina.
Il dispositivo deve essere parimenti bloccato nel caso in cui l'operatore non
possa verificare l'effettivo costante isolamento da tutte le posizioni che deve
occupare.
L'eventuale energia residua o immagazzinata dopo l'isolamento della macchina
deve poter essere dissipata senza pericolo per le persone esposte.
In deroga al requisito precedente, taluni circuiti possono non essere separati
dalla loro fonte di energia onde consentire, ad esempio, il supporto di pezzi,
la tutela di informazioni, l'illuminazione delle parti interne, ecc. In questo
caso devono essere prese disposizioni particolari per garantire la sicurezza
degli operatori.
1.6.4. Intervento dell'operatore
Le macchine devono essere progettate, costruite ed equipaggiate in modo tale
da limitare le cause d'intervento degli operatori.
L'intervento di un operatore, ogniqualvolta non potrà essere evitato, dovrà
poter essere effettuato facilmente, in condizioni di sicurezza.
1.6.5. Pulitura delle parti interne
La macchina deve essere progettata e costruita in modo che la pulitura delle
parti interne della macchina che ha contenuto sostanze o preparazioni pericolose
sia possibile senza penetrare in tali parti interne; lo stesso dicasi per
l'eventuale svuotamento completo che deve poter essere fatto dall'esterno. Se è
assolutamente impossibile evitare di penetrarvi, il fabbricante deve prendere
all'atto della costruzione misure atte a consentire di effettuare la pulitura
col minimo rischio possibile.
1.7. Segnalazioni
1.7.0. Dispositivi di informazione
Le informazioni necessarie alla guida di una macchina devono essere chiare e
facilmente comprensibili.
Non devono essere in quantità tale da accavallarsi nella mente dell'operatore.
Quando la sicurezza e la salute delle persne esposte possono essere messe in
pericolo da un funzionamento difettoso di una macchina che funziona senza
sorveglianza, la macchina deve essere attrezzata in modo da emettere un segnale
sonoro o luminoso adeguato
1.7.1. Dispositivi di allarme
Se la macchina è munita di dispositivi di allarme (ad esempio: mezzi di
segnalazione, ecc.), essi devono poter essere compresi senza ambiguità e
facilmente percepiti.
Devono essere prese misure opportune per consentire all'operatore di verificare
la costante efficienza di questi dispositivi di allarme.
Devono essere applicate le disposizioni delle direttive specifiche concernenti i
colori ed i segnali di sicurezza.
1.7.2. Avvertenze in merito ai rischi
residui
Nel caso in cui permangano dei rischi malgrado tutte le disposizioni
adottate oppure quando si tratta di rischi potenziali non evidenti (ad esempio:
armadio elettrico, sorgenti radioattive, spurgo di circuito idraulico, rischio
in una parte non visibile, ecc.), il fabbricante deve prevedere delle
avvertenze.
Dette avvertenze devono utilizzare preferibilmente dei simboli comprensibili a
tutti e/o essere redatte in una delle lingue del paese di utilizzazione
corredata, su richiesta, dalle lingue conosciute dagli operatori.
1.7.3. Marcatura
Ogni macchina deve recare, in modo leggibile e indelebile, almeno le
seguenti indicazioni:
- nome del fabbricante e suo indirizzo;
- la marcatura CE (Cfr. allegato III);
- designazione della serie o del tipo;
- eventualmente, numero di serie;
- l'anno di costruzione.
Se il fabbricante costruisce una macchina destinata all'utilizzazione in
atmosfera esplosiva, essa deve recare anche l'apposita indicazione.
In funzione della sua caratteristica, la macchina deve recare anche tutte le
indicazioni indispensabili alla sicurezza d'esercizio (ad esempio: frequenza
massima di rotazione di taluni organi, diametro massimo degli utensili che
possono essere montati, massa, ecc.).
Se un elemento della macchina deve essere movimentato durante l'utilizzazione
con mezzi di sollevamento, la sua massa deve essere indicata in modo leggibile,
indelebile e non ambiguo.
Le attrezzature intercambiabili di cui all'art. 1, paragrafo 2, terzo comma
devono recare le stesse indicazioni.
1.7.4. Istruzioni per l'uso
a) Ogni macchina deve essere accompagnata da un'istruzione per l'uso che
fornisca almeno le seguenti informazioni:
- riepilogo delle indicazioni previste per la marcatura, escluso il numero di
serie (vedi punto 1.7.3), eventualmente completate dalle indicazioni atte a
facilitare la manutenzione (ad esempio: indirizzo dell'importatore, dei
riparatori, ecc.),
- le condizioni di utilizzazione previste, ai sensi del punto 1.1.2 c),
- il o i posti di lavoro che possono essere occupati dagli operatori,
- le istruzioni per eseguire senza alcun rischio:
- la messa in funzione,
- l'utilizzazione,
- il trasporto, indicando la massa della macchina e dei suoi vari elementi
allorché devono essere regolarmente trasportati separatamente,
- l'installazione,
- il montaggio e lo smontaggio,
- la regolazione,
- la manutenzione e la riparazione,
- se necessario, istruzioni per l'addestramento,
- se necessario, le caratteristiche essenziali degli utensili che possono essere
montati sulla macchina.
