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Guida al comando di emergenza negli impianti (7)
- Metropolitane
- Il DM 11/1/88 all'art. 6.2.1.1 afferma che "Adiacenti agli idranti o naspi situati a piano banchina devono essere collocati interruttori per la esclusione della tensione alla linea di contatto; appositi cartelli devono correlare l'uso degli idranti all'azionamento dei suddetti interruttori". Questo decreto si applica agli impianti fissi delle stazioni sotterranee e delle linee sotterranee, mentre non si applica alle stazioni fuori terra, alle linee fuori terra, ai depositi e alle officine in superficie.
- Officine di verniciatura
- Nelle officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili con oltre 5 addetti, il comando di emergenza è previsto dal DM 8/3/85 (attività n. 21 del DM 16/2/82). Va precisato che per numero di addetti si intende il numero di addetti effettivamente impiegati nella lavorazione specifica.
- Ospedali, Case di cura e simili
- Negli ospedali, case di cura e simili con oltre 25 posti letto il comando di emergenza è previsto dal DM 8/3/85 (attività n. 86 del DM 16/2/82). Essendo queste strutture in genere molto estese, è consigliato utilizzare un comando di emergenza per ogni compartimento antincendio, o eventualmente per gruppi di compartimento antincendio attigui, segnalando chiaramente la zona che viene disattivata con ciascun comando. Fra le attività comprese nel punto 86 del DM 16/2/82 sono da considerare anche le case di riposo.
- Ristoranti
- La guida CEI 64-53, all'art. 14.5.1 prevede l'installazione di un comando di emergenza all'interno del locale cucina e in casi particolari anche all'esterno. Il testo completo dell'articolo è il seguente: “Deve essere previsto un comando di emergenza interno al locale (cucina), in posizione facilmente accessibile, che interrompa l'alimentazione di tutti gli apparecchi utilizzatori elettrici della cucina, o di parte di essi, per i quali sia necessario eliminare pericoli imprevisti (anche di natura non elettrica). Si raccomanda che tale comando non interrompa i circuiti luce. Deve essere inoltre previsto, in caso di a) presenza di un apparecchio di illuminazione di emergenza autonomo ricaricabile con autonomia minima 1 ora e tempo di ricarica massimo 12 ore in prossimità del centralino d'appartamento e in caso di presenza di b) lampade ad accensione automatica nelle varie stanze e corridoi, un comando di emergenza installato all'esterno del locale cucina in posizione facilmente accessibile da un ingresso, per togliere tensione a tutto l'impianto”.
- Scuole di ogni ordine, grado e tipo
- Nelle scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre 100 persone presenti, il comando di emergenza è previsto dal DM 8/3/85 (attività n. 85 del DM 16/2/82). Il decreto si applica anche alle università, ma non agli asili nido.
- Il comando di emergenza è anche espressamente previsto dal DM 26/8/92, all'art. 7.0 dell'allegato: "ogni scuola deve essere munita di interruttore generale, posto in posizione segnalata, che permetta di togliere tensione all'impianto elettrico dell'attività; tale interruttore deve essere munito di comando di sgancio a distanza, posto nelle vicinanze dell'ingresso o in posizione presidiata". Questa disposizione vale per le scuole di tipo 1,2,3,4 e 5, cioè le scuole con un numero di presenze dai 101 in sù, mentre non si applica alle scuole di tipo 0 (fino a 100 persone). In pratica quindi, questa prescrizione non fa altro che ripetere quella del decreto 8/3/85.
- L'installazione del comando di emergenza viene naturalmente ripresa anche dalla guida 64-52, all'art. 6.3: "Ogni struttura scolastica deve essere munita di un comando di emergenza, posto in posizione segnalata, che permetta di togliere tensione all'intero impianto elettrico con l'eccezione dell'alimentazione di sicurezza e delle pompe antincendio. A tal fine può essere utilizzato un comando a lancio di corrente, purché sia dotato di una opportuna segnalazione che indichi permanentemente la funzionalità del circuito di comando, posto nelle vicinanze dell'ingresso della struttura o in posizione presidiata". In questo caso non vengono posti limiti inferiori al numero di persone presenti nella scuola per l'installazione del comando di emergenza: ricordiamo comunque che la CEI 64-52 è una guida, non una norma.
- Segnaliamo per completezza che la norma CEI 64-8, nel commento all'art. 464.1, riporta esempi di impianti in cui sono usati dispositivi per il comando di emergenza e fra questi indica i laboratori didattici.
- Sistemi di ventilazione
- La norma CEI 64-8, nel commento all'art. 464.1, riporta esempi di impianti in cui sono usati dispositivi per il comando di emergenza e fra questi i sistemi di ventilazione.
- Stabilimenti e impianti di gas
- Questa voce comprende due attività previste dal DM 16/2/82: attività n. 1 e 2, per le quali è dunque previsto il comando di emergenza in base al punto 0-e dell'allegato A del DM 8/3/85.
Fine
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