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Impianti elettrici nelle autorimesse private
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Classificazione ai fini antincendio

La capacità di parcamento è il rapporto tra la superficie netta del locale destinato ad autorimessa e la superficie specifica di parcamento, cioè la superficie occorrente per la manovra e la sosta di un autoveicolo . La capacità di parcamento effettiva dovrà dunque essere dichiarata dal titolare d'uso del locale. Il DM 01/02/86 definisce la superficie specifica di parcamento in almeno 20 m 2 per gli autoveicoli a quattro ruote nelle autorimesse non sorvegliate e in almeno 10 m 2 in quelle sorvegliate (secondo la Circ. MI P713/4108 del 25/07/2000, ai fini della capacità di parcamento, quattro motocicli o ciclomotori corrispondono ad un autoveicolo). Un'autorimessa si considera sorvegliata quando risulta provvista di sistemi automatici per il controllo antincendio oppure se almeno durante l'orario di apertura è previsto un sistema di vigilanza continua.

Costruttivamente l e autorimesse possono essere del tipo a spazio aperto oppure a box.

Le autorimesse a spazio aperto si classificano in:

  • autorimesse con capacità di parcamento non superiore a nove veicoli;
  • autorimesse con capacità di parcamento superiore a nove veicoli.

Di autorimesse a box ne esistono di tre tipi:

  • autorimesse a box che si affacciano su spazio a cielo libero, a prescindere dalla capacità di parcamento;
  • autorimesse a box con capacità di parcamento superiore a nove autoveicoli che non si affacciano su spazio a cielo libero;
  • autorimesse a box con capacità di parcamento non superiore a nove autoveicoli, a prescindere da dove si affacciano.

 

Per spazio a cielo libero si intende anche quello ricavato in una parete che presenta superiormente aggetti sporgenti, come ad esempio terrazzi e balconi, purché di altezza almeno doppia la larghezza della sporgenza. Uno spazio a cielo libero può essere ottenuto anche in un cortile chiuso purché le pareti degli edifici che si fronteggiano distino fra loro non meno di 3,5 m e la superficie del cortile in metri quadrati non sia inferiore a tre volte l'altezza in metri dell'edificio più basso che si affaccia sul cortile (DM 30/11/83).

Ai fini della classificazione antincendio le autorimesse a spazio aperto, o quelle a box che non si affacciano su spazio a cielo libero, che hanno una capacità di parcamento superiore a nove autoveicoli sono soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi, CPI, in quanto rientrano, al n. 92, fra le attività elencate nel DM 16 febbraio 1982 (l o stesso vale anche per le autorimesse pubbliche con qualsiasi capacità di parcamento) .

Le autorimesse a box con accesso diretto da spazio a ciclo libero non sono invece soggette a l certificato di prevenzione incendi da parte dei Vigili del Fuoco, anche se la capacità di parcamento è superiore a nove veicoli ( Circ. Mi n. 1800/4108 del 1/2/88 ).

Quando l'esercizio di un'autorimessa è soggetto al rilascio del CPI gli elaborati di progetto devono essere preventivamente sottoposti al parere da parte del comando provinciale dei Vigili del Fuoco.

L'obbligo di richiedere il certificato di prevenzione incen­ di non dipende dal numero di box, ma dalla capacità di parcamento. Quando il volume netto di un box è almeno di 40 m3, è ammesso (DM 1/2/86) , mediante l'ausilio di appositi dispositivi di sollevamento ( figura.2), la sosta contemporanea di due autoveicoli. A umenta così la capacità di parcamento e una autorimessa con box costruiti per ospitare ciascuno due autoveicoli, raddoppia la sua capacità di parcamento. Ad esempio, cinque box contenenti ciascuno due autoveicoli, superando le nove unità, diventano soggetti al controllo dei Vigili del Fuoco.

Figura 2 – Se il box ha un volume netto non inferiore a 40 3 è possibile aumentare la capacità di parcamento mediante apparecchio di sollevamento

Nel diagramma di figura 3 sono riassunti i criteri di classificazione secondo il DM 01/02/86 mentre il diagramma di flusso di figura 4 permette di stabilire quali autorimesse sono soggette al controllo dei VVF.

Figura 3 – Classificazione delle autorimesse secondo il D.M. 01/02/86

Figura 4 - Criteri per stabilire quali sono le autorimesse che necessitano del controllo dei VVF

 

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