Qualora necessario, in tale istruzione per l'uso deve essere richiamata
l'attenzione sulle controindicazioni di utilizzazione.
b) Le istruzioni per l'uso sono redatte in una delle lingue comunitarie dal
fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunità. All'atto della messa
in servizio, ogni macchina deve essere accompagnata da una traduzione delle
istruzioni nella o nelle lingue del paese di utilizzazione e dalle istruzioni
originali. La traduzione è fatta dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito
nella Comunità, oppure da chi introduce la macchina nella zona linguistica in
questione. In deroga a quanto sopra, le istruzioni per la manutenzione destinate
ad essere applicate da un personale specializzato che dipende dal fabbricante o
dal suo mandatario stabilito nella Comunità, possono essere redatte in una sola
lingua comunitaria compresa da detto personale.
c) Alle istruzioni per l'uso saranno allegati gli schemi della macchina
necessari per la messa in funzione, la manutenzione, l'ispezione, il controllo
del buon funzionamento e, all'occorrenza, la riparazione della macchina ed ogni
altra avvertenza utile soprattutto in materia di sicurezza.
d) Qualsiasi documentazione che presenta la macchina non deve contenere elementi
in contrasto con quanto specificato nelle istruzioni per l'uso per quanto
concerne gli aspetti della sicurezza.
La documentazione tecnica che descrive la macchina deve fornire le informazioni
concernenti l'emissione di rumore aereo di cui alla lettera f) e, per le
macchine portatili e/o a conduzione manuale, le informazioni concernenti le
vibrazioni di cui al punto 2.2.
e) Se necessario, nelle istruzioni per l'uso devono essere indicate le
prescrizioni di montaggio volte a ridurre il rumore e le vibrazioni prodotti (ad
esempio, impiego di ammortizzatori, natura e massa del basamento, ecc .).
f) Le istruzioni per l'uso devono fornire le indicazioni seguenti sul rumore
aereo prodotto dalla macchina, valore reale o valore stabilito in base alla
misurazione eseguita su una macchina identica:
- il livello di pressione acustica continuo equivalente ponderato A nei posti di
lavoro se supera 70 dB (A); se tale livello è inferiore o pari a 70 dB (A),
deve essere indicato;
- il valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata C nei posti di
lavoro se supera 63 Pa (130 dB rispetto a 20 mPa);
- il livello di potenza acustica emesso dalla macchina se il livello di
pressione acustica continuo equivalente ponderato A nei posti di lavoro supera
85 dB (A).
Quando si tratta di una macchina di grandissime dimensioni l'indicazione del
livello di potenza acustica è sostituito dall'indicazione dei livelli di
pressione acustica continui equivalenti in appositi punti intorno alla macchina.
Allorché non sono applicate le norme armonizzate, i dati acustici devono essere
misurati utilizzando il codice di misurazione più appropriato adeguato alla
macchina.
Il fabbricante deve indicare le condizioni di funzionamento della macchina
durante la misurazione e i metodi di misurazione seguiti.
Se il posto o i posti di lavoro non sono o non possono essere definiti, la
misurazione del livello di pressione acustica deve essere eseguita a 1 m dalla
superficie della macchina e a 1,60 m di altezza dal suolo o dalla piattaforma di
accesso. Devono essere indicati la posizione e il valore della pressione
acustica massima.
g) Se il fabbricante prevede l'utilizzazione della macchina in atmosfera
esplosiva, le istruzioni per l'uso devono fornire tutte le indicazioni
necessarie.
h) In caso di macchine che possono anche essere destinate all'utilizzazione da
parte di utilizzatori non professionali, la redazione e la presentazione delle
istruzioni per l'uso, nel rispetto delle altre esigenze essenziali di cui sopra,
devono tener conto del livello di formazione generale e della perspicacia che ci
si può ragionevolmente aspettare da questi utilizzatori.
2. REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA E DI
SALUTE PER TALUNE CATEGORIE DI MACCHINE.
2.1. Macchine agroalimentari
Se la macchina è destinata alla preparazione o al trattamento dei prodotti
alimentari (ad esempio: cottura, raffreddamento, riporto a temperatura,
lavaggio, manipolazione, condizionamento, stoccaggio, trasporto, distribuzione)
deve essere progettata e costruita in modo da evitare rischi di infezione, di
malattia e di contagio e vanno osservate le seguenti norme di igiene:
a) I materiali a contatto o che possono venire a contatto con prodotti
alimentari devono essere conformi alle direttive in materia. La macchina deve
essere progettata e costruita in modo tale che detti materiali possano essere
puliti prima di ogni utilizzazione.
b) Tutte le superfici e gli elementi di raccordo devono essere lisci, senza
rugosità né spazi nei quali possono fermarsi materie organiche.
c) I gruppi costituiti da più unità devono essere progettati in modo da
ridurre al minimo le sporgenze, i bordi e gli angoli. Essi sono realizzati
preferibilmente mediante saldatura o incollatura continua.
