DECRETO MINISTERIALE 24/08/92
Modificazioni al decreto ministeriale 22 aprile 1992 concernente la formazione degli elenchi dei soggetti abilitati alle verifiche in materia di sicurezza degli impianti.
Il Ministro dell’industria del commercio e dell’artigianato Visto l’art. 14 della legge 5 marzo
1990, n. 46, che individua i soggetti abilitati alle verifiche in
materia di sicurezza degli impianti; DECRETA: |
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Art. 1 Elenchi 1. L’art. 1 del decreto ministeriale
22 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - serie generale - n. 110 del 13 maggio 1992, avente per
oggetto: Formazione degli elenchi dei soggetti abilitati alle verifiche
in materia di sicurezza degli impianti, è integrato come segue: dopo le
parole "laureati in ingegneria" sono aggiunte le parole
"laureati in architettura e laureati in fisica". |
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Art. 2 Domanda di iscrizione 1. Alla penultima riga dell’art. 2
dello stesso decreto ministeriale 22 aprile 1992 le parole fra parentesi
("ingegneri o periti") vengono integrate con ("architetti
e fisici"). La stessa integrazione deve essere effettuata
all’allegato C, seconda riga, dopo le parole "laureati in
ingegneria". 2. L’allegato 8 concernente i periti industriali,
deve essere integrato per le diverse specializzazioni da una colonna
recante la dicitura "Amministrazione di appartenenza e data di
assunzione in servizio" con le relative note già concernenti i
funzionari laureati all’allegato A. |
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Roma, 24 agosto 1992. Il Ministro: GUARINO |
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ALLEGATO A Tabella per gli impianti di cui all’art. 1, comma 1, comma 2, lett. ... (***) della legge n. 46 del 5 marzo 1990.
(*) Per i funzionari pubblici che possono essere incaricati, secondo le norme vigenti; di effettuare verifiche e collaudi. (**) Vengono indicate ulteriori informazioni utili per dimostrare la preparazione del soggette (1.1 a), b, c), d) per la tabella 1-2-3. (***) Tabella 1 lettera a) e b) nonché
comma 2° dell’art. 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46.
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ALLEGATO B Sezione 1 Elenco di periti industriali liberi professionisti per le verifiche ed i collaudi degli impianti di cui all’art. 1, comma 1, lettera a) e comma 2 della legge 5 marzo 1990, n. 46. Specializzazioni:
Elenco di periti industriali liberi professionisti per le verifiche ed i collaudi degli impianti di cui all’art. 1, comma 1, lettera b) della legge 5 marzo 1990, n. 46. Specializzazioni:
Elenco di periti industriali liberi professionisti per le verifiche ed i collaudi degli impianti di cui all’art. 1, comma 1, lettera c) della legge 5 marzo 1990, n. 46. Specializzazioni:
Elenco di periti industriali liberi professionisti per le verifiche ed i collaudi degli impianti di cui all’art. 1, comma 1, lettera d) della legge 5 marzo 1990, n. 46. Specializzazioni:
Elenco di periti industriali liberi professionisti per le verifiche ed i collaudi degli impianti di cui all’art. 1, comma 1, lettera e) della legge 5 marzo 1990, n. 46. Specializzazioni:
Elenco di periti industriali liberi professionisti per le verifiche ed i collaudi degli impianti di cui all’art. 1, comma 1, lettera g) della legge 5 marzo 1990, n. 46. Specializzazioni:
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ALLEGATO C Legge 5 marzo 1990, n. 46. Dati e notizie che debbono essere forniti dai richiedenti 8laureati in ingegneria e diplomati periti industriali ai fini dell’inserimento negli elenchi dei professionisti per incarichi di verifiche e collaudi:
(1)
Il Ministero dell’industria - Ispettorato tecnico, si riserva
comunque di richiedere ulteriore documentazione che, a suo insindacabile
giudizio, dovesse ritenersi necessaria durante l’istruttoria delle
richieste. |