DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1993
Modificazioni ed integrazioni ai decreti ministeriali 3 dicembre 1985 e 20 dicembre 1989 sulla classificazione e la disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura delle sostanze pericolose, in attuazione delle direttive emanate dal Consiglio e dalla Commissione delle Comunitā europee (G.U. 20 maggio 1993, n. 116, suppl. ord.).
IL MINISTRO DELLA SANITA'
di concerto con
I MINISTRI DELL'INTERNO,
DELL'INDUSTRIA,
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
e
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Visto il decreto ministeriale 3 dicembre 1985;
Visto il decreto ministeriale 20 dicembre 1989;
Viste le direttive del Consiglio n. 90/517 del 9 ottobre 1990, della Commissione n. 91/325 e n. 91/326 dell'8 luglio 1991, che adeguano al progresso tecnico la direttiva n. 67/548 del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose;
Ritenuto di dover integrare i decreti 3 dicembre 1985 e 20 dicembre 1989 in conformitā delle citate direttive n. 90/517, n. 91/325 e n. 91/326;
Visti gli artt. 3 e 6 della legge 29 maggio 1974, n. 256, concernente la classificazione e disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi;
Decreta:
Art. 1
L'allegato I al presente decreto sostituisce ed integra le disposizioni contenute nell'allegato I al decreto ministeriale 20 dicembre 1989. Tale nuovo allegato riporta in ordine crescente di numero CEE l'elenco delle sostanze pericolose classificate (1).
Allo scopo di facilitare la ricerca č aggiunta inoltre un'appendice che riporta in lingua italiana ed in ordine alfabetico il solo elenco nominativo delle medesime sostanze pericolose classificate, corredate del relativo numero CEE di identificazione. Detta appendice costituisce parte integrante dell'allegato medesimo.
----------
(1) L'allegato č stato sostituito dall'art. 1, D.M. 28 aprile 1997 ed č stato inserito nel D.M. 3 dicembre 1985 .
Art. 2
L'allegato II al presente decreto sostituisce l'allegato II al decreto ministeriale 3 dicembre 1985 concernente i simboli e le indicazioni di pericolo (1).
----------
(1) L'allegato č stato sostituito dall'art. 3, D.M. 28 aprile 1997 ed č stato inserito nel D.M. 3 dicembre 1985 .
Art. 3
L'allegato III al presente decreto sostituisce ed integra le disposizioni contenute nell'allegato III al decreto ministeriale 3 dicembre 1985, concernente le frasi tipo indicanti la natura dei rischi specifici (1).
----------
(1) L'allegato č stato sostituito dall'art. 2, D.M. 28 aprile 1997 ed č stato inserito nel D.M. 3 dicembre 1985 .
Art. 4
L'allegato IV al presente decreto sostituisce ed integra le disposizioni contenute nell'allegato IV al decreto ministeriale 3 dicembre 1985, concernente il consiglio di prudenza (1).
----------
(1) L'allegato č stato sostituito dall'art. 2, D.M. 28 aprile 1997 ed č stato inserito nel D.M. 3 dicembre 1985 .
Art. 5
Per le sostanze riprese nell'allegato I la cui etichettatura č stata modificata rispetto al decreto ministeriale 20 dicembre 1989, e per le sostanze che compaiono per la prima volta in detto allegato I, č concesso un anno, dalla data di pubblicazione del presente decreto, per lo smaltimento dei quantitativi giā immessi sul mercato.
Art. 6
Il presente decreto sarā pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.