d) Tutte le superfici a contatto con i prodotti alimentari devono poter essere
facilmente pulite e disinfettate eventualmente dopo aver tolto le parti
facilmente smontabili. Gli angoli interni devono essere raccordati con raggi
tali da consentire una pulizia completa.
e) I liquidi provenienti da prodotti alimentari e i prodotti di pulizia, di
disinfezione e di risciacquatura devono poter defluire verso l'esterno della
macchina senza incontrare ostacoli (eventualmente in una posizione «pulizia»).
f) La macchina deve essere progettata e costruita in modo tale da evitare ogni
infiltrazione di liquidi, ogni accumulazione di materie organiche o penetrazione
di esseri vivi, segnatamente insetti, nelle zone impossibili da pulire (ad
esempio: per una macchina non montata su piedi o su rotelle, installazione di
una guarnizione a tenuta stagna tra la macchina e lo zoccolo, uso di
collegamenti stagni, ecc.).
g) La macchina deve essere progettata e costruita in modo che i prodotti
ausiliari (ad esempio lubrificanti, ecc.) non possano entrare in contatto con i
prodotti alimentari. All'occorrenza, la macchina deve essere progettata e
costruita per permettere di verificare regolarmente il rispetto di questo
requisito.
Istruzioni per l'uso
Oltre alle indicazioni di cui al punto 1, le istruzioni per l'uso devono
menzionare i prodotti ed i metodi di pulizia, di disinfezione e di
risciacquatura raccomandati (non soltanto per le parti facilmente accessibili ma
anche nel caso in cui sia necessaria una pulizia sul posto per le parti il cui
accesso è impossibile o sconsigliato, ad esempio le tubazioni).
2.2. Macchine portatili tenute e/o
condotte a mano
Le macchine portatili tenute e/o condotte a mano devono rispondere ai
seguenti requisiti essenziali di sicurezza e di salute:
- a seconda del tipo di macchina, avere una superficie di appoggio sufficiente e
disporre in numero sufficiente di mezzi di presa e di mantenimento correttamente
dimensionati e disposti in modo da garantire la stabilità della macchina nelle
condizioni di funzionamento previste dal fabbricante;
- tranne il caso in cui sia tecnicamente impossibile o quando esista un comando
indipendente, se le impugnature non possono essere abbandonate in tutta
sicurezza, le macchine devono essere munite di organi di comando di avviamento
e/o di arresto disposti in modo tale che l'operatore non debba abbandonare i
mezzi di presa per azionarli;
- essere progettate, costruite o equipaggiate in modo tale da sopprimere i
rischi dovuti al loro avviamento intempestivo e/o al loro mantenimento in
funzione dopo che l'operatore ha abbandonato i mezzi di presa. Se questo
requisito non è tecnicamente realizzabile occorre prendere disposizioni
compensative ;
- la macchina portatile tenuta a mano deve essere progettata e costruita in modo
tale da consentire, all'occorrenza, il controllo a vista della penetrazione
dell'utensile nel materiale lavorato.
Istruzioni per l'uso
Le istruzioni per l'uso devono fornire la seguente indicazione relativa alle
vibrazioni emesse dalle macchine tenute e condotte manualmente:
- il valore medio quadratico ponderato, in frequenza, dell'accelerazione cui
sono esposte le membra superiori quando superi i 2,5 m/s², definito secondo le
norme di collaudo appropriate. Se l'accelerazione non supera 2,5 m/s² , occorre
segnalarlo.
In mancanza di norme di collaudo applicabili, il fabbricante deve indicare i
procedimenti di misura applicati e le condizioni nelle quali sono state eseguite
dette misure.
2.3. Macchine per la lavorazione del
legno e di materie assimilate
Le macchine per la lavorazione del legno e le macchine che lavorano
materiali aventi caratteristiche fisiche e tecnologiche simili e quelle del
legno, come il sughero, l'osso, la gomma indurita, le materie plastiche dure ed
altre materie dure simili, devono rispondere ai seguenti requisiti essenziali
per la sicurezza e la salute:
a) la macchina deve essere progettata, costruita o attrezzata in modo che il
pezzo da lavorare possa essere presentato e guidato in condizioni di sicurezza;
quando il pezzo è tenuto manualmente su un banco di lavoro,
quest'ultimo deve garantire una stabilità sufficiente durante la lavorazione e
non deve ostacolare lo spostamento del pezzo;
b) se la macchina può essere utilizzata in condizioni che comportano un rischio
di proiezione dei pezzi di legno, essa deve essere progettata, costruita o
attrezzata in modo da evitare tale proiezione o quanto meno in modo che la
proiezione non produca danni per l'operatore e/o le persone esposte;
c) la macchina deve essere equipaggiata di freno automatico che arresti
l'utensile in tempo sufficientemente breve in caso di rischio di contatto con
l'utensile in fase di rallentamento;
d) quando l'utensile è integrato in una macchina non completamente
automatizzata, questa deve essere progettata e costruita in modo tale da
eliminare e ridurre la gravità degli infortuni alle persone, ad esempio
utilizzando portautensili a sezione circolare, limitando la profondità di
passata, ecc.