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IMPIANTI


 

DPR 462


Novità e modifiche al procedimento per la denuncia di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici, di installazioni di protezione contro le scariche atmosferiche e di impianti in luoghi con pericolo di esplosione DPR 462 del 22/10/01

 

  • Novità principali per l'utente introdotte dal DPR 462/01
  • Iter da seguire per la denuncia di nuovi impianti e il controllo di quelli esistenti
  • Definizione della periodicità dei controlli in funzione del tipo di rischio dei locali

       1. C'era una volta

Prima del 23 gennaio 2002, giorno di entrata in vigore del DPR 462/01, la messa in esercizio degli impianti era effettuata tramite una verifica iniziale a carico del datore di lavoro. Successivamente, il datore di lavoro doveva inviare, entro trenta giorni dalla messa in esercizio, la domanda di omologazione degli impianti unitamente a:

  • Il modello A all'ISPESL per i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche
  • Il modello B all'ISPESL per gli impianti di messa a terra
  • Il modello C all'ASL/ARPA per gli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione

Una volta espletata la formalità dell'invio dei modelli, il datore di lavoro poteva mettere in servizio gli impianti, senza attendere l'omologazione da parte dell'ISPESL (terra e scariche atmosferiche) o dell'ASL/ARPA (esplosione). Il datore di lavoro non aveva alcuna responsabilità se l'omologazione avveniva a distanza di molti anni o non avveniva affatto a causa di carenza di personale da parte degli enti preposti ai controlli.
Una volta effettuata l'omologazione, erano previste verifiche periodiche biennali, che venivano effettuate dall'ASL/ARPA per tutti e tre i tipi di impianto.
Il sistema di verifiche era regolato dai seguenti articoli del DPR 27 aprile 1955, n 547:

· art. 40 del DPR 547/55 "Le installazioni ed i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche devono essere periodicamente controllati e comunque almeno una volta ogni due anni, per accertarne lo stato di efficienza ";

· art. 328 del DPR 547/55 " Gli impianti di messa a terra devono essere verificati prima della messa in servizio e periodicamente ad intervalli non superiori a due anni, allo scopo di accertarne la stato di efficienza. Per le officine e cabine elettriche, le verifiche periodiche …….. devono essere eseguite almeno ogni cinque anni, tranne nei casi di impianti di messa a terra artificiali per i quali rimane fermo l'intervallo di due anni "

· art. 336 del DPR 547/55 " Le installazioni elettriche previste dagli articoli 330 e 332 (antideflagranti) devono essere sottoposte a verifica almeno una volta ogni due anni.

 

2. Cosa c'è ora

Il DPR 462/2001 abroga gli art. 40 e 328 del DPR 547/55 e gli art. 2, 3 e 4 del DM 12/9/59 "Attribuzioni dei compiti e determinazione delle modalità e delle documentazioni relative all'esercizio delle verifiche e dei controlli previste dalle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro" e i modelli A, B e C allegati allo stesso DM e definisce nuove modalità di denuncia, di omologazione e di verifica degli impianti di messa a terra, dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione. Del DM 12/9/59 sono stati invece salvati gli articoli 11 e 12 e) e il modello 0, quindi non cambia nulla per gli impianti di terra delle cabine e centrali elettriche di aziende produttrici o distributrici di energia elettrica, la cui verifica continua ad essere affidata ai datori di lavoro e il cui verbale continua ad essere conforme al modello 0. Ricordiamo che in questi casi occorrono verifiche periodiche ad intervalli non superiori a cinque anni, oppure a due anni nei casi di terra artificiale.

In sintesi le maggiori novità che vedremo sono state introdotte dal decreto, si possono elencare in:

  • Maggiori responsabilità per l'installatore
  • Maggiori obblighi da parte del datore di lavoro
  • Maggiori garanzie del rispetto delle verifiche
  • Introduzione di Organismi abilitati all'effettuazione delle verifiche (analogamente a quanto già introdotto in materia di ascensori e montacarichi)

 

Scarica in formato PDF i seguenti documenti:

L'intera guida

L'elenco degli organismi abilitati aggiornato all'agosto 2003

Il testo del DPR 462/01

Il modello di trasmissione della dichiarazione di conformità da inviare all'ISPESL

Il DM 22/12/58

Il DPR 689/59

Un possibile modulo per comunicare variazioni sostanziali dell'impianto da inviare all'ASL/ARPA

Un possibile modulo per comunicare variazioni sostanziali dell'impianto da inviare all'ISPESL             

Gli attori della scena

L'installatore
Il datore di lavoro
L' ASL
L' ARPA
L'Organismo abilitato

 